Corriere della Sera, 11 maggio 2017
Divorzio, escluso il criterio del tenore di vita
ROMA Basta assegni di mantenimento a sei zeri. La prima sezione civile della Cassazione cancella il parametro del «tenore di vita» e rivoluziona il diritto di famiglia e la legge del 1970, poi in parte rivista nell’87. Nello stabilire l’assegno di mantenimento, infatti, si dovrà seguire il criterio della garanzia dell’autosufficienza. Il caso sul quale si sono pronunciati i giudici togati riguarda il ricorso dell’imprenditrice Lisa Lowenstein contro l’ex marito Vittorio Grilli, che è stato ministro nel governo Monti.
«Una sentenza epocale – la definisce Gian Ettore Gassani, presidente dell’Associazione avvocati matrimonialisti —. Il vento è cambiato, viene riconosciuto un mutamento culturale. Non ci si può sposare per farsi mantenere a vita. Il matrimonio non è un affare, non può essere considerato una “sistemazione economica”». La sentenza lo dice chiaramente: le nozze non sono più «una sistemazione definitiva», sposarsi è «un atto di libertà ed autoresponsabilità».
La pronuncia della prima sezione non è legge, ovviamente, e neppure ha il «peso giuridico» di una sentenza delle Sezioni unite. Ma d’ora in avanti tutti i tribunali potranno fare riferimento ad essa come precedente, prendendo atto che l’orientamento dei supremi giudici è chiaramente quello di mettere un freno non soltanto alle richieste di mantenimento milionarie, e alle successive pensioni di reversibilità altrettanto sostanziose che pesano sui conti dello Stato, ma anche, in generale, alla concessione dell’assegno all’ex coniuge. Sono stabiliti in maniera dettagliata alcuni principi di diritto per determinarlo, parametri da verificare nella fase dell’accertamento. Gli indici per accertare la sussistenza, o meno, dell’indipendenza economica dell’ex coniuge sono quattro: il «possesso di redditi di qualsiasi specie»; il «possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari»; le «capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso e al mercato del lavoro indipendente o autonomo»; la «stabile disponibilità di una casa di abitazione». Toccherà dunque all’ex coniuge che chiede l’assegno dimostrare di non avere i mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni obiettive». Ed è su questa valutazione dell’indipendenza o dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge che sarà basato il «parametro di spettanza».
La giurisprudenza comunque già procede nella direzione della sentenza della Cassazione, che così ha ragionato: il divorzio estingue non solo il rapporto personale ma anche quello «economico-patrimoniale», restando gli effetti solo a titolo di «persona singola». L’assegno di mantenimento correlato al «tenore di vita», invece, finirebbe per ripristinare obblighi coniugali ormai cancellati.