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 2017  dicembre 15 Venerdì calendario

Biotestamento: una dichiarazione al Comune o alla Asl, così si esprimeràla volontà finale

In cosa consisteil biotestamento?
La legge prevede la manifestazione delle volontà del malato, che può decidere se e come farsi curare. La premessa fondamentale è che «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo dal consenso libero e informato» del paziente nelle fasi finali di una malattia.
Cos’è il consenso informato?
Un documento in cui si esprime la volontà in merito a cure e trattamenti sanitari. Vale sia nelle strutture pubbliche che in quelle private. Nel consenso «si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza e responsabilità del medico».
Come si esprime?
Attraverso un documento scritto (o audio/video, in caso di disabilità o altre impossibilità). Può essere revocato o modificato in qualsiasi momento.
Come funziona peri minori?
Devono essere i genitori, il tutore o l’amministratore di sostegno a esprimere il consenso, tenuto conto della volontà del minore.
Cosa sonole disposizioni anticipate di trattamento (Dat)?
Sono le volontà in materia di trattamenti sanitari che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può manifestare in previsione di una futura impossibilità di esprimersi.
Come funzionano?
Si indica un fiduciario: è lui che rappresenta il malato, impossibilitato a esprimersi, per far rispettare le Dat nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie.
Come si esprimono le Dat?
Mediante un atto pubblico, o una scrittura privata autenticata. Oppure con scrittura privata semplice, consegnata all’ufficiale dello Stato civile del proprio Comune di residenza, o alle strutture sanitarie.
Possono essere disattese?
Solo in alcune circostanze. Il medico, in accordo con il fiduciario, può non seguirle «qualora appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente». Oppure quando siano state messe a punto nuove terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, «capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita».
Le Dat equivalgono all’eutanasia?
No, sono situazioni diverse. L’eutanasia consiste nel porre fine alla vita di un paziente, consenziente, per il quale non esistono possibilità di guarigione o di condurre una vita in modo dignitoso. Come ha ricordato il ministro della Salute Lorenzin, in Italia l’eutanasia è reato.
Sono similial suicidio assistito?
Anche questo è un caso differente. Nel suicidio assistito è il paziente stesso, assistito dai medici, a provocare la morte tramite l’assunzione di un medicinale letale. Anche il suicidio assistito non è legale in Italia.
Nella nuova legge viene affrontato il tema della terapia del dolore?
Sì, nell’articolo 2. Si spiega che il medico deve sempre garantire al paziente una terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative, adoperandosi per alleviare le sue sofferenze.
E l’accanimento terapeutico?
Lo stesso articolo indica che «nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati».
Cos’è la pianificazione condivisa delle cure?
È prevista dall’articolo 5. Riguarda l’evolversi di una patologia cronica e invalidante o con prognosi infausta. Il personale sanitario è tenuto ad attenersi a quanto stabilito nella pianificazione delle cure, qualora il paziente si trovi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.
Cosa viene stabilito su nutrizione e idratazioni artificiali?
L’articolo 1 della legge li considera trattamenti terapeutici a tutti gli effetti. Possono quindi essere rifiutati dal paziente, come qualsiasi accertamento diagnostico.
Un medico può fare obiezione di coscienza?
Sì, ma la struttura sanitaria deve in ogni caso attuare la volontà del paziente.