il Fatto Quotidiano, 31 maggio 2025
San Benedetto sconfitta, assolti siti e blog. Il giudice: criticare le pubblicità è un diritto
“Cosa succede quando con un post su Instagram critichi una campagna pubblicitaria? In teoria non dovrebbe accadere nulla, è libertà di espressione e diritto di critica. Ma invece devo raccontare una storia di paura, quella che ho provato io quando mi sono visto trascinato in tribunale da Acqua San Benedetto, un’azienda da 760 milioni di fatturato circa con un ricorso che ho ricevuto l’anno scorso in cui mi si chiedeva di rimuovere i post in cui avevo osato criticare la campagna pubblicitaria con la Canalis”: lo racconta Leoluca Armigero, su Instagram come Aestetica Sovietica, per il quale la scorsa settimana è arrivata la decisione del Tribunale di Venezia che respinge la richiesta dell’azienda e la condanna anche a pagare le spese legali. Inoltre, è stata respinta anche la richiesta di 1,5 milioni di euro per danno d’immagine alla testata indipendente Il Fatto Alimentare per lo stesso motivo.
Lo spot è del 2022: la showgirl, dopo aver bruciato le fette di pane della colazione, fa spallucce, prende la sua acqua ed esce di casa portando a pensare che quella sarebbe stata l’alternativa. Dinamica che, secondo il content creator, favoriva l’idea del digiuno e della cultura della dieta, oltre che a risaltare elementi come magnesio e calcio normalmente presenti nell’acqua minerale. Sia Il Fatto Alimentare sia Aestetica Sovietica, seguiti dagli avvocati Marco Stucchi e Paolo Martinello dello studio Ludolex, hanno però avuto la meglio: il giudice civile di Venezia, Lisa Micochero, ha respinto il ricorso e l’azienda dovrà pagare le spese legali. Per la giudice la testata dava “una lettura logica, ragionata e motivata dello spot” e della “suggestione che esso crea nello spettatore” e “gli articoli censurati possono ritenersi espressione del diritto di critica” ha scritto negando che l’interpretazione dello spot fosse falsa. “Il filmato gioca sul non visto e non detto con sapienti stacchi di montaggio. Non viene fatto vedere che non fa la colazione, ma lo si intuisce”. Lo stesso, nel merito, vale anche per il procedimento cautelare contro Aestetica Sovietica: “Non può rinvenirsi alcuna portata diffamatoria negli articoli/post – afferma la giudice – costituendo gli stessi libera espressione del diritto di critica che come tale sconta il difetto di non poter essere apprezzata in termini di obiettività, in quanto fondata su un’interpretazione necessariamente soggettiva”. Una valutazione diversa “finirebbe per dar corso a un intervento di tipo censorio, espressamente vietato dalla disposizione costituzionale ed eccedente il limite legislativo”.