Il Sole 24 Ore, 25 giugno 2017
Liquidazione ordinata, nuova frontiera contro il bail in
La liquidazione “ordinata” delle due banche venete, con aiuto di Stato e dunque non più con procedura di insolvenza “ordinaria”, allunga la lista dei casi in cui il sostegno finanziario pubblico straordinario viene tollerato nel settore bancario entrato oramai nell’era del regime del bail-in. La direttiva sulla risoluzione e risanamento delle banche i n vigore dal 2016, la Brrd, è stata concepita per raggiungere essenzialmente un obiettivo, esplicitato proprio al primo punto del documento.
E cioè: «Ovviare quanto più possibile alla necessità...dell’utilizzo del denaro dei contribuenti». Quando però si arriva al dunque, che si tratti del salvataggio o della chiusura di un ente creditizio, l’intervento finanziario dello Stato o di un aiuto pubblico in alternativa al puro ricorso al mercato spunta fuori tra gli strumenti più in vista nella cassetta degli attrezzi degli organi di vigilanza e dei Governi, nelle circostanze più diverse e per finalità nobili: la salvaguardia della «stabilità finanziaria», «il rimedio a una grave perturbazione economica», il pericolo di «crisi sistemiche», il timore di insostenibilità dei debiti pubblici e rischio contagio. In un’Europa che ha bandito il bail-out, allo Stato comunque viene riconosciuto un ruolo decisivo, sia pur come «ultima istanza» e in misura «temporanea» o «precauzionale».
L’intervento pubblico è per prima cosa previsto all’interno della cornice stessa del bail-in, nella forma di «strumento pubblico di stabilizzazione» al quale può ricorrere l’autorità di risoluzione come forma alternativa di finanziamento, quando la copertura delle perdite spalmata su tutti i creditori per un importo non inferiore all’8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, non risulti sufficiente. Lo Stato può altresì intervenire quando una banca in bonis attraversa una crisi di liquidità, fornendo garanzie alle nuove emissioni di obbligazioni o assistenza per liquidità di emergenza fornita dalle banche centrali.
Nel caso del Montepaschi, l’Italia ha rotto il ghiaccio ricorrendo per prima – con tutte le difficoltàdate dall’essere i primi a testare nuove regole – alla ricapitalizzazione precauzionale, che consente allo Stato di intervenire in via eccezionale e temporanea dopo il burden sharing (perdite inferte ad azionisti e sottoscrittori di prestiti subordinati) entrando nel capitale di una banca per far fronte alle carenze di capitale emerse nelle prove di stress a livello nazionale, unionale o di Stati membri, dopo il fallimento del ricorso a capitali privati.
Il caso delle banche venete fa ora emergere un’ulteriore alternativa al sostegno pubblico straordinario, questa volta applicato alla procedura della liquidazione in base alle leggi nazionali e consentito non più dalla Brrd (che liquida con bail-in) ma dall’articolo 6 della Comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato in ambito bancario del 2013. «La scelta di utilizzare la liquidazione coatta amministrativa prevista dall’articolo 80 e seguenti del Testo Unico Bancario evita la risoluzione, e pertanto l’applicazione della direttiva Brrd che, tra le varie soluzioni previste, consente di costituire un ente-ponte e/o una asset management company soltanto dopo l’applicazione del bail-in ovvero solo dopo il contributo dei creditori per coprire le perdite fino all’8% delle passività totali- spiega Lisa Curran senior Counsel dipartimento International Capital Markets di Allen & Overy –. Applicando la liquidazione coatta amministrativa, spetterà ora ai commissari liquidatori individuare i rami di attività in bonis e le passività che andranno venduti a terzi senza i crediti non-performing».
In aggiunta l’Europa si è dotata di un altro intervento pubblico straordinario per risolvere crisi bancarie, che è quello dell’Esm, il Meccanismo europeo di stabilità: oltre alla ricapitalizzazione indiretta delle banche, tramite aiuto allo Stato (come nel caso della Spagna), il fondo adesso è in grado di ricapitalizzare direttamente una banca (post bail-in della Brrd) nel caso in cui lo Stato rischierebbe di mettere in pericolo la sostenibilità dei conti pubblici dando il sostegno alla banca.
La gamma degli aiuti di Stato tollerati in ambito bancario in nome della stabilità finanziaria, necessari per evitare crisi sistemiche e dunque contraccolpi gravi sull’economia e sulla crescita, convive ora con l’ altro obiettivo, quello di «ridurre al minimo» l’uso del denaro dei contribuenti per risolvere le crisi bancarie: il tutto nel rispetto della cultura finanziaria che si regge sul pilastro di un sano rapporto tra rischio e rendimento.
.@isa_bufacchi