Il Sole 24 Ore, 26 maggio 2021
Sconto di pena se il processo è troppo lungo
Sconto di pena per l’eccessiva durata del processo. Tempo delle indagini preliminari contingentato e con verifica del giudice sulle iscrizioni di reato. Drastica revisione dell’udienza preliminare, accompagnata da un’udienza filtro per i reati comuni. Revisione delle condizioni di procedibilità, allargando l’area della querela sino a coprire i reati sanzionati nel minimo con pena detentiva fino a 2 anni senza tenere conto delle aggravanti (sarebbero compresi per esempio i “classici” furti in negozio o in supermercato). Riforma del sistema delle impugnazioni. Determinazione del Parlamento sui criteri di esercizio dell’azione penale. Allargamento delle ipotesi di archiviazione e delle cause di non punibilità, come pure della messa alla prova. Al netto delle ormai proverbiali due proposte sulla prescrizione, congegnate per superare la versione attuale della legge «Spazzacorrotti», il pacchetto di indicazioni che arriva dalla commissione tecnica, insediata dalla ministra della Giustrizia, Marta Cartabia, e guidata dal presidente emerito della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi, è certo a elevato tasso di innovazione e si innesta nel disegno di legge delega presentato dall’allora Guardasigilli, Alfonso Bonafede.
Il dettaglio delle conclusioni, messo a punto dall’ufficio legislativo del ministero della Giustizia, permetterà un confronto più puntuale nel merito, sin da questa mattina, quando Cartabia incontrerà in via Arenula una delegazione del Movimento 5 Stelle, la forza politica di maggioranza sinora più tiepida sulle proposte. Nel corso della prossima settimana, Cartabia tradurrà poi i suggerimenti della commissione Lattanzi, peraltro già formulati sia in veste di articolato sia di relazione, negli emendamenti da presentare alla Camera in commissione Giustizia. Obiettivo della riforma penale, come di quella civile cristallizzata in un superemendamento formalizzato pochi giorni fa e in corso di presentazione al Senato, è un drastico taglio della durata dei processi. Partendo dall’eloquenza dei dati statistici che attestano, secondo l’ultimo rapporto della Commissione per l’efficienza della giustizia, istituita presso il Consiglio d’Europa (Cepej, 2020), come il giudizio di primo grado ha in Italia una durata media tre volte superiore a quella europea, mentre quello di appello è superiore di addirittura otto volte.
Nel dettaglio, nel caso di mancato rispetto dei termini di durata (tre anni per il primo grado, due anni per l’appello e uno per la Cassazione), saranno introdotti sconti di pena sia detentiva sia accessoria sia pecuniaria (scanditi a seconda della rilevanza dello scostamento).
Cruciale la fase delle indagini preliminari dove la durata prevista è di sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni; un anno e sei mesi dalla medesima data, quando si procede per i delitti più gravi (quelli indicati dall’articolo 407, comma 2 del Codice di procedura, dalle associazioni criminali al terrorismo ai casi più gravi di traffico di stupefacenti, per esempio); un anno in tutti gli altri casi. Il pm potrà chiedere al giudice la proroga dei termini una sola volta, prima della scadenza, per un tempo non superiore a sei mesi quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini.
Decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sarà tenuto a esercitare l’azione penale o a richiedere l’archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari.
Sul regime delle impugnazioni a fare da contaltare all’inappellabilità da parte del Pm, corroborando la tenuta costituzionale della riforma, una serie di limiti anche per l’imputato, con l’elenco dettagliato dei motivi che rendono possibile l’impugnazione.
Raddoppia poi da due a quattro anni il limite di pena detentiva che può essere sostituito da un’altra sanzione, dove a essere rivisto è anche il catalogo delle misure sostitutive: detenzione domiciliare, affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria. Da cinque anni a tre anni poi il limite di pena che rientra nell’area della causa di non punibilità per tenuità del fatto.
Al Parlamento, la commissione Lattanzi affida il compito di determinare periodicamente, anche sulla base di una relazione presentata dal Csm, «i criteri generali necessari a garantire efficacia e uniformità nell’esercizio dell’azione penale e nella trattazione dei processi»; nel contesto dei criteri generali adottati dal Parlamento, gli uffici giudiziari fisseranno poi i criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale e nella trattazione dei processi, «tenuto conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché del numero degli affari e delle risorse disponibili».