il Fatto Quotidiano, 13 maggio 2017
Anac potrà assumere, ma avrà meno poteri
Il 20 aprile scoppia il caso: l’Anac di Raffaele Cantone è stata depotenziata con il decreto di modifica del codice degli appalti approvato dal Consiglio dei ministri. Il premier Paolo Gentiloni e tutti i ministri coinvolti, che pure avevano discusso ampiamente la norma prima nel tavolo tecnico del pre-consiglio e poi in consiglio, dissero di non saperne nulla e promisero di restituire all’autorità anti corruzione tutti i poteri rimossi.
Non è andata esattamente così. Ieri il ministero dei Trasporti di Graziano Delrio, competente in materia di appalti, ha presentato due emendamenti al decreto della “manovrina” che chiudono la questione, ma senza restituire all’Anac quelle competenze che erano già state oggetto di critiche del Consiglio di Stato e che erano così eccessive che la stessa autorità non le aveva mai utilizzate, pur avendole da oltre un anno, per evitare ricorsi.
Il codice degli appalti prima versione stabiliva che l’Anac, se riteneva che ci fosse un vizio di legittimità in una gara d’appalto poteva invitare “mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a 60 giorni”, pena sanzioni amministrative e pecuniarie. Un potere senza pari, che nessuna delle altre autorità indipendenti possiede e che, invece di correggere, il decreto correttivo del governo aveva completamente cancellato.
I due commi dell’articolo 52 bis emendato ristabiliscono i poteri di intervento ma senza gli eccessi precedenti che permettevano di sospendere atti e comminare sanzioni, quasi come un giudice. Se Anac ritiene che la stazione appaltante abbia adottato un provvedimento che viola il codice degli appalti, recita l’emendamento governativo, ha 60 giorni per scrivere un parere motivato con le violazioni. Se la stazione appaltante non si adegua in un mese, l’Anac può presentare ricorso alla giustizia amministrativa. Spetta a Cantone, in autonomia, individuare i casi a cui si applica questa procedura. Così l’Anac è più simile alle altre autorità, niente superpoteri: se ha dei sospetti può segnalarli e lasciar decidere al giudice, ma non condizionare direttamente l’operato dei funzionari pubblici. Viene quindi recepita la linea del Consiglio di Stato.
Poi c’è una seconda modifica proposta dal ministero di Delrio, che riguarda un’altra norma saltata che all’Anac era sembrata una ritorsione, una questione meno di principio e più pratica. All’Autorità anti corruzione viene data autonomia sulla propria “organizzazione e funzionamento” e anche per quanto riguarda “l’ordinamento giuridico e la disciplina economica”. La normativa di riferimento diventa quella per le altre autorità indipendenti, una legge del 1995. Sono le premesse per rendere più facile il reclutamento del personale nell’Anac (che è nata, in gran parte, con i funzionari dell’ex autorità sui contratti pubblici Avcp). Secondo il ministero questa norma non avrà impatti sulla finanza pubblica, anche se in realtà i costi dell’Anac potrebbero salire, ma la Ragioneria generale dello Stato non ha fatto obiezioni, il ministero del Tesoro finora ha sempre sostenuto il rafforzamento dell’autorità anti corruzione.
Si chiude così la questione, almeno dal punto di vista dell’Anac. Resta l’aspetto politico. Un mese fa il caso fu sollevato da due deputati del Pd, che lamentavano un attacco del governo a Cantone che ignorava il parere (non vincolante) delle commissioni competenti. Il premier e i ministri, che pure avevano appena approvato la norma, hanno poi cercato di attribuire il tutto a una “manina” anonima. Ma il testo aveva seguito l’iter normale ed era stato discusso.