Avvenire, 4 maggio 2025
Caos sui limiti agli affitti brevi Comuni pronti ad andare avanti
È arrivato uno stop ai divieti imposti dai Comuni sugli affitti brevi. Ma è parziale e strettamente legato alla legge regionale della Lombardia. Nello specifico, l’attività di locazione turistica, esercitata in forma non imprenditoriale, stando alla legge regionale lombarda, non rientra nel raggio d’azione dei poteri di inibizione dei Comuni. Nel testo della sentenza n.
2928/2025 del Consiglio di Stato si legge che «l’attività di locazione di immobili, anche a finalità turistica, che sia esercitata in forma non imprenditoriale, non è soggetta a poteri prescrittivi e inibitori della pubblica amministrazione». Questo passaggio del giudizio, di fatto supera un’altra sentenza del Tar della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, che aveva «erroneamente riconosciuto al Comune di vietare la stipula di contratti di locazione a finalità turistica».
La vicenda ha avuto origine proprio dal ricorso della proprietaria di un immobile a Sir-È mione, in provincia di Brescia, che si era vista inibire l’esercizio dell’attività di locazione turistica da un regolamento. Il Comune sul lago di Garda era stato il primo in Italia a dare regole stringenti a chi mette a reddito i propri immobili per affitti brevi. Tra gli obblighi, contestati dai proprietari di case, mettere a norma lo stabile, dedicare una stanza su 4 a persone disabili e avere a disposizione un posto auto a breve distanza per appartamenti fino a 55 metri quadrati e 2 sopra tale soglia.
Tornando al testo della sentenza n. 2928/2025 del Consiglio di Stato si legge che «le locazioni turistiche non sono equiparabili alle strutture ricettive». Di conseguenza, l’amministrazione non può «vietare l’esercizio della libertà contrattuale della ricorrente – scrivono i giudici amministrativi di secondo grado – in particolare quella di concludere contratti di locazione con finalità turistica, aventi ad oggetto i suoi immobili».
Alla luce di tutto ciò non è esatto sostenere che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2928/2025, abbia segnato un importante precedente nella vicenda degli affitti brevi, dando un duro colpo alle amministrazioni in più parti d’Italia. Secondo la sindaca Sara Funaro «da questa prima lettura (della sentenza n. 2928/2025, ndr) si vede che in realtà è una sentenza che niente a che vedere né con la situazione di Bologna, né con la situazione di Firenze, perché è una sentenza basata su una legge regionale che è una legge regionale differente (quella lombarda, ndr). Noi sappiamo che ad oggi abbiamo una legge regionale che ci permette di andare a fare tutta una serie di regolamentazioni, poi vedremo come andranno avanti anche i ricorsi che ci sono stati». Ai primi di aprile il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna – citando la legge regionale – aveva dato pienamente ragione al Comune di Bologna che ha vietato con un regolamento comunale l’apertura di nuovi affitti turistici in appartamenti sotto i 50 metri quadrati.
Ma in base a questa sentenza n. 2928/2025 non appaiono nuovi rischi per i comuni come quello di Firenze e Bologna, che hanno introdotto limiti agli affitti brevi facendo leva su una propria legge regionale. Né tanto meno su quello di Venezia che, caso unico in Italia, può contare su una legge statale specifica che gli consente di regolamentare le affittanze turistiche oltre i 120 giorni l’anno.
Va però tenuto in considerazione il fatto che il governo aveva impugnato il nuovo Testo Unico sul turismo della regione Toscana davanti alla Corte Costituzionale: un testo, unico in Italia, che dà ampi poteri ai sindaci sulla regolazione degli affitti brevi. La sentenza della Corte, che altre volte si è esposta a favore delle regioni su questo tema, ma non su un testo così netto e innovativo come quello toscano, sarà, quella sì, davvero dirimente.