Il Sole 24 Ore, 12 maggio 2021
Gattare sì, ma fino a un certo punto
Gattara sì ma con rispetto dei bìmani. Il Tar Sicilia, sede di Catania (sentenza 1299 del 23 aprile 2021) ha legittimato l’ordinanza «contingibile e urgente» del sindaco disposta per motivi d’igiene perchè la colonia felina, presso una condòmina che se ne prendeva (poca) cura, era fonte di pericolo.
I condòmini, infatti, avevano presentato un esposto al Comune per chiedere di verificare il corretto rispetto delle norme a tutela dell’igiene e della sanità pubblica. A questo esposto seguiva l’ordine del sindaco di allontanare subito dall’appartamento i gatti «attualmentedetenuti in condizioni di degenza», di spostarli in un cortiletto privato con «idonea recinzione atta a impedire lo sconfinamento» e di «provvedere, giornalmente, al nutrimento e all’accudimento».
Le colonie feline
Per «colonia felina» si intende un gruppo di gatti (minimo due) che vivono in libertàe frequentano abitualmente lo stesso luogo. L’accudimento di una colonia felina è un diritto riconosciuto dalla legge 281/1991, dalle singole leggi regionali e dalle disposizioni comunali applicabili.
La presenza di tali colonie, però, specialmente in contesti urbani e condominiali, manifesta alcune criticità: vi possono essere animali portatori di malattie infettive; gli animali vagano nelle zone limitrofe arrecando disagi e disturbo; si registra la presenza di residui di cibo e deiezioni.
I poteri del sindaco
Spesso i condòmini iniziano un lungo e defatigante contenzioso civile in Tribunale, mentre al sindaco è riservato il potere di agire in via d’urgenza con apposite ordinanze sulla base di presupposti ben individuati dalla giurisprudenza, tra cui sanità e igiene. A questo potere di deroga alle norme ordinarie sono stati posti dei limiti sostanziali (rispetto dei vincoli costituzionali, proporzionalità della misura adottata) e procedurali (motivazione rafforzata ed accurata istruttoria). E il Tar, confermando l’ordinanza, ha ritenuto che i limiti fossero stati tutti rispettatati.
È opportuno comunque ricordare che, come in questo caso, la normativa vigente prevede che i gatti di colonia non si possano mai spostare dall’habitat originario a meno che il fatto non si renda necessario per una loro tutela o per gravi motivazioni di ordine sanitario.