ItaliaOggi, 11 aprile 2020
Il decreto dell’8 aprile ha 19.645 parole
Quarantaquattro articoli spalmati in 48 pagine della Gazzetta Ufficiale, per un totale di 19.645 parole, più una tabella allegata. Sono alcuni numeri del decreto-legge n. 23, dell’8 aprile, sesto decreto ancora da convertire fra i sette finora emanati in conseguenza della pandemia. Contiene «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali». Secondo la corrente denominazione, è il «decreto liquidità».Si sono già moltiplicati i commenti sfavorevoli al provvedimento, sintetizzabili nelle difficoltà frapposte, nell’eccesso di burocrazia, nei tempi che si prevedono lunghi quando preme l’esigenza di ricevere liquidità in breve. Il semplice fatto che siano previste dieci deroghe esplicite a varie leggi indica il peso che la burocrazia ha avuto, visto che per semplificare bisogna derogare. Quanto alla scrittura del decreto-legge, siamo alle solite: l’opposto della chiarezza, della stringatezza, della semplicità che sarebbero necessarie, specie in circostanze come questa per salvare le imprese. In emergenza, dunque, come nella normalità: impossibile trovare un testo normativo con una stesura dignitosa. Quest’ultimo introduce perfino una novità, nelle citazioni dei provvedimenti. La rubrica dell’articolo 12 suona: «Fondo solidarietà mutui “prima casa” cd. “Fondo Gasparrini”». I rinvii, d’or in poi, potranno farsi ai cognomi.
Un piccolo capolavoro è costituito dall’articolo 13 («Fondo centrale di garanzia Pmi»). Si compone di 13 commi, il cui primo si suddivide in lettere dalla a) alla p), di cui la lettera c) è ripartita in 3 numeri. Alla lettera m) bisogna percorrere d’un fiato 313 parole prima di giungere a un sospirato punto fermo, che dopo quasi 2.300 caratteri segna la conclusione del primo periodo. Il successivo comma 2 si accontenta di essere ripartito in lettere dalla a) alla h).
Solo a mo’ d’esempio quanto a oscurità e complicazioni, si può scorrere il comma 8 dell’articolo 18 («sospensione di versamenti tributari e contributivi»): «Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell’articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell’articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall’articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18». Tutto chiaro? Tutto limpido, esattamente come il comma 1, lettera a), dell’articolo 28 («Modifiche all’articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019»): «All’articolo 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole ’di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,’ le parole ’dalle società e dagli enti residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c),’ sono sostituite dalle seguenti: ’dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) e d),’.».