Il Messaggero, 3 giugno 2025
Quella differenza tra Stato e Repubblica
Se andiamo sul sito della Corte e prendiamo il testo della Costituzione (note ed indice inclusi), scopriamo che il termine «repubblica» vi ricorre 94 volte mentre «stato» solo 74 («nazione» 12). Se ci limitiamo agli articoli dedicati ai Principî fondamentali, lo scarto aumenta: «repubblica» 12 volte, «stato» 4 («nazione» 1). Non così nel linguaggio corrente, dove quasi sempre (politici inclusi) si parla di stato e quasi mai di repubblica (eccezion fatta per gli interventi di Sergio Mattarella). Meno che mai nella cultura politica diffusa (di destra, centro e sinistra), secondo la quale ormai di tutto si chiede e ci si aspetta dallo stato.Il 2 Giugno, però, è la festa della Repubblica e forse è il caso di far venir voglia a qualcuno di chiedersi cosa sia la «repubblica» italiana, se è vero che non si tratta affatto di un sinonimo di «stato». Lasciamo ai giuristi il compito di una risposta precisa e cerchiamo solo di suscitare un po’ di curiosità limitandoci a dare un’occhiata ai verbi di cui Repubblica è soggetto negli articoli nei quali della Costituzione sono esposti i Principî fondamentali.Sin dal titolo quella italiana è Costituzione della Repubblica, non dello Stato (né della Nazione o d’altro). L’Italia era uno Stato sotto il Fascismo e prima ancora sotto la monarchia dei Savoia.Non basta, dal 1948 non è lo Stato italiano ad essere repubblicano, ma è la Repubblica italiana ad avere (tra l’altro) anche uno Stato ovvero una amministrazione centrale. Non solo la Repubblica si articola in più ordini (più soggetti e più funzioni) dei quali quello politico è uno, ma quest’ultimo si articola a sua volta in Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato (cfr. art. 114).Il concetto di sovranità viene completamente trasformato sotto il primato della Repubblica. Non solo esso viene ribaltato ("la sovranità appartiene al popolo” e non più al sovrano, art.1), ma anche relativizzato. Non sta al potere sovrano organizzarsi e manifestarsi come meglio esso crede, bensì nel suo esercizio esso è sottoposto a forme e a leggi che non possono essere manomesse a piacimento di chi pro tempore detiene tale sovranità. Inoltre per maggiore sicurezza dalla Repubblica e nella Repubblica la sovranità è differenziata in ordini diversi (funzioni diverse) all’interno dei quali ordini attori diversi sono titolari della sovranità (tipica la distinzione tra ordine nel quale ad essere sovrano è lo Stato e quello nel quale ad essere sovrano è la Chiesa, cfr. art.7). Repubblica, in italiano, dal 1 Gennaio del 1948, significa rimozione e divieto di qualsiasi sovranità che sia intesa titolare di una sovraordinata «competenza delle competenze».La essenza pluralistica della Repubblica si manifesta innanzitutto nella sua azione primaria. La Repubblica non fonda né concede, ma «riconosce». Per la Repubblica autonomie locali, famiglie, comunità religiose, imprese economiche e tutte le formazioni sociali, ma, soprattutto e prima di tutto (art.2), le persone con i propri diritti inviolabili sono qualcosa che preesiste e che costituisce la Repubblica come forma di convivenza civile nelle differenze. Una siffatta Repubblica, a differenza dello Stato, per la Costituzione italiana non ha alcun «capo», ma solo un «presidente», un garante di questo pluralismo che tra gli altri suoi compiti (art.87) è posto a capo dello Stato con il mandato di vigilare perché la politica ed innanzitutto la amministrazione centrale non calpestino il pluralismo della Repubblica ed i diritti che questo genera.È questa Repubblica che «garantisce» e «tutela» (artt. 2, 6, 9) i diritti inviolabili delle persone, anche quelli degli stranieri (art.10), le minoranze linguistiche e via di questo passo. Ciò significa che la azione di tutela da parte della Repubblica non necessariamente deve essere di forma statale e dunque affidata alla azione dello Stato, ma può avvenire anche con il riconoscimento di un agire che abbia gli stessi effetti da parte di qualsiasi attore della vita repubblicana. Nella Repubblica, lo spazio pubblico include e non si riduce a quello statale. Le azioni di attori pubblici sono quelle decisive per la costitutiva sussidiarietà orizzontale (tra ordini o funzioni) e verticale (tra livelli) della Repubblica. Lo stesso vale nei casi in cui la Repubblica «promuove» (ad es. il diritto al lavoro o lo sviluppo della cultura, art.4), «attua», «adegua», «agevola», «favorisce» e «rimuove gli squilibri». È per garantire e lasciar crescere questo suo essenziale pluralismo che la Repubblica non solo riconosce le autonomie locali come originarie e non come sportelli periferici dello Stato, ma addirittura «attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.«(art.5).È questa assenza di arroganza (evidente sin dal primato del «riconoscere») e questo umile rigore nel garantire i «diritti inviolabili» della persona che legittima la Repubblica nella richiesta a ciascuno e ciascuna dell’ «adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art.2). Perché è dall’esercizio di tali doveri che essa è fondata e mantenuta viva e tale è il significato più profondo che si può cogliere nel dirsi questa stessa Repubblica «fondata sul lavoro» (art.1). Non già, dunque, tenuta a procurare un posto di lavoro a chiunque, ma impegnata a riconoscere il proprio fondamento e la propria prima condizione di esistenza in ciascuna attività individuale e collettiva capace di generare beni e valori che non solo remunerano l’autore del singolo atto di partecipazione, ma arricchiscono l’intera collettività (ciò ovviamente a cominciare dal lavoro nel senso corrente del termine).Questa Repubblica, sin dalla sua dimensione giuridica, ha dal suo costituirsi un respiro ultrastatuale ed internazionale che lo Stato di per sé non avrebbe e che allo Stato la Repubblica impone (art.10). Fino al punto che la Repubblica anche su questo piano è libera di limitare ogni disutile pretesa di sovranità, ad esempio in materia di difesa (art.11).Una e indivisibile è questa Repubblica, non lo Stato invece pienamente riformabile (cfr. art.5). È di questa Repubblica che è simbolo il tricolore (cfr. art. 12) ed è a questa Repubblica che ai cittadini ed alle cittadine la Costituzione richiede il dovere della fedeltà (cfr. art.54).