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 2018  novembre 13 Martedì calendario

L’omicidio stradale è un’inutile persecuzione

«Omicidio stradale» è una denominazione che lasciò perplessi sin dall’inizio, quando la legge fu introdotta il 25 marzo 2016 in uno di quei periodi in cui l’informazione decide di evidenziare fenomeni sempre «notiziabili» (tipo gli stupri, i morti sul lavoro, in questo caso la pirateria stradale) anziché evidenziarne altri. Sta di fatto che se ne parlava nei talkshow e il pubblico sembrava sempre più incazzato. Ma va così: che le leggi improvvisate a furor di popolo, spesso, si rivoltano proprio contro il popolo e contro i giudici che devono applicarle, ma anche contro i figli dei giudici che vi inciampano: è il caso milanese – scoperto da Libero di sabato – della figlia di Ilda Boccassini, che all’inizio di ottobre è stata indagata per omicidio stradale dopo che aveva investito con lo scooter un pedone che attraversava sulle strisce pedonali. Il reato è pacifico (la vittima è morta dopo sei giorni di coma) anche se la dinamica è indiretta, perché lo scooter non ha propriamente investito il pedone ma ne ha comunque provocato una caduta complicata dal fatto che aveva dei sacchetti in mano: ha picchiato la testa. Ma non ci addentriamo: ad Alice Nobili, figlia di Ilda Boccassini e di un altro magistrato, sono già stati automaticamente ritirati lo scooter e la patente per 5 anni (almeno) e ora s’avvia alla labirintite giudiziaria che non potrà non venirle per riuscire a far rientrare la sua condanna nella parte bassa della forchetta di pena, che parte dai due anni di galera ma, con tutte le varianti possibili, può arrivare sino a 18. 

I DUBBI DEI GIURISTI È infatti una legge unica al mondo per severità e specificità (nel mondo prevale l’omicidio colposo, previsto in precedenza anche in Italia) ma soprattutto si è rivelato un pasticcio giurisprudenziale e un fallimento sostanziale, visto che, a due anni e mezzo dalla promulgazione della legge, le vittime non solo non sono calate, ma soprattutto sono aumentate le fughe degli automobilisti colpevoli e quindi le omissioni di soccorso: anche perché, a fronte di una legge che prevedeva pene durissime e l’obbligo dell’arresto in flagranza di reato, è difficile che scappare peggiorasse le cose: fermarsi non costituiva un attenuante. Fu una cosiddetta legge di iniziativa popolare ma fu, soprattutto, una chiamata all’opinione pubblica indignata per le sanzioni troppo «basse» a beneficio di certi pirati della strada: la normativa fu imposta con la fiducia dal governo Renzi, ma ci si accorse presto che la spada di Damocle della legge non pendeva solo su ubriachi o drogati o pazzi al volante. I giuristi cominciarono a dire che certe pene, per dei reati non volontari, parevano eccessive. Molti notarono che gli incidenti non in strada (tipo se ammazzi uno in mare, investendolo con un gommone) non rientravano nella legge e il giudizio era ancora legato al vecchio omicidio colposo, con pene diverse. Con l’omicidio stradale, invece, bastava che un tizio uscisse in retromarcia da un parcheggio e, senza volere, schiacciasse il piede una passante con la gomma (è successo) perché le lesioni subite dalla vittima superassero i 40 giorni di prognosi e, rilevata l’infrazione stradale, scattasse la reclusione da tre mesi a un anno e la revoca della patente: non restituibile prima di cinque anni che diventano dieci in caso di condanna anche solo in primo grado. Questo per un «pirata della strada» uscito di due metri dal parcheggio.

GLI ERRORI Critiche più forbite – ma inosservate – vennero dal procuratore generale della Cassazione durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario del 26 gennaio 2017: in pratica disse che la legge era confusa e andava sistemata, altrimenti, come al solito, avrebbero provveduto i vari giudici un po’ come accade con tutte le leggi italiane, che il legislatore fa e il giudice disfa nell’applicarle: talvolta nel bene e talvolta nel male. Nel caso dell’omicidio stradale, i magistrati hanno rilevato veri e propri errori di matematica nei calcoli delle pene previsti dal legislatore: da un lato avevano scritto che la pena per un conducente che fugge (dopo aver causato un omicidio) «non può essere inferiore a 5 anni», dall’altra, sommando tutte le aggravanti, non si superavano i quattro. Le cosiddette «lesioni stradali» poi erano disciplinate in maniera diversa dagli articoli 590-bis e 590-ter, mentre altre varianti di applicazione erano disciplinate diversamente a seconda che si guardasse al Codice della strada o al Codice penale. E poi, domanda: chi guida sotto effetto di alcol o droga risponde solo di omicidio stradale aggravato o anche per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe, che è un altro reato ancora? Quale reato assorbe quale? Insomma un casino, al punto che singoli parlamentari ne fecero una battaglia personale, ma i governi successivi hanno sempre rifiutato di rimetterci mano. Così, ancora una volta, fanno tutto i magistrati: aggiustano, smussano, correggono. In caso di prole, si ritrovano i reati anche in casa.