ilfattoquotidiano.it, 19 giugno 2025
Open Arms, i giudici: “Nessun obbligo di fornire il Pos” gravava “sullo Stato italiano” né su Salvini
A sei mesi dall’assoluzione del ministro Matteo Salvini, sono state pubblicate le motivazioni della sentenza sul caso Open Arms. Secondo i giudici lo Stato italiano non aveva l’obbligo di fornire il Porto Sicuro (Pos) alla nave. L’ex vice premier e ministro dell’Interno era accusato sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Alla imbarcazione, ad agosto del 2019, il Viminale vietò, illegittimamente secondo l’accusa, di far sbarcare i migranti soccorsi in mare. Salvini quando era ministro dell’Interno nel governo Conte I, negò per 19 giorni lo sbarco in Italia di 147 migranti soccorsi dalla nave della ong spagnola.
“Il convincimento che nella vicenda oggetto del presente procedimento nessun obbligo di fornire il Pos gravasse sullo Stato italiano, né, dunque, sull’odierno imputato, – spiegano i giudici preliminarmente – esime evidentemente il collegio dall’affrontare analiticamente diverse tematiche prospettate ed animatamente dibattute dalle parti quali, ad esempio, quelle relative alla circostanza che la nave Open Arms avesse potuto fungere da Pos, ovvero al fatto che il primo intervento non avesse in realtà riguardato un’imbarcazione in distress, o ancora al fatto che i tempi trascorsi in attesa del Pos potevano legittimamente spiegarsi (anche tenuto conto dei considerevoli tempi ordinari di sbarco impiegati in altre operazioni di salvataggio concluse in Italia, anche in epoca diversa dalla reggenza Salvini del Ministero dell’Interno) con l’esigenza di provvedere prima alla distribuzione dei migranti fra gli Stati Europei”.
La procura di Palermo aveva chiesto sei anni di reclusione per l’allora capo del Viminale, che ad avviso dei pm era obbligato a far sbarcare i migranti in un porto sicuro dopo che il Tar aveva annullato il divieto d’ingresso. Il diniego, avevano sostenuto avvenne “nell’intenzionale e consapevole spregio delle regole”. Non andò così secondo i giudici che durante il dibattimento, iniziato il 15 settembre del 2021 e durato 24 udienze, hanno ascoltato 45 testimoni.
Quello di Palermo era il secondo procedimento a carico di Salvini legato al trattenimento di migranti a bordo di navi. Una prima sentenza di non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, era stata emessa il 14 maggio 2021 nell’aula bunker del carcere di Bicocca per i tempi di sbarco nel luglio del 2019 di 131 migranti dalla nave Gregoretti, della Guardia costiera italiana, nel porto di Augusta, nel Siracusano. Per il giudice dell’udienza preliminare Nunzio Sarpietro, che condivise la tesi della procura e della difesa, non c’era stato alcun sequestro di persona né abuso.