La Stampa, 31 maggio 2017
Pluralismo e dialogo per vincere l’idea della cultura unica
Se, nel processo a un Sikh condannato per aver indossato e portato in pubblico il kirpan, coltello rituale della sua religione, la Cassazione si fosse limitata, come nel passato, a interpretare e applicare la legge che punisce il porto senza «giustificato motivo» di armi o oggetti atti a offendere, la sua sentenza sarebbe passata inosservata: una tra le migliaia che la Cassazione pronuncia ogni anno. Egualmente, se la Cassazione avesse aggiunto ciò che è ovvio, cioè che tutti, anche gli immigrati, sono tenuti ad osservare le leggi del luogo in cui si trovano. Anche nel caso del kirpan però l’interpretazione della legge, come si vedrà tra poco, non è un fatto meccanico, privo di valutazioni talora difficili. Cosicché anche quel che è ovvio può non essere pacifico. Qui tanto meno foriero di pace perché la Cassazione è andata oltre il suo ruolo istituzionale, entrando in terreno minato con sconcertante semplicismo. Il collegio giudicante della Cassazione, infatti, dal caso che doveva decidere ha preso pretesto per impartire una lezione agli immigrati tutti (e, perché no?, a tutti noi) scrivendo che «se l’integrazione non impone l’abbandono della cultura di origine», è però «essenziale l’obbligo per l’immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi». Essenziale obbligo, conformare i propri valori, valori del mondo occidentale? In ogni parola spazi enormi per dubbi, contrasti, risposte impossibili.
Intanto l’obbligo che la Cassazione richiama, diventa problematico quando vi siano obblighi contrastanti, come in questo caso quello della legge civile rispetto alla legge religiosa. La questione da decidere era se il motivo religioso, che la Cassazione non nega, costituisca un «giustificato motivo» che secondo la legge esclude la punibilità. La Cassazione si contenta di affermare (giustamente) che anche la libertà di manifestare la propria religione può essere limitata da esigenze di sicurezza pubblica. Ma non va oltre e non tenta nemmeno ciò che, in materia di libertà e diritti fondamentali, è obbligatorio fare: cercare soluzioni che ne riducano le limitazioni al minimo indispensabile. In proposito gli studi dei penalisti, non solo italiani, sui cosiddetti delitti culturalmente motivati sono lì ad arricchire il quadro di riferimento, che i giudici non dovrebbero ignorare. Sulla stessa questione, si è pronunciata nel 2006 la Corte Suprema canadese (che storia e geografia collocano nel «mondo occidentale»). Ricorrendo alla tecnica del contemperamento ragionevole, ormai propria del «mondo occidentale» specialmente quando sia in gioco la libertà religiosa, la Corte canadese ha giudicato che la natura del kirpan rende scarsamente credibile l’argomento della sua pericolosità e che, in ogni caso, piuttosto che vietarne il porto, basta prescrivere che sia chiuso nel suo fodero e messo sotto le vesti. In tal modo, dice la Corte Suprema canadese, si evita un divieto che sarebbe irrispettoso delle credenze religiose dei Sikh. La Corte ha aggiunto che alla protesta di chi vedesse una discriminazione nel permesso dato ai Sikh e negato agli altri, la scuola (il caso riguardava un bambino Sikh) dovrebbe reagire spiegando il valore del rispetto delle differenze, fondamento della democrazia.
E il rispetto dei simboli religiosi adottati dai singoli, ha portato il Regno Unito, ove molti sono i Sikh, non solo ad autorizzarli ad andare in moto con il loro rituale turbante, senza il casco obbligatorio, ma anche e proprio per il kirpan, a escludere la punibilità del porto di coltelli in luoghi pubblici quando ciò avvenga per motivi religiosi o legati a consuetudini nazionali. Per non parlare degli Stati Uniti, ove il portare a piacimento armi d’ogni genere è addirittura un diritto costituzionale, superiore anche –come i fatti dimostrano- alle ragioni della sicurezza pubblica.
Un facile giro di orizzonte smentisce dunque l’ambizioso tentativo della Cassazione di collocarsi all’alto livello dei «valori occidentali» che ha evocato. Tanto più che in definitiva la sentenza ne indica uno solo, quello della sicurezza, che abbiamo visto variamente gestito dagli Stati nel caso del kirpan dei Sikh e che purtroppo, anche in questi giorni, evoca ben altre vicende.
Ma soprattutto, cosa significa dire in una sentenza che i migranti devono «conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale», e dirlo in un caso riguardante la libertà religiosa? L’Europa ha cominciato ad acquisire consapevolezza dei moderni diritti e libertà fondamentali proprio a partire dalla libertà di pensiero e di religione. E attorno ad essa, prima di divenire cardine di una civiltà, si è sviluppato il valore della tolleranza e del rispetto per le diversità. Libertà, eguaglianza, dignità delle persone ne sono fondamentali corollari e costituiscono il nucleo costituzionale che va difeso da comportamenti contrari. Ma l’obbligo di «conformarsi» ai valori che quei giudici della Cassazione credono di possedere e di poter imporre, confligge addirittura con la libertà di coscienza, cui nessuna Costituzione o Convenzione sui diritti umani ammette limitazioni. Significativo è che la sentenza richiami il limite posto dalla «unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro Paese». Non c’è, per fortuna, unicità del tessuto culturale (qualunque cosa voglia dire). C’è invece pluralismo e discussione, anche prima e senza i migranti. Il motto dell’Unione europea «Uniti nella diversità», vale anche per ciascuno dei Paesi di cui l’Europa si compone.