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 2017  ottobre 28 Sabato calendario

Beni culturali, appalti urgenti. L’iter d’emergenza tra i punti del decreto (ieri in Gazzetta) che regolamenta i lavori

Possibile l’esecuzione di lavori su beni culturali e scavi archeologici con la procedura semplificata di somma urgenza (e quindi con affidamento diretto) nei casi in cui ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all’importo di 300 mila euro. Nei casi in cui non sia prevista l’iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva delle opere possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali. Sono solo alcune delle previsioni contenute nel decreto 22 agosto 2017, n. 154 del ministero dei beni culturali «Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 e che entrerà in vigore l’11 novembre prossimo. Il provvedimento riguarda gli appalti pubblici di lavori sui beni culturali tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e i seguenti lavori: scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee; monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili; monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico. Il regolamento richiede una serie di requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all’esecuzione dei lavori: idoneità tecnica; idoneità organizzativa e adeguata capacità economica e finanziaria. I requisiti sono attestati dalle Soa (Società organismi di attestazione) nell’ambito della procedura di qualificazione delle imprese. Per i lavori sotto i 150 mila euro i requisiti autocertificati ai sensi del dpr 28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. Se i lavori non superano 40 mila euro, la certificazione di buon esito può essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice. Per la direzione tecnica, i professionisti coinvolti sono gli architetti e per talune categorie di appalti i restauratori di beni culturali.