Il Messaggero, 5 maggio 2017
Passi avanti ma la riforma cambia poco per le vittime
Con il provvedimento di ieri, governo e Parlamento hanno compiuto l’ennesimo tentativo di riformare le norme sulla legittima difesa. Le prime reazioni negative sono arrivate da chi sperava in un allargamento di tutela per le vittime, che resteranno ancora esposte al rischio di doversi difendere in tribunale, dopo essere state costrette a farlo davanti ai banditi. Per di più la tecnica redazionale è, ancora una volta, discutibile. E molti staranno già domandandosi se la norma sia applicabile in una notte di luna piena, dove la visibilità è buona, e non durante un uragano diurno, quando invece non si vede a tre metri.
Il fatto è che, per quanto si lavori con i verbi e gli aggettivi, con la grammatica e la sintassi, i due paletti entro i quali si gioca la partita sono sempre gli stessi: l’attualità del pericolo e la proporzione della reazione. E poiché questi due elementi dovranno pur sempre esser accertati dal giudice, in sostanza non cambierà nulla: chi si difende continuerà a essere indagato, e tra un po’ di tempo riprenderanno le polemiche.
Perché resterà tutto sostanzialmente uguale? Per la semplice ragione che la legittima difesa è inserita in un quadro che la riforma non tocca minimamente. È il quadro disegnato dal nostro codice penale fascista, firmato da Mussolini e dal Re Vittorio Emanuele, dove questa causa di non punibilità, come ambiguamente la chiama il codice, è una sorta di concessione benevola. Una concessione benevola da parte dello Stato che indica i limiti entro i quali l’aggredito può reagire. E che, laddove vengano rispettati, esonera l’imputato dalla responsabilità con la formula ancora più ambigua secondo cui il fatto non costituisce reato. Ciò vuole dire che il reato c’è, ma non lo si considera tale.
Come abbiamo scritto più volte, un codice liberale avrebbe un’impostazione logica e sistematica completamente opposta, che suonerebbe così: poiché in caso di aggressione il primo responsabile è lo Stato, che non ha saputo impedirla, la legge non deve indicare i limiti entro cui il cittadino può difendersi, ma quelli entro cui lo Stato può punire chi si è sostituito alla sua inerzia. I termini del problema sarebbero ribaltati, e cambierebbe tutto. A cominciare dal fatto che, durante le indagini, il cittadino sarebbe realmente considerato presunto innocente, e non come adesso un mezzo colpevole; e che la formula assolutoria sarebbe quella, più radicale e liberatoria, che il fatto non sussiste.
Detto questo, va riconosciuta al progetto approvato alla Camera una duplice novità. La prima, di soccorrere finanziariamente l’aggredito, costretto a sobbarcarsi non solo le noie di un processo ma anche le cospicue spese legali, che saranno pagate dallo Stato in caso di proscioglimento. La seconda, di costringere il giudice a un esame più serrato delle condizioni psicologiche della vittima, dalla quale non si può pretendere l’animo freddo e pacato nell’interpretare la reale portata di una minaccia che successivamente, a tavolino, può anche rivelarsi meno grave.
Ricordando comunque sempre, come insegnava il filosofo, che è meglio avere una legge stupida e un giudice saggio piuttosto del contrario.