14 dicembre 2017
APPUNTI SUL BIOTESTAMENTO PER GAZZETTA
BIOTESTAMENTO: 180 SI’ 71 NO, SENATO APPROVA LEGGE DEFINITIVAMENTE =
Roma, 14 dic. (AdnKronos) - Il testo sulle Disposizioni anticipate di trattamento e in materia di consenso informato, legge già licenziata dalla Camera, è passata senza modifiche al Senato. La legge è stata quindi approvata in via definitiva con 180 favorevoli, 71 contrari e sei astensioni. Al termine del voto finale, l’aula ha lungamente applaudito l’approvazione del provvedimento. (Ruf/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 14-DIC-17 11:48 NNNN
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LASTAMPA.ITCHE COSA PREVEDE
CHE COSA PREVEDE
IL CONSENSO INFORMATO
Il testo prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Viene «promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato» e «nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari».
I MINORI
Per quanto riguarda i minori «il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore».
LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
Ogni «persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’ eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso «Disposizioni anticipate di trattamento» (Dat), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali». Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e «in conseguenza di ciò - si afferma - è esente da responsabilità civile o penale». Devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione”. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, «la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni».
PIANIFICAZIONE DELLE CURE
Nella relazione tra medico e paziente «rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità».
REPUBBLICA.IT Dopo uno stallo durato otto mesi e forti tensioni all’interno della maggioranza tra Pd e centristi, appelli di senatori a vita e sindaci di tutta Italia, il biotestamento incassa il via libera definitivo dell’aula di Palazzo Madama e diventa legge dello Stato.
La legge che regola il fine vita è stata approvata con 180 sì, 71 contrari e sei astensioni.Il testo, l’ultima legge importante portata a casa prima della fine della legislatura, passa adesso nelle mani del presidente della Repubblica.Il provvedimento era stato approvato il 20 aprile dalla Camera. Durante l’esame in commissione al Senato sono stati presentati migliaia di emendamenti, 3005 solo in Aula. La presidente della commissione Emilia De Biasi a fine ottobre si è dimessa da relatrice proponendo, per accorciare i tempi di esame, di valutare l’invio in Aula del testo senza relatore.
Al termine del voto finale, l’aula ha lungamente applaudito l’approvazione del provvedimento. Alla votazione in aula hanno assistito anche Mina Welby e altri esponenti dell’associazione Luca Coscioni, presente anche a piazza Montecitorio con un sit-in.Decisivi per il varo del provvedimento l’intesa fra M5s e Pd che, tramite il capogruppo Luigi Zanda, ne ha chiesto la calendarizzazione immediata la scorsa settimana, oltre alla scarsa belligeranza del centrodestra e le divisioni all’interno dello stesso mondo cattolico. In favore della protesta di piazza, infatti, sono rimasti solo i promotori del Family Day, mentre si erano smarcate altre sigle, tra cui il Movimento per la Vita italiano.Il radicale Marco Cappato parla di "una bella pagina parlamentare" e annuncia la volontà di proseguire la propria battaglia per i diritti chiedendo ai partiti di impegnarsi a mettere in calendario la legge di iniziativa popolare dell’Associazione Luca Coscioni di Radicali italiani e di altri per la legalizzazione dell’eutanasia e del suicidio assistito.Gli esponenti del centrodestra che avevano annunciato il loro voto contrario si dicono pronti a dare battaglia. "Questa non è una legge sul testamento biologico ma ’la via italiana all’eutanasià, che ha il nostro fermo dissenso oggi, con numeri purtroppo insufficienti, e lo avrà domani, quando un nuovo Parlamento vedrà ribaltati i rapporti di forza e una maggioranza di centrodestra metterà immediatamente riparo alle tre grandi storture di questo testo" ha detto il capogruppo di Idea Gaetano Quagliariello.
Critico Maurizio Lupi, presidente dei deputati di Ap -Centristi per l’Europa-Ncd secondo cui si è persa l’occasione per fare una buona legge, mentre Maurizio Sacconi parla di "un brutto giorno". Alberto Gambino, presidente di Scienza&Vita parla di "eclissi della ragione con sicure ricadute sociali". La Conferenza episcopale italiana parla di legge con molte incertezze e "poco efficace nella tutela dei sofferenti".
Durissimo Francesco Storace (Movimento Nazionale per la Sovranità) che twitta: "Una legge per morire. Già c’era una legge per abortire. Attendiamo ora una legge per vivere e una per convincere a nascere".
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= SCHEDA = Biotestamento, i 7 pilastri della legge =
(AGI) - Roma, 14 dic. - La legge approvata dalla Camera lo scorso 20 aprile e licenziata oggi in via definitiva dal Senato a 10 anni di distanza dalla morte di Piergiorgio Welby e a 8 anni dalla scomparsa di Eluana Englaro, prevede la possibilita’ di sottoscrivere le Dat, ovvero le Disposizioni anticipate di trattamento, con la previsione di poter rinunciare anche all’idratazione e alla nutrizione artificiale. Questi i 7 pilastri della provvedimento: - CONSENSO INFORMATO: Con la premessa che la legge tutela il diritto alla vita, alla salute, ma anche il diritto alla dignita’ e all’autodeterminazione, il testo dispone che nessun trattamento sanitario puo’ essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. E’ promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante e’ il consenso informato. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari e conviventi o compagni. Il consenso informato e’ documentato in forma scritta. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, viene espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che la consentano. La volonta’ espressa dal paziente puo’ essere sempre modificata. - NUTRIZIONE E IDRATAZIONE ARTIFICIALE: Ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, comprese la nutrizione e idratazione artificiali. Nutrizione e idratazione artificiali sono trattamenti sanitari in quanto consistono nella somministrazione su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi sanitari e, di conseguenza, possono essere rifiutati o sospesi. (AGI) Ser (Segue) 141201 DIC 17 NNNN
AGI) - Roma, 14 dic. - ACCANIMENTO TERAPEUTICO, SEDAZIONE PROFONDA E ABBANDONO CURE: Viene sancito il divieto di accanimento terapeutico, riconosciuto il diritto del paziente all’abbandono terapeutico e viene espressamente garantita la terapia del dolore fino alla sedazione profonda continuata. Il testo della legge, cosi’ modificato durante l’esame in Aula, recita: "Il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario. E’ sempre garantita un’appropriata terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico puo’ ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente". - RESPONSABILITA’ DEL MEDICO: Il medico e’ tenuto a rispettare la volonta’ espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciarvi. In conseguenza di cio’, il medico e’ esente da responsabilita’ civile o penale. Il paziente non puo’ esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali. E’ stata poi introdotta durante l’esame in Aula alla Camera una norma che, seppur in modo non diretto ne’ esplicito, riconosce di fatto al medico l’obiezione di coscienza, in quanto dispone che "il medico non ha obblighi professionali". Il che significa che il medico puo’, ad esempio, rifiutarsi di staccare la spina. Infine, la legge sul testamento biologico deve essere applicata anche dalle cliniche e strutture sanitarie cattoliche convenzionate. (AGI) Ser (Segue) 141201 DIC 17 NNNN
= SCHEDA = Biotestamento, i 7 pilastri della legge (3)=
(AGI) - Roma, 14 dic. - MINORI E INCAPACI: Il consenso informato e’ espresso dai genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volonta’ della persona minore di eta’ o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno. Il minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacita’ di comprensione e decisione e quindi deve ricevere informazioni sulle sue scelte ed essere messo in condizione di esprimere la sua volonta’. - DAT: ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacita’ di autodeterminarsi puo’, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Viene indicata una persona di sua fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Le Dat devono essere redatte in forma scritta (o videoregistrate a seconda delle condizioni del paziente) e vincolano il medico che e’ tenuto a rispettarne il contenuto. Tuttavia, le Dat possono essere disattese qualora appaiano palesemente incongrue o le condizioni nel frattempo siano mutate e se siano sopraggiunte nuove terapie non prevedibili al momento della loro compilazione. Con la medesima forma scritta le Dat sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. In caso di emergenza possono essere modificate o annullate anche a voce. Le Dat vengono inserite in registri regionali. - PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE: Nella relazione tra medico e paziente, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, puo’ essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e’ tenuto ad attenersi. La pianificazione delle cure puo’ essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico. (AGI) Ser 141201 DIC 17 NNNN
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##Biotestamento, un diritto rifiutare le cure, le novità - scheda
##Biotestamento, un diritto rifiutare le cure, le novità - scheda Fissati paletti: obiezione coscienza e possibilità ignorare Dat Roma, 14 dic. (askanews) - Ogni persona maggiorenne in previsione di una futura malattia che la renda incapace di autodeterminarsi può, attraverso le Dat, le disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie preferenze sui trattamenti sanitari, accettare o rifiutare terapie e trattamenti, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Lo stabilisce il provvedimento sul Biotestamento approvato oggi dall’aula del Senato in terza e definitiva lettura, e dunque legge dello Stato. Queste le novità: CONSENSO INFORMATO. La legge stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Il consenso informato tra medico e paziente è espresso in forma scritta o, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato può essere revocato anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, incluse la nutrizione e l’idratazione artificiali che, viene specificato nel testo, ’sono trattamenti sanitari’, in quanto ’somministrati su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi sanitari’. ASSISTENZA PSICOLOGICA. Il medico, se il paziente rifiuta o rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, gli prospetta le conseguenze della decisione e le possibili alternative ed è tenuto a promuovere ogni azione di sostegno al paziente, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. POSSIBILE OBIEZIONE DI COSCIENZA MA OSPEDALE DEVE GARANTIRE ATTUAZIONE DAT. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. A fronte di tali richieste il medico non ha obblighi professionali quindi può rifiutarsi di dare corso alle Dat, tuttavia ogni azienda sanitaria pubblica o privata anche cattolica garantisce la piena e corretta attuazione dei principi della legge sul Biotestamento. (segue) Luc 20171214T114831Z
##Biotestamento, un diritto rifiutare le cure, le novità - scheda -2- Roma, 14 dic. (askanews) - DIVIETO DI ACCANIMENTO TERAPEUTICO. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. TERAPIA DEL DOLORE E SEDAZIONE PALLIATIVA PROFONDA. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. MINORI. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dai genitori o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore. La persona minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nella condizione di esprimere la sua volontà. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare. (segue) Luc 20171214T114838Z
#Biotestamento, un diritto rifiutare le cure, le novità - scheda -3- Roma, 14 dic. (askanews) - DAT. Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. FIDUCIARIO. Chi sottoscrive le Dat indica una persona di sua fiducia (’fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto. L’incarico del fiduciario può essere revocato. Al fiduciario è rilasciata una copia delle Dat. Nel caso in cui le Dat non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace le Dat mantengono efficiacia in merito alle convinzioni e preferenze del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno. DAT DISATTESE IN CASO DI NUOVE TERAPIE. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora le Dat appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. REGISTRO REGIONALE DELLE DAT. Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono regolamentare la raccolta di copia delle Dat, compresa l’indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili. (segue) Luc 20171214T114845Z
##Biotestamento, un diritto rifiutare le cure, le novità - scheda -4- Roma, 14 dic. (askanews) - NIENTE BOLLO E TASSE SULLE DAT. Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata dal disponente presso l’ufficio di stato civile del suo comune di residenza che provvede a inserirlo in un registro dove istituito o presso la struttura sanitaria che poi la trasmette alla regione. Le Dat tuttavia sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Le Dat possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l’assistenza di due testimoni in casi di emergenza e urgenza. DAT VIDEOREGISTRATE. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le stesse modalità sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE. Rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. Anche in questo caso può essere indicato un fiduciario. L’atto di pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico. Luc 20171214T114852Z
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++ Biotestamento:Cei boccia legge,inadatta per sofferenti ++
D.Angelelli, non ci riconosciamo nel testo, dubbi applicabilità (ANSA) - ROMA, 14 DIC - "La valutazione non è positiva, non possiamo riconoscerci in questo testo". Così, all’ANSA, il direttore dell’Ufficio Cei per la Salute, don Massimo Angelelli, sulla legge sul biotestamento, che a suo dire "tutela i medici sollevandoli da ogni responsabilità, tutela le strutture sanitarie pubbliche, tenta di ridurre la medicina difensiva spostando sul malato l’onere della responsabilità delle scelte, ma sembra poco efficace nella tutela dei sofferenti. Sono molte le incertezze nella applicabilità di questa legge". (ANSA). GR 14-DIC-17 14:12 NNNN
Biotestamento: Lupi, peccato, si poteva fare buona legge
(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Per mere esigenze politiche ed elettorali abbiamo perso ancora una volta l’occasione di fare una buona legge. Una legge contro l’accanimento terapeutico e a favore di un dignitoso accompagnamento delle persone sofferenti sino alla morte. Bastavano pochi cambiamenti che abbiamo con insistenza proposto, il ruolo del medico e l’esclusione dell’idratazione e della nutrizione dalle terapie mediche, ma di fronte ai quali un fronte che va dal Pd ai 5 Stelle, altrimenti in disaccordo su tutto, è stato assolutamente sordo". Lo dichiara Maurizio Lupi, presidente dei deputati di Ap -Centristi per l’Europa-Ncd "Adesso, purtroppo, come hanno dichiarato molti sostenitori di questa legge, anche in Italia si è aperta la porta all’eutanasia. Ora il compito e la responsabilità di una cura amorevole per chi vive queste situazioni drammatiche è affidato, come è sempre successo nella storia, alla testimonianza personale, caso per caso, di medici, amici e familiari. In questo impegno si potrà documentare che c’è una modalità più umana e più dignitosa, che non la fredda esecuzione di una richiesta di suicidio assistito, di vivere insieme e con un senso anche il dolore e la morte", conclude. (ANSA). ESP-COM 14-DIC-17 13:31 NNNN
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Biotestamento: moglie Welby, e’ quello che aveva voluto
"Vorrei anche che in futuro si legiferi sull’eutanasia" (ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Era proprio quello che aveva voluto Piergiorgio tanti anni fa, nel 2002. Però poi quando ha scritto al presidente della Repubblica li e’ andato più a fondo. Per lui eutanasia voleva dire morte ’umana’ in tutti i sensi, ci sono anche delle possibilità di morire in casi molto particolari che oggi vengono fatti in Svizzera, Belgio o in Olanda". A dirlo Mina Welby, moglie di Piergiorgio Welby. "Sono meno di quelli che si crede. E credo che con le cure palliative anche qui da noi ci saranno molte meno richieste anche sull’eutanasia. L’importante è che però i medici si formino e che vengano applicate". "Oggi - aggiunge - è una bellissima giornata che sancisce un diritto di cura, di rifiuto, di scelta. Di libertà di scelta. Questo non vuol dire che se una persona vuole terminare la ventilazione, la nutrizione o non la vuole proprio non vuol dire che rifiuta la vita, ma è arrivata a un punto di grande sofferenza che verrebbe soltanto aumentata. L’interruzione di queste cure o non accettarle vuol dire non avere altre sofferenze. Quindi non è eutanasia come ho sentito dire in questi giorni. L’eutanasia e’ un’altra cosa. Vorrei che anche in futuro si legiferi su questo". (ANSA). Y09-NAN 14-DIC-17 13:01 NNNN
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BIOTESTAMENTO: DELLA VEDOVA, SUCCESSO DI OGGI ANCHE GRAZIE A BEPPINO ENGLARO =
Roma, 14 dic. (AdnKronos) - "Orgoglioso di avere votato una buona legge sul testamento biologico. Tra i tanti, un pensiero per Beppino Englaro, un autentico eroe civile, animato da spirito di giustizia. Dalla sua battaglia è partita la strada che ha portato al successo di oggi". Lo scrive su Twitter il senatore e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, tra i promotori della Lista +Europa con Emma Bonino. (Ant/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 14-DIC-17 12:59 NNNN
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IL POST –
Dopo mesi di ostruzionismo e decine di migliaia di emendamenti, giovedì 14 dicembre il Senato ha approvato la legge sul testamento biologico con 180 voti a favore, 71 voti contrari e 6 astensioni. La legge introdurrà entro alcuni limiti il diritto all’interruzione delle terapie senza dover passare dai tribunali.
Ha votato a favore della legge una maggioranza diversa da quella che attualmente sostiene il governo Gentiloni composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e sinistra (MDP, Sinistra Italiana-Possibile). Hanno votato contro alcuni senatori cattolici e buona parte del centrodestra: Forza Italia, che ha lasciato però libertà di coscienza ai propri senatori, Lega Nord e Alternativa Popolare.
Ieri, mercoledì 13 dicembre, l’aula aveva approvato gli otto articoli che compongono la legge senza modifiche rispetto al testo della Camera votato lo scorso 20 aprile. Gli emendamenti al disegno di legge erano circa 3.000, presentati per lo più da Alternativa Popolare e Lega Nord. Il gruppo di “Federazione per la libertà-Idea” di Gaetano Quagliariello aveva anche presentato alla presidenza del Senato la richiesta di 15 voti segreti sul provvedimento che una maggioranza trasversale, composta da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, ha però superato respingendo con un margine piuttosto ampio anche le modifiche più controverse, come quella sull’idratazione e la nutrizione del malato terminale. Durante l’approvazione finale, in piazza Montecitorio c’erano alcuni rappresentanti dell’Associazione Luca Coscioni che hanno festeggiato insieme a diversi altri attivisti.
La legge permette – entro alcuni limiti – di esprimere in anticipo quali trattamenti medici ricevere nel caso di gravi malattie. In particolare, consente a qualsiasi maggiorenne la possibilità di rinunciare ad alcune terapie mediche, in particolare alla nutrizione e all’idratazione artificiale. Questa interruzione può essere ottenuta anche con le cosiddette “disposizioni anticipate di trattamento” (DAT), un documento nel quale si può indicare a quali terapie si vuole rinunciare e a quali condizioni, nel caso in cui a un certo punto si sia impossibilitati a esprimere la propria preferenza. Il paziente può anche chiedere di essere sedato in maniera continua e profonda, in modo da poter morire senza soffrire, in una sorta di coma indotto. Di fatto il diritto all’interruzione delle terapie, comprese nutrizione e idratazione artificiale, era già stato ottenuto per via giurisprudenziale, cioè grazie alle sentenze dei tribunali; ora sarebbe allargato a tutti, per legge.
Secondo i sostenitori della libertà di scelta sul fine vita, la legge arrivata al Senato è sostanzialmente buona, anche se contiene diverse aperture alla possibilità che le volontà del malato non vengano rispettate. Per esempio è permessa ampia libertà per il medico di rifiutarsi di seguire le indicazioni del paziente o quelle contenute nelle DAT, qualora siano state scoperte nuove terapie che potrebbero permettere un miglioramento del paziente di cui lui stesso non era a conoscenza al momento della redazione delle DAT. Ma un medico può rifiutarsi di interrompere nutrizione o idratazione artificiale anche per motivi descritti in maniera molto generica, che sembrano introdurre la possibilità di un’obiezione di coscienza.