Il Sole 24 Ore, 21 aprile 2017
Il Tar sblocca i cantieri della Tap
Ricorso respinto perché «si rivela infondato nel merito». A ventiquattrore dall’udienza, la terza sezione del Tar del Lazio deposita la sentenza con cui boccia l’impugnazione della Regione Puglia contro l’espianto degli ulivi nella zona del microtunnel del gasdotto Tap a Melendugno, nel Salento, e spiana la strada al proseguimento dei lavori. Nel giro di un mese è il terzo via libera che “incassa” il gasdotto. Nell’ordine, si sono favorevolmente pronunciati il Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso della Regione contro l’Autorizzazione unica rilasciata al gasdotto dal Mise a maggio 2015, la Corte Costituzionale, che ha bocciato un articolo della legge regionale 7 del 2016 (vincoli urbanistici sulle aree interessate dal fenomeno Xylella) la cui applicazione avrebbe interferito con Tap, e ieri il Tar del Lazio. A quest’ultimo la Regione si è rivolta per chiedere l’annullamento, previa sospensione, delle note con cui a marzo il ministero dell’Ambiente ha risposto prima alla stessa Regione e poi alla Prefettura di Lecce dichiarando che Tap è in regola con la prescrizione A44 (espianto degli ulivi) e quindi può procedere allo spostamento temporaneo degli alberi (211) dall’area di cantiere al nuovo sito autorizzato (masseria del Capitano). Ed è sulla base del Consiglio di Stato e del ministero che il mese scorso Tap ha avviato l’espianto, in gran parte effettuato nonostante proteste accese, sindaci mobilitati, blocchi stradali e atti vandalici. Tant’è che c’è voluto un massiccio dispiegamento di forze di polizia per poter lavorare. Il clima era infatti teso ed il rischio di scontri elevato.
Il 6 aprile, però, il Tar del Lazio, accogliendo il nuovo ricorso regionale, ha sospeso le operazioni, nel frattempo giunte quasi alla fine. Una sospensione a tempo, sino al 19 aprile, giorno della nuova udienza. E ieri è arrivata la sentenza. Essendo l’opera «dichiarata infrastruttura strategica» e «di preminente interesse dello Stato», per il Tar il ministero dell’Ambiente resta titolare «di una facoltà di controllo» ai fini del decreto Via, anche sulla prescrizione relativa agli ulivi dove la Regione è «ente vigilante». Su questa prescrizione, si sottolinea, la Regione ha «rimesso la valutazione finale al Mattm», il quale ha appunto specificato che Tap è in regola. Inoltre il Tar evidenzia che «due articolazioni della stessa Regione Puglia», con provvedimenti del 6 e 9 marzo scorsi (settore Agricoltura), «hanno concesso alla società Tap l’autorizzazione all’espianto delle 211 piante di ulivo oggetto della controversia».
Nè, si fa notare, «le ulteriori osservazioni del Dipartimento Ecologia della Regione Puglia (articolazione diversa da quelle prima citate) hanno posto nel nulla le autorizzazioni del 6 e 9 marzo scorso». E ancora: alla Regione che ha eccepito che gli ulivi non si possono spostare perché il microtunnel del gasdotto, con la preliminare costruzione del pozzo di spinta, è oggetto di valutazione ambientale, il Tar, come già il ministero, fa presente che tutto questo attiene alla fase “1b”. «La sola rimozione degli ulivi e la realizzazione della strada di accesso all’area di cantiere del microtunnel» stanno invece nella “fase 0”, quella che si ritiene adempiuta. La commissione Via, rileva il Tar, ha detto che «prima di passare alle fasi successive, deve essere avvenuta e completata l’ottemperanza di tutte le prescrizioni comprese nella fase precedente. Dal che deriva che non vi sia necessità di valutazione congiunta delle due prescrizioni».
Ora Tap può ultimare l’espianto e sistemare gli ulivi che, seppur tolti, non erano stati rimessi a dimora. Non è ancora stabilito quando le attività ricominceranno mentre il fronte No Tap potrebbe riprendere la mobilitazione.