Questo sito utilizza cookies tecnici (propri e di terze parti) come anche cookie di profilazione (di terze parti) sia per proprie necessità funzionali, sia per inviarti messaggi pubblicitari in linea con tue preferenze. Per saperne di più o per negare il consenso all'uso dei cookie di profilazione clicca qui. Scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie Ok, accetto

 2018  aprile 06 Venerdì calendario

Divorzio, carcere per il marito che non paga

ROMA Da oggi non ci sono più dubbi né margini per interpretazioni: l’assegno di mantenimento a moglie e figli è obbligatorio. Sempre. Anche nel caso di un provvedimento provvisorio di separazione tra i coniugi. E il mancato adempimento costituisce la violazione di una norma penale che prevede il carcere fino a un anno o una multa fino a mille e 32 euro. Entra in vigore oggi l’articolo 570 bis del codice penale, che riordina la materia e stabilisce che il comportamento più diffuso tra i padri separati italiani è comunque un reato: «Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli», si legge nel testo. In realtà il carcere e le multe erano già contemplate dal codice, ma il decreto interviene su tutti gli argomenti collegati alla cosiddetta «riserva penale» e fa ordine tra le tante sentenze che negli anni si erano stratificate rendendo la materia soggetta a diverse interpretazioni.
I REATI
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare che tutelano i coniugi, i figli e tutti coloro collegati alla «obbligazione alimentare», prevederà tre diverse ipotesi di reato, collegati all’inosservanza, cosciente e volontaria. Sarà punito, prima di tutto, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1032 euro «chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge».
La stessa pena la rischia, congiuntamente, anche chi «malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge» e chi «fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge».
L’intervento ovviamente non tocca il principio sancito lo scorso maggio da una sentenza della Cassazione che, in materia di divorzi e separazioni, ha collegato l’assegno di mantenimento per il coniuge (non quello destinato ai figli) alla capacità di quest’ultimo di mantenersi autonomamente, cancellando il vecchio criterio del «mantenimento del tenore di vita». Il caso pilota è stato quello dell’ex ministro Vittorio Grilli che ha ottenuto dalla Cassazione l’affermazione del nuovo principio nella causa con la ex moglie, Lisa Lowenstein. A beneficiare dei nuovi criteri è stato anche l’ex premier Silvio Berlusconi che ha smesso di versare un milione e 400mila euro all’ex consorte. Ma molte altre ex famiglie hanno chiesto di ricalcolare l’assegno di mantenimento alla luce del nuovo criterio.