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 2017  maggio 15 Lunedì calendario

Condominio, la rivoluzione del giudice di pace

Dalla nomina del nuovo amministratore alla contestazione di lavori che danneggiano il decoro dell’edificio, il contenzioso condominiale è destinato a traslocare dal tribunale al giudice di pace. Spesso senza neppure il discrimine basato sul valore della lite, che oggi riguarda molte cause, come ad esempio l’impugnazione delle delibere assunte dall’assemblea.
Lo schema di decreto legislativo attuativo della legge delega 57/2016 – adottato in prima lettura lo scorso 5 maggio dal Consiglio dei ministri – scarica sui magistrati onorari un numero elevatissimo di cause condominiali. E le polemiche tra gli operatori si sono accese subito, anche se il testo prevede che la nuova competenza si applicherà solamente ai procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione introdotti dal 30 ottobre 2021.
La norma, che ha dato corpo a una disposizione piuttosto breve e generica (di un paio di righe), stabilisce che i tribunali non dovranno più occuparsi delle cause attinenti agli articoli del Codice civile (1117-1139) e delle disposizioni di attuazione (61-72) espressamente dedicati al condominio.
Ci saranno quattro anni per adattarsi e digerire il contenzioso, ma il nuovo carico di lavoro non mancherà di creare problemi. Soprattutto per le cause contrassegnate dall’urgenza, piuttosto frequenti in ambito condominiale. E proprio dall’urgenza si può partire per una prima considerazione: il frequente ricorso all’articolo 700 del Codice di procedura civile nel contenzioso condominiale resterà in capo ai tribunali, che quindi dovranno sempre essere dotati di magistrati preparati in materia.
Ma il primo, grosso scoglio su cui potrebbe arenarsi la riforma, che almeno nelle intenzioni vorrebbe rendere più snello l’iter della giustizia in un settore tanto “popolare” e diffuso, sarà proprio quello delle competenze. Il mondo del condominio, infatti, ruota intorno a problemi molto reali, che di regola si connettono a questioni trattate in altre parti del Codice civile, come appalti, contratti in generale, locazioni, diritti reali, servitù. Che non sempre toccheranno ai giudici di pace, neppure dopo la riforma. Senza dimenticare le cause di vicinato che non coinvolgono direttamente – o magari non da subito – il condominio, come la richiesta di risarcimento da un condomino a un altro in occasione di lavori in un appartamento: dal 2021 si continuerà a finire davanti al giudice di pace o al tribunale a seconda del valore della lite, anche se la soglia passerà da 5mila a 30mila euro.
Più chiari appaiono invece i confini quando il condominio, per così dire, è evidentemente “prevalente”. Ad esempio, se oggi il condomino che si è distaccato dall’impianto di riscaldamento centralizzato non paga le spese per la sua conservazione, ci si deve rivolgere al giudice di pace per importi fino a 5mila euro e al tribunale per cifre superiori. Con la riforma, si andrà sempre dal giudice di pace, e così pure per l’impugnazione delle delibere e il risarcimento dei danni da infiltrazioni da un piano all’altro.
Purtroppo questa architettura, come in un disegno di Escher, minaccia di attorcigliarsi nella spirale delle competenze: perché è evidente che alla prima occasione la strategia processuale del convenuto mirerà a porre in dubbio la competenza del giudice di pace, o all’occorrenza anche quella del tribunale, rallentando così il contenzioso e impegnando altri magistrati. Il che è esattamente l’opposto dello scopo della legge 57/2016.
Sullo schema di decreto dovranno ora esprimere parere non vincolante il Csm e le commissioni del Senato e della Camera (entro il 10 giugno), poi il Consiglio dei ministri dovrà adottare il decreto in via definitiva entro il 13 luglio. Dopodiché, nei due anni successivi all’entrata in vigore del decreto attuativo, il Governo potrà eventualmente intervenire con un correttivo, seguendo lo stesso iter.
Augusto Cirla, Cristiano Dell’Oste e Saverio Fossati
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In arrivo 400mila processi ma solo tra quattro anni
Saranno circa 400mila i processi che usciranno dai tribunali per finire sulle scrivanie dei giudici di pace. Ma per prepararsi al “trasloco” gli operatori della giustizia hanno più di quattro anni. Il decreto legislativo di riforma della magistratura onoraria, ora al vaglio del Parlamento, traccia infatti una road map che arriva al 30 ottobre 2021.
Si dovrebbero invece applicare da subito ai magistrati che saranno reclutati dopo l’entrata in vigore del decreto le nuove disposizioni che dettano i tempi e i modi di lavoro dei giudici onorari di pace (che sostituiranno gli attuali giudici di pace e giudici onorari di tribunale e saranno destinati a esercitare la giurisdizione civile e penale o ad affiancare i togati nell’ufficio del processo) e dei vice procuratori onorari. Mentre si stabilisce un percorso ad hoc per i magistrati già in servizio: le nuove disposizioni perlopiù saranno operative per loro tra quattro anni.
Il decreto respinge le richieste di stabilizzazione dei giudici di pace, chiarendo che i magistrati onorari avranno un incarico «inderogabilmente temporaneo», di quattro anni, con conferma possibile per altri quattro e fino a 65 anni di età (i magistrati in servizio potranno essere confermati per quattro quadrienni e fino a 68 anni di età). E deve trattarsi di un “secondo lavoro”, che occupa per non più di due giorni alla settimana.
Il primo passo per far partire la riforma è la revisione delle piante organiche. Lo farà il ministero della Giustizia, sentito il Csm, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo. Saranno quindi reclutati nuovi giudici onorari di pace che dovranno affrontare un tirocinio di sei mesi e lavorare per due anni nell’ufficio del processo. È proprio per aspettare che il sistema vada a regime che si è deciso di rendere operativo l’ampliamento delle competenze solo a partire dal 30 ottobre 2021. Un aumento notevole, effetto di una interpretazione estesa della delega.
Dal 2021, quindi, i giudici onorari decideranno non solo sulle cause in materia di condominio, ma anche, tra l’altro, sul risarcimento dei danni da incidenti stradali fino a 50mila euro, sulle liti che riguardano beni mobili fino a 30mila euro, per molte cause su diritti reali “minori” (ad esempio, usufrutto ed esercizio delle servitù) e per le espropriazioni forzate di cose mobili. In tutto, secondo la relazione al decreto, si tratta di 400mila cause civili in un anno, mentre quelle penali non sono stimate perché il loro aumento non è «apprezzabile».
Se le competenze si ampliano, non così le retribuzioni. È prevista un’indennità fissa (di poco più di 16mila euro lordi annui, che si ariducono a quasi 13mila durante la permanenza nell’ufficio del processo o in quello dei vice procuratori onorari) e un’indennità di risultato, calcolata in una misura tra il 15 e il 30% della prima. Oggi il giudice di pace più lavora più guadagna: percepisce 36 euro lordi a udienza (con un tetto di 110 udienze in un anno), 56 a sentenza, 10 a decreto ingiuntivo e la retribuzione media lorda annua è di 50mila euro. Dunque, in futuro i redditi diminuiranno quasi del 70% (ma è anche vero che l’incarico di giudice non sarà più preminente).
Novità – insieme a quelle sulla previdenza, che resta a carico dei magistrati – che agli onorari non piacciono. Per questo i giudici di pace scendono in sciopero da oggi fino all’11 giugno (ma garantendo un’udienza alla settimana): «Senza contare – aggiunge Gabriele Di Girolamo, presidente dell’Associazione nazionale giudici di pace – che con le nuove competenze sarà impossibile smaltire il lavoro in due giorni la settimana».
Antonello Cherchi e Valentina Maglione