repubblica.it, 21 maggio 2025
Delmastro rivelò notizie coperte da segreto a Donzelli: “Ne conosceva la valenza e la delicatezza”
“Le notizie comunicate dall’imputato all’onorevole Donzelli” rientrano “nell’ambito del segreto di ufficio” e hanno “la copertura penale prevista dall’articolo 326 del codice penale”. È questo il passaggio chiave con cui il Tribunale di Roma ha motivato la condanna a otto mesi di reclusione (pena sospesa) nei confronti di Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia, ritenuto colpevole di violazione del segreto d’ufficio per aver rivelato informazioni riservate su Alfredo Cospito, detenuto al 41-bis.
Secondo il collegio giudicante, la comunicazione delle notizie sull’anarchico in carcere “ha comportato un concreto pericolo per la tutela e l’efficacia della prevenzione e repressione della criminalità”. Delmastro, sottolineano i giudici, non poteva non essere consapevole della delicatezza del materiale trasmesso: “Non può essere ritenuto tanto leggero e superficiale (…) da non aver considerato e non essersi reso conto della valenza e delicatezza, in definitiva della segretezza di quelle informazioni”.
Il fatto contestato risale al gennaio 2023, quando l’onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d’Italia, citò in aula alcune informazioni provenienti da una relazione del Gom (Gruppo operativo mobile) e del Nic (Nucleo investigativo centrale), riguardanti colloqui tra Cospito e membri di organizzazioni criminali. Quelle stesse informazioni, secondo i giudici, erano state trasmesse da Delmastro a Donzelli, fuori dai canali e dalle finalità istituzionali.
“Anche il profilo personale dell’imputato rende inverosimile difetto di dolo sostenuto. Laureato in legge, avvocato penalista sottosegretario con delega agli Istituti di pena, parlamentare di lungo corso, attento sensibile ai profili della sicurezza, chiamato a ricoprire ruoli apicali nell’amministrazione della giustizia specificamente nella gestione della polizia penitenziaria e degli istituti di pena, ebbene date tutte queste premesse suona abbastanza singolare che le informazioni contenute nella relazione dei Gom integralmente trasfuse nella scheda del Nic siano state dall’imputato ritenute liberamente divulgabili e non coperte dalla riservatezza del segreto di ufficio”, scrivono ancora i giudici nelle 43 pagine delle motivazioni
La responsabilità, secondo i giudici, non si attenua neppure se si considera che a rendere pubbliche le notizie fu materialmente un altro soggetto. Come osserva la sentenza: “Poco importa, che la generale e indistinta comunicazione sia opera di altro soggetto, colui che aveva ricevuto le notizie coperte da segreto di ufficio e che poi le diffonde (qui l’onorevole Donzelli): è evidente che il segreto di ufficio vuole proprio evitare che la notizia riservata divenga di dominio privato o pubblico al di fuori delle finalità di ufficio”.