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 2020  aprile 06 Lunedì calendario

Scuola, domande e risposte sulle lezioni online

Le scuole, prima di avviare la didattica online, devono raccogliere i consensi degli studenti e, se minorenni, dei loro genitori?
No. In questi casi la base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un interesse pubblico e anche del contratto già in essere con le famiglie. La didattica infatti deve proseguire, così come previsto dal Dpcm del 4 marzo scorso. Molte scuole usano per le lezioni online il registro elettronico dove sono pubblicate le informative privacy già rese note ai genitori. Spesso poi le scuole hanno già raccolto il consenso per il trattamento degli indirizzi email di studenti e genitori al momento dell’iscrizione. Si tratta, in genere, degli stessi accountche oggi vengono usati per la creazione delle classi virtuali. 
Le scuole possono usare piattaforme generaliste per le videolezioni, come Hangouts o Zoom, oppure devono affidarsi a fornitori specifici per la didattica, con sede nell’Unione europea? 
Sì, possono ricorrere a piattaforme generaliste. Infatti, non sempre quelle in dotazione alle scuole (per esempio, il registro elettronico)consentono di creare classi virtuali, effettuare test e compiti da remoto. Nel caso si ricorra alle piattaforme gratuite messe a disposizione dalla rete, le informative privacy sono quelle del fornitore, che sarà titolare autonomo del trattamento, e non sarà necessario acquisire un nuovo consenso da parte della scuola. La scuola dovrà però saperle gestire in modo da evitare trattamenti non necessari e utilizzi illeciti da parte degli studenti. 
Cosa possono fare gli insegnanti per minimizzare la profilazione dei loro studenti e per migliorare le lezioni?
Si deve fare attenzione alle misure di sicurezza e alle funzionalità dei fornitori. Meglio prediligere piattaforme che non richiedano la registrazione del singolo studente e salvino i dati in maniera criptata. Se si può, meglio contrattare anche la durata del trattamento e assicurarsi che la cancellazione dei dati non necessari avvenga al termine delle lezioni. 
I minorenni possono essere oggetto di profilazione e marketing diretto?
Il considerando 71 del Gdpr (il regolamento europeo sulla privacy) vieta la profilazione e in generale il marketing diretto nei confronti dei minorenni. Il decreto legislativo 101/18 ha, però, fissato a 14 anni l’età minima per iscriversi a un social network. In generale, quindi, meglio affidarsi a piattaforme che escludono espressamente la profilazione dei minorenni e l’invio di newsletter. 
Registrazione sulla piattaforma: quali regole per lo studente?
Meglio evitare di registrarsi col proprio profilo social. In questo modo si minimizza il rischio che i fornitori possano profilare anche utilizzando le informazioni condivise sui social. Consigliabile creare un account ad hoc per le videolezioni, in modo da evitare eventuali trattamenti dei dati relativi ai contatti personali. Per lo stesso motivo è preferibile non scaricare l’app dal cellulare, ma da un Pc con meno dati personali tracciabili. 
Gli insegnanti sono obbligati a fare le lezioni online o possono limitarsi a inviare compiti agli studenti?
Gli insegnanti hanno il dovere di garantire la continuità didattica. Non è necessario il loro consenso per la didattica online, perché si tratta dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Esistono rischi specifici per il trattamento dei dati per le lezioni online?
In genere i dati che vengono trattati dalle varie piattaforme non comportano rischi particolari. Se, però, si usano piattaforme che incrociano i dati presenti su più dispositivi e su diversi account, c’è un rischio legato alla profilazione su vasta scala. Il consenso alla profilazione deve però essere sempre facoltativo.
Se lo studente condivide il link della lezione con un compagno di un’altra scuola cosa deve fare l’insegnante? Può rifiutarsi di fare la lezione o quelle successive?
L’insegnante non dovrebbe interrompere la didattica, ma escludere dalla classe virtuale la persona non autorizzata a parteciparvi. A rispondere degli illeciti sono gli studenti: la didattica online non interrompe il potere disciplinare degli insegnanti. Dai 14 anni in su degli eventuali reati rispondono in sede penale direttamente gli studenti, in sede civile i genitori. 
Se la piattaforma al momento dell’iscrizione chiede il consenso obbligatorio all’invio delle newsletter, ci si può opporre?
Sì, perché in questi casi il consenso deve essere sempre facoltativo. È possibile inoltrare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Se nell’attesa della pronuncia si è prestato il consenso, occorre sapere che è sempre possibile revocarlo. 
Perché occorre dare meno informazioni possibili alle piattaforme di didattica online?
I dati personali, i nostri account contribuiscono a formare la nostra identità virtuale che serve per accedere a servizi, stipulare contratti, compiere azioni giuridicamente rilevanti. Il problema delle falsificazioni delle identità ha un impatto economico forte in tutto il mondo. La profilazione su larga scala moltiplica questo rischio, oltre a renderci più esposti e fragili. Il principio è semplice: si dovrebbero concedere alle piattaforme di volta in volta utilizzate soltanto i dati strettamente necessari. Per esempio, se mi iscrivo a una piattaforma di videoconferenze tramite il mio profilo social (cosiddetto social log in) senza creare un account specifico, risparmio tempo, ma concedo alla piattaforma la possibilità di trattare anche i dati che ho condiviso sul social, dai miei gusti fino ai dati di geolocalizzazione e i miei contatti. Sono dati inutili per le lezioni online, che non aggiungono niente al servizio. Meglio allora preservarli.