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 2017  giugno 15 Giovedì calendario

Legge sui processi. Roba da manette. Il commento al veleno di Filippo Facci

Non si capisce neppure perché la chiamino «riforma penale»: sta di fatto che la Camera ha dato la fiducia a questa «riforma del processo penale» che è identica a quella votata dal Senato oltre un anno fa, ergo: dal 23 dicembre 2014 a oggi quando lo presentò Andrea Orlando di sostanza ne è cambiata poca. Ecco, qual è la sostanza? Non si può certo capirlo dalle obiezioni delle opposizioni, che non entrano troppo nel merito e ieri sparacchiavano propaganda. Non si può capirlo neppure dalla contrarietà al ddl espressa sia dagli avvocati sia dai magistrati: il che, in sé, potrebbe essere un buon segno. In generale non si può capirlo: perché, a parte le enunciazioni di principio, tanto per cambiare sarà il «come» a fare la differenza. Ma dividiamo per voci tutto quello che non capiamo. 
1) La fiducia. Utilizzare la fiducia parlamentare non è stato proprio il massimo, visto che il disegno interviene (o vorrebbe farlo) anche in tema di diritto penale sostanziale e insomma avrebbe meritato un dibattito parlamentare di buon livello. Ma oggigiorno va così, a colpi di fiducia, anche perché c’è da dubitare che il livello della discussione parlamentare sarebbe fuoriuscito da binari di urla e strepiti. Il Parlamento ne esce male, ma da qualche lustro. 
2) La prescrizione. L’errore più grave della riforma consiste nel fermare gli orologi per 18 mesi dopo una sentenza di primo grado, e poi di sospendere i conteggi per altri 18 mesi dopo una sentenza di appello in vista della Cassazione. Detta malissimo, in pratica, si concede molto più tempo ai magistrati per prendersela comoda tra un processo e l’altro. Dimenticando in questo le Camere Penali hanno stra-ragione che nella maggior parte dei processi la prescrizione matura già nella fase delle indagini preliminari, quando il solo responsabile delle lungaggini è il pm con le sue proroghe infinite. La dimostrazione è nei numeri: nel 60-70% dei processi la prescrizione giunge prima ancora che il pm formuli la richiesta di rinvio a giudizio. Ecco perché la magistratura si è opposta strenuamente all’unica parte davvero buona della riforma: quell’articolo 18 che prevede non più di tre mesi dalla fine delle indagini preliminari perché il pm chieda un rinvio a giudizio o un’archiviazione. Una regola del genere impedirebbe ai pm di tenere l’indagato eternamente sotto scacco, e, soprattutto, costringerebbe molti pm a lavorare più di quanto facciano ora, cioè poco. Le controproposte dell’associazione magistrati, su questo, hanno messo a nudo la natura ancora prettamente inquisitoria di molte toghe: in pratica, per ridurre i tempi del processo, vorrebbero che avessero valore probatorio gli interrogatori effettuati nelle caserme, in assenza del difensore: con tanti saluti alla centralità del processo e del contraddittorio, e con altrettanrti saluti alla riforma dell’articolo 513 della Costituzione. Incredibile. 
3) Le intercettazioni. Qui alziamo bandiera bianca, perché la legge, in pratica, dice solo che bisogna fare una legge. I propositi sono ufficialmente sempre buoni: impedire che un malcapitato finisca sui giornali solo perché ha parlato con un indagato, o impedire che un indagato veda squadernata in pubblico la sua vita privata senza una ragione per farlo. Insomma, la solita tiritera: «Contemperare le esigenze dell’investigazione con quelle della privacy». Bene: ma il disegno di legge, in concreto, non fa che dare delle linee guida e rimettere tutto a una leggedelega che darà al governo la facoltà di cambiare le norme sulla pubblicabilità delle intercettazioni. Si parla genericamente di una «udienza di selezione» per smistare le intercettazioni, si prevede che il pm debba assicurare la riservatezza delle registrazioni inutilizzabili perché penalmente irrilevanti: tutta roba che in un modo o nell’altro è già prevista anche se tutti se ne fottono regolarmente. Aspetteremo e vedremo, ma per ora non c’è nulla all’orizzonte che faccia pensare che qualsiasi intercettazione non possa continuare a circolare sui giornali. L’unico modo possibile, come tutti gli addetti ai lavori sanno benissimo, sarebbe proibire e sanzionare severamente la pubblicazione sui giornali: ma questo non lo faranno mai. 
4) Le impugnazioni. Anche qui: giusto il proposito, ma l’esecusione è un’incognita. La Cassazione è oberata da 80mila ricorsi l’anno, dunque vogliono aumentare le sanzioni (multe) per i ricorsi giudicati inammissibili. Se è un modo per fare cassa, bene: ma perché gli avvocati dovrebbero smettere di ricorrere, e di sottoporre dunque un ricorso a un giudizio di ammissibilità? Tanto i soldi sono del cliente. Il disegno, è vero, prevede forme semplificate per valutare l’inammissibilità e maglie più strette nei vari passaggi interni tra le varie sezioni della Cassazione e le sezioni unite: ma non pare che i problemi legati ai tempi della giustizia italiana passassero da qui. Perlomeno dovrebbero aumentare si legge i casi in cui la Cassazione potrà annullare una sentenza senza neppure rinviarla al giudice che l’ha vergata: un modo per prevenire le sentenze pazze. 
5) Furti in casa. Il minimo passa da un anno a 3. Per rapina, passa da 3 a 4. Il calcolo delle circostanze attenuanti sarà di manica più stretta, nella speranza anche con l’aumento dei minimi di rendere più difficili le scarcerazioni. 
6) Custodia cautelare. Niente, non c’è niente. Abbiamo pagato 700 milioni di euro dal 1992 a oggi tra risarcimenti per errori giudiziari e ingiuste detenzioni, il 35% dichièincellaèinattesadi giudizio, tutta roba che esiste solo da noi. Ma su questo niente. 
7) Riforma del Consiglio superiore della magistratura. Non hanno riformato niente.