In Italia sono 4 nei porti di sbarco più interessati dal fenomeno dell’immigrazione: Lampedusa, Pozzallo, Trapani e Taranto. Qui i migranti ricevono le prime cure, vengono identificati e possono presentare richiesta di asilo. Dovrebbero essere trasferiti entro 48 ore
Cara
Sono i centri per richiedenti asilo, destinati ad ospitare i migranti dopo l’identificazione negli hotspot o nei punti di sbarco e nell’attesa che le commissioni territoriali vaglino la richiesta di asilo avanzata. Sono solo una quindicina.
Cas
I centri di accoglienza straordinaria sono stati istituiti per far fronte alla mancanza di posti sufficienti nei Cara. Sono piccoli alberghi, bed and breakfast, comunità, case famiglia, appartamenti la cui gestione è affidata a privati dalle prefetture. Vi trovano ospitalità richiedenti asilo, titolari di protezione umanitaria e sussidiaria.
Sprar
È il circuito della seconda accoglienza, il sistema per richiedenti asilo e rifugiati nato con il criterio dei piccoli numeri e dell’ospitalità in appartamenti con servizi di integrazione e formazione. È una rete gestita dai Comuni a cui hanno aderito 1.825 centri. La Legge Salvini li riserva ora solo a chi ha la protezione internazionale, dunque lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria.
Cpr
Sono i centri per il rimpatrio, attualmente solo 6, nei quali devono essere portati coloro che sono in attesa di rimpatrio. Si tratta di centri chiusi dove i migranti possono adesso essere trattenuti fino a sei mesi prima di essere rimandati nei paesi d’origine con i quali esiste accordo di rimpatrio
Protezione internazionale
È uno status riconosciuto a livello internazionale in due fattispecie: lo status di rifugiato a chi fugge da paesi in guerra o per motivi di razza, religione o nazionalità è perseguitato in patria e la protezione sussidiaria a chi, non avendo i requisiti per essere riconosciuto rifugiato, ha validi motivi per ritenere che tornando in patria subirebbe un grave danno.
Protezione umanitaria
Titolo riconosciuto in Italia per situazioni che non rientrano nella protezione internazionale ma che tengono conto delle situazioni di personale vulnerabilità o di violenze subite. La legge Salvini di fatto la abroga e la sostituisce con la protezione speciale concessa per gravi motivi di salute, in caso di calamità naturale, di sfruttamento, violenza domestica, atti di valor civile.