il Fatto Quotidiano, 16 giugno 2017
Ius soli, ecco cosa dice la legge e come funziona in altri Paesi. La proposta di riforma - Può diventare cittadino italiano chi nasce nel nostro Paese da genitori stranieri. Oppure chi, arrivato minorenne, studia qui
L’introduzione del principio dello Ius soli anche nel nostro ordinamento allargherebbe notevolmente il perimetro delle persone che potrebbero ottenere la cittadinanza, soprattutto ai giovani, figli di genitori stranieri, nati e vissuti in Italia.
La legge attuale prevede che acquisti alla nascita la cittadinanza italiana colui o colei che abbia i genitori (padre o madre) cittadini italiani o che sia discendente di un italiano fino al secondo grado e abbia prestato servizio nello Stato (iure sanguinis).
L’acquisto iure soli, ossia per il legame con il territorio italiano, è circoscritto invece ad alcune particolari fattispecie. Può presentare domanda per ottenere la concessione della cittadinanza italiana il cittadino straniero residente in Italia da almeno dieci anni, se cittadino non appartenente all’Unione europea, o da almeno quattro anni, se cittadino comunitario. Altri requisiti sono essere nato o permanere entro i confini italiani con genitori entrambi ignoti o apolidi; nascere in Italia e risiedervi legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età. Si diventa cittadini italiani anche tramite matrimonio, ma a particolari condizioni.
Il disegno di legge. Con la proposta legislativa incardinata ieri al Senato si riconosce la cittadinanza italiana anche a chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri. Ma almeno uno dei due, padre o madre, deve essere già in possesso del diritto di soggiorno permanente o del permesso di soggiorno di lungo periodo e risiedere da almeno cinque anni in Italia.
Possono chiedere la cittadinanza anche i nati in Italia o coloro che vi abbiano fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, a condizione che abbiano frequentato regolarmente un percorso formativo per almeno cinque anni nel territorio nazionale. Al genitore del minore che presenta la domanda è richiesto di essere legalmente residente nel paese. Può richiedere la cittadinanza anche chi sia entrato nel territorio nazionale prima della maggiore età e che sia legalmente residente da almeno sei anni, a condizione che abbia frequentato regolarmente un ciclo scolastico.
Negli altri paesi. In Francia la cittadinanza può essere ottenuta in tre modi diversi: il primo comprende sia l’acquisizione per filiazione (ius sanguinis) che quella per nascita (ius soli). La seconda possibilità è il matrimonio con un cittadino o una cittadina francese. Il terzo è il riconoscimento per decisione delle autorità francesi (naturalizzazione).
La nazionalità francese può essere richiesta anche da un minore abbandonato in Francia ed allevato da un cittadino francese o affidato ai servizi di assistenza sociale per l’infanzia, purché abbia ricevuto un’educazione improntata ai valori ed alla cultura nazionale per almeno cinque anni. Per quanto riguarda l’acquisizione per nascita, è riconosciuto francese il figlio, legittimo o naturale, nato in Francia quando almeno uno dei due genitori vi sia nato a sua volta, qualunque sia la sua cittadinanza. La semplice nascita nel territorio nazionale è un requisito per la legge francese sufficiente solo per i minori figli di apolidi, di genitori sconosciuti o che non possono trasmettere la loro nazionalità al figlio perché la legge del paese d’origine non lo permette.
In Germania si può diventare cittadini tedeschi per nascita, per adozione e per naturalizzazione. Può acquisire la cittadinanza tedesca anche colui che per dodici anni è stato considerato tale dalla Pubblica amministrazione. In base al ius sanguinis un bambino acquisisce la cittadinanza tedesca alla nascita se almeno uno dei suoi genitori è tedesco, ma anche i figli di stranieri che nascono in Germania, purché il padre o la madre risieda abitualmente e legalmente nel Paese da almeno otto anni e goda del diritto di soggiorno a tempo indeterminato. Un bambino figlio di genitori ignoti è considerato figlio di tedeschi fino a prova contraria.
Nel Regno Unito la persona nata (o adottata) acquista la cittadinanza se uno dei genitori sia già cittadino britannico al momento della nascita oppure se uno dei genitori, cittadino non britannico, si sia stabilito nel Regno Unito. Qualora i genitori non siano cittadini britannici né si siano stabiliti, la persona ha titolo a richiedere il riconoscimento se abbia vissuto nel paese per dieci anni.
Per l’acquisizione della cittadinanza non per diritto di nascita il richiedente, oltre a essere maggiorenne deve dimostrare di essersi stabilito nel Regno Unito da almeno un anno e di avervi vissuto regolarmente per i cinque anni precedenti. Inoltre gli aspiranti cittadini hanno l’obbligo di sottoporsi a due prove, l’una di lingua inglese, gallese o gaelica scozzese e l’altra di nozioni sulla vita in Gran Bretagna.
In Spagna si può essere riconosciuti cittadini per origine o residenza. Sono cittadini d’origine i nati in Spagna da genitori stranieri, se almeno uno di essi è nato anch’esso in Spagna o se entrambi non possiedono alcuna cittadinanza, e i nati nel paese la cui filiazione non risulti accertata. È infine cittadino d’origine lo straniero, minore di diciotto anni, che viene adottato da uno spagnolo. Per la richiesta in base alla residenza, il requisito necessario è quello della “residenza legale e continuata” in Spagna per un periodo di 10 anni. Per i rifugiati politici il limite si abbassa a 5 anni.