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 2017  settembre 21 Giovedì calendario

APPUNTI PER GAZZETTA - IL ROSATELLUM BISROMA - Il deputato Pd Emanuele Fiano ha ufficialmente depositato in commissione Affari costituzionali della Camera il testo del Rosatellum bis, ribattezzato anche "Rosatellum 2

APPUNTI PER GAZZETTA - IL ROSATELLUM BIS

ROMA - Il deputato Pd Emanuele Fiano ha ufficialmente depositato in commissione Affari costituzionali della Camera il testo del Rosatellum bis, ribattezzato anche "Rosatellum 2.0", la legge elettorale proposta dal Pd ma che può contare sull’accordo anche di Ap, Forza Italia e Lega. Si profila dunque un nuovo patto a quattro dove però gli alfaniani prendono il posto occupato dal M5S nell’accordo sulla prima stesura della legge (saltato a giugno, quando fu votato a sorpresa un emendamento Fi-M5S che estendeva il sistema anche all’Alto Adige).  I Cinquestelle, infatti, bocciano senza appello la nuova versione, definita un "anticinquestellum", visto che introduce le coalizioni, a cui si oppongono strenuamente. "Stanno facendo una legge elettorale per fermare il M5S, un grande inciucio di  Fi e Pd per arginare il nostro Movimento", attacca il candidato premier dei pentastellati Luigi Di Maio.

Le novità della legge. Il nuovo Rosatellum (dal nome del capogruppo dei deputati pd alla Camera Ettore Rosato), depositato anche al Senato, in sostanza è un sistema su base proporzionale con un correttivo maggioritario: prevede infatti 231 collegi uninominali, che spingono a formare coalizioni, e uno sbarramento al 3% per le singole liste e al 10% per le coalizioni. La distribuzione dei seggi è per il 36% maggioritaria e per il 64% proporzionale. Nei collegi  plurinominali, dove vale il proporzionale, sono previsti dei listini molto corti, dai 2 ai 4 candidati massimo. Non è ammesso il voto disgiunto. Viene fissata inoltre una quota di genere nella proporzione di 60-40%. La nuova scheda elettorale sarà unica e conterrà i nomi dei singoli candidati associati ai partiti che li sostengono, con accanto i nomi del listino della circoscrizione relativa. Legge elettorale, ecco la scheda del Rosatellum bis Ripartizione dei voti. Uno dei punti critici del primo Rosatellum era la definizione del passaggio dei voti dal candidato alla coalizione. Nella seconda stesura sarebbe stata individuata la soluzione: i voti non assegati a un partito, ma a un singolo candidato nel collegio, vengono ripartiti proporzionalmente all’interno della coalizione che lo sostiene. Ma l’esatto tecnicismo della ripartizione è ancora da definire.

Il No del M5S. Come detto, il M5S ha bocciato il nuovo testo, assieme a Mdp e Fdi. In particolare i Cinquestelle hanno disertato l’incontro con Fiano, relatore della legge, sostenendo che il Rosatellum 2.0 è un "anticinquestellum", visto che introduce le coalizioni, a cui si oppongono strenuamente.

Pro e contro. "È l’ultimo tentativo possibile" avverte, però, il vicesegretario del Pd Maurizio Martina. Il capogruppo Dem alla Camera, Ettore Rosato, ha auspicato una coalizione non solo con l’ex sindaco di Milano ma con tutta Mdp, che però con il Pd a trazione renziana non ha intenzione di allearsi. Lo stesso leader di Campo progressista Giuliano Pisapia ha bocciato il nuovo testo: "È peggiorativo della prima versione", ha detto in un dibattito alla Festa dell’Unità a Imola.

Per Rosato il nuovo testo gode "di un’ampia maggioranza, in quanto è sostenuto anche da una parte delle opposizioni", e ha "un impianto maggioritario che può aiutare gli elettori a capire chi governerà il Paese". Rivolto ai bersaniani, aggiunge: "Abbiamo proposto il Mattarellum ,il Rosatellum, il Tedesco e Mdp ha sempre detto di no. La loro posizione è chiara: non vogliono cambiare la legge elettorale".

CORRIERE.IT
L’intesa sulla nuova legge elettorale sembra vicina. Dopo il via libera di Silvio Berlusconi, l’apertura di credito verso il cosiddetto «Rosatellum bis»— un sistema a base proporzionale con correzione maggioritaria, depositato oggi sia alla Camera sia al Senato — è arrivata dai principali colonnelli di Forza Italia che hanno confermato la linea dettata dal leader: Renato Brunetta, capogruppo dei deputati, parla di «utile compromesso» e assicura pieno sostegno; Giovanni Toti, consigliere politico di Berlusconi, sottolinea che «in queste ore si è fatto un deciso passo avanti»; il capogruppo dei senatori Paolo Romani apprezza che il testo combini «il concetto di coalizione e oltre il 60% di proporzionale» e precisa che la legge si farà anche senza il M5S, contrario al ritorno delle coalizioni: «L’accordo è tra Pd, FI, Lega e centristi». E che i grillini si chiamino fuori è stato formalizzato in mattinata dal deputato Danilo Toninelli: «Non sprechiamo tempo con chi sta cercando di scrive la terza legge elettorale incostituzionale dopo il Porcellum e l’Italicum. Tra l’altro lo stanno facendo per danneggiare i Cinquestelle». Ancora più netto Luigi Di Maio, candidato premier in pectore dei grillini: «È un inciucio contro di noi, ci temono». Per la Lega valgono invece le parole pronunciate già ieri dal segretario Giancarlo Giorgetti: «Abbiamo già votato la prima volta il Rosatellum e lo rivoteremo ancora. È giusto che il Pd si prenda le proprie responsabilità. E bisogna restituire ai cittadini la possibilità di scegliere chi li governa». «Rosatellum bis», cosa prevede la nuova legge elettorale Prev Next Un «Mattarellum» al contrario

Cosa prevede

Il testo base della legge elettorale è stato dunque formalizzato. Non mancheranno osservazioni e richieste di modifica. Nel documento di partenza non ci sono grosse novità rispetto a quanto già trapelato nelle ultime ore: il meccanismo che dovrà provare a mettere d’accordo la maggior parte dei parlamentari è una sorta di «Mattarellum» al contrario. Viene confermato il sistema misto, ma con solo il 36% di seggi attribuiti con il maggioritario sulla base di collegi uninominali (viene eletto il più votato tra i candidati di ogni singolo collegio) e il 64% determinato con il proporzionale con collegi plurinominali. Nel Mattarellum in vigore fino al 2006 le proporzioni erano di fatto invertite: 75% di maggioritario e 25% di proporzionale. E’ stata poi fissata una soglia di sbarramento a livello nazionale al 3% pe ri singoli partiti, valida sia per la Camera sia per il Senato; per le coalizioni la soglia sale al 10%. Il testo, inoltre, non consente il voto disgiunto e ci sarà un’unica scheda elettorale.

GUARDA IL GRAFICO Legge elettorale, come sarà la scheda del Rosatellum bis

Quote di genere e pluricandidature

Il «Rosatellum bis» riconosce poi una quota di genere nella proporzione di 60-40%: «Nei Collegi uninominali nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%». Nei Collegi plurinominali, inoltre, «nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60%». Le pluricandidature, ovvero la possibilità per un candidato di presentarsi in più collegi - pratica che riguarda soprattutto i big dei partiti che hanno così modo di trainare la propria squadra e di avere più probabilità di elezione - sono consentite ma solamente per la parte proporzionale e con un limite massimo di tre collegi. Non sono invece previste per i collegi uninominali. Il candidato di un consiglio uninominale può però essere presente anche nei collegi plurinominali, sempre per un massimo di tre.

ADNKRONOS

Mix proporzionale (64%) e collegi uninominali (36%). Possibilità di coalizione, unica e a livello nazionale. Soglia di sbarramento al 3% per le liste singole e del 10% per le coalizioni. Massimo 4 nomi nei listini del proporzionale. Pluricandidature: 1 collegio uninominale e massimo 3 nel proporzionale. Non c’è possibilità di voto disgiunto. Questi in sintesi i principi del Rosatellum bis depositato oggi da Pd in commissione Affari costituzionali.

Si legge nella relazione tecnica che accompagna il testo: "La proposta di testo base delinea un sistema elettorale misto, in cui l’assegnazione di 231 seggi alla Camera e 102 seggi al Senato è effettuata in collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui vince il candidato più votato, mentre l’assegnazione dei restanti seggi avviene con metodo proporzionale, nell’ambito di collegi plurinominali".

Sulle coalizioni si spiega: "I partiti possono presentarsi da soli o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale. I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali".

Sui listini del proporzionale si legge: "In ogni collegio plurinominale, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro".

Quanto alla pluricandidature si specifica: "Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di tre". Inoltre, si legge nella relazione che accompagna il testo base, "sono previste specifiche disposizioni per garantire la rappresentanza di genere".

Per quanto riguarda l’espressione del voto, "ogni elettore dispone di un unico voto da esprimere su una scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale ed il contrassegno della lista o delle liste collegate, corredate dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale". Quindi le soglie di sbarramento: "Le soglie di sbarramento sono del 3 per cento per le liste singole e del 10 per cento per le coalizioni".


ESTRATTO DAL ROSATELLUM II

Art. 1.1.1 - Nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione. Le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/SudTirol e Molise sono ripartite rispettivamente in sei e in due collegi uninominali (tabella A1).

Art. 1.1.2 - Per l’assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti di norma dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato di norma un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei.

Art. 1.1.3 - I seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo 231 seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti con metodo proporzionale alle liste e alle coalizioni di liste

Art. 1.4.2 - Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un’unica scheda recante nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale

Art. 1.7.3 - Contestualmente al deposito del contrassegno i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al presidente della Repubblica.

Art. 1.9.b - Nel caso di liste collegate tra di loro queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali

Art. 1.9.2.bs - Ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità.

Art. 1.9.c - In ogni collegio plurinominale ciascuna lista è composta da un elenco di candidati non inferiore alla metà dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. A pena di inammissibilità nella successione interna i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere

Art. 1.9.e - Nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60%.

Art. 1.10.2 - Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali

Art. 1.10.3 - Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.

Art. 1.10.4 - Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato con il medesimo contrassegno in collegi plurinominali fino ad un massimo di tre.

Art. 1.10.5. - Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera e al Senato

231

Art. 2 (Senato)

Art. 2.2 - Il territorio nazionale con eccezione di Valle d’Aosta e Trentino, è suddiviso in 102 collegi uninominali nell’ambito delle circoscrizioni regionali. Molise un nominale

Art. 2.2bis - Per l’assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali tali che a ciascuno sia assegnato di norma un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei. Assegnazione nei collegi plurinominali con metodo proporzionale

Determinazione dei collegi uni e plurinominali da parte del governo entro 30 giorni dall’approvazione della legge