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 2017  aprile 22 Sabato calendario

Domande & Risposte

COSA PREVEDEVA IL COMMA 2 DELL’ARTICOLO  211 DEL CODICE DEGLI APPALTI CANCELLATO DAL CDM IL 13 APRILE?
Prevedeva che, qualora l’Anac ritenesse sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara, potesse invitare l’amministrazione che dava l’appalto a rimuoverli in autotutela. In caso di inadempienza, l’Autorità poteva comminare una sanzione pecuniaria che incideva anche sul sistema reputazionale (con conseguenze sugli appalti futuri). La raccomandazione era impugnabile davanti al giudice amministrativo. 
ERA UN POTERE ECCESSIVO? 
Nel suo parere il Consiglio di Stato auspicava una riformulazione del comma cancellato. Anche molti giuristi ritengono che il comma fosse da migliorare perché, così com’era, attribuiva ad Anac un potere ante-giurisdizionale che si sostituiva a quello del Tar. Comminare una sanzione pecuniaria e al sistema reputazionale di chi bandisce un appalto, assicurava ad Anac un potere immediato che, secondo alcuni è assolutamente legittimo, secondo altri è quantomeno eccessivo. Perché, se pure è vero che le decisioni dell’Autorità anticorruzione potevano essere impugnate, è altrettanto certo che la giustizia amministrativa ha tempi più lunghi. E sarebbe intervenuta solo in un secondo momento. 
MA L’ANAC NON DOVREBBE AVERE SOLO POTERI ANTICORRUZIONE? 
Anche questo tema è stato oggetto di dibattito. L’Autorità aveva poteri di controllo preventivo sulla legittimità degli atti di una procedura di gara. Molti giuristi contestano che questa forma di verifica (che spetterebbe all’amministrazione che bandisce l’appalto e alla magistratura) sia una dilatazione eccessiva dei compiti dell’Autorità. C’è però anche chi ritiene che sia assolutamente necessario per prevenire episodi corruttivi. 
QUESTO COMMA DEL CODICE DEGLI APPALTI, CONFERIVA AD ANAC UN POTERE CHE SFIORAVA L’INCOSTITUZIONALITÀ? 
Il parere quasi unanime degli esperti di diritto è no. Certo è, questa è l’opinione predominante, che i poteri di Anac fossero troppo incisivi e potessero contrapporsi a quelli del Tar.