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 2017  marzo 25 Sabato calendario

Voucher, l’alternativa c’è, costa fino al 60% in più ma per i lavoratori le garanzie sono maggiori

ROMA Le alternative al voucher esistono. Ma costano all’azienda dal 25 al 60% in più. Perché non sono tagliandi ma contratti, subordinati (somministrazione e intermittente) o parasubordinati (collaborazione). Perché conteggiano contributi previdenziali più elevati, aggi alle agenzie interinali, indennità di disponibilità. E coprono diritti sconosciuti ai voucheristi: ferie, malattia, tredicesima, maternità, sussidio di disoccupazione. Il vuoto normativo, minacciato dal decreto 25 del 17 marzo scorso che ha abrogato dalla sera alla mattina i ticket e che ora è alla Camera per la conversione in legge, dunque è solo apparente. Gli strumenti ci sono, ampliano le tutele per i lavoratori e proteggono meglio anche le aziende (coprendo anche il rischio di malattia professionale e non solo di infortuni), ma peccano in flessibilità e costi.
Fino a che punto? Una prima comparazione, condotta dai Consulenti del lavoro, racconta di aggravi importanti per le imprese che devono contrattualizzare un ex voucherista. Se il confronto, puramente teorico, avviene su scala mensile (21 giorni lavorati per 8 ore al giorno), non c’è partita. Con i voucher il datore spende 1.680 euro. Che salgono a poco più di 2 mila euro per un cococo, 2.300 euro per un contratto intermittente senza disponibilità, poco più di 2.600 euro per un contratto di somministrazione e infine circa 2.700 euro per un contratto a chiamata con disponibilità. Ma certo il confronto è improprio. Visto che in media dal 2010 a oggi ogni voucherista incassa 60 buoni all’anno, 450 euro netti. E che nessun lavoratore occasionale, per definizione, viene impiegato in continuità.
Meglio dunque il parallelo sul costo orario. A fronte dei 10 euro lordi del voucher, un’ora somministrata vale 15 euro e 56 centesimi, un’ora di job on call pesa per 13 euro e 75 centesimi (senza disponibilità a dover rispondere alla chiamata, in qualunque momento arrivi nel periodo prefissato) oppure 16 euro e 11 centesimi (con la disponibilità). Differenze non abissali. Sebbene la somministrazione comporti il ricorso ad un’agenzia interinale a cui spetta un aggio (nell’esempio è al 13,2% ma si arriva al 20%). E il contratto a chiamata o intermittente incontri un limite di età dei lavoratori (solo under 25 o over 55, a meno che non disponga altrimenti il contratto di secondo livello) e di giornate (massimo 400 in tre anni). Oltre a implicare un’indennità di disponibilità, se prevista, non inferiore al 20% della retribuzione. Ma certo il job on call è la forma che più si avvicina, come vocazione, al voucher. Anche nella comunicazione obbligatoria via sms o mail all’Ispettorato prima che il lavoratore “chiamato” inizi l’attività, indicando anche la fascia oraria dell’impiego. Elemento però sempre aggirabile, in assenza di controlli e sanzioni, al pari dei defunti ticket.
«Le alternative al voucher ci sono eccome», ragiona Claudio Treves, segretario generale Nidil- Cgil. «La somministrazione ad esempio ha il mog, il monte ore garantito, nei settori della grande distribuzione e nel turismo: una prestazione con durata minima di 3 mesi, attivabile con preavviso di 24 ore in fasce orarie predefinite e che garantisce il 25% del salario anche se non arriva la chiamata. C’è poi il contratto “extra e surroga” per i pubblici esercizi che risale addirittura al 1971: durata minima 4 ore. E poi non dimentichiamo il contratto a tempo determinato: ogni trimestre in media ce ne sono 400 mila su un milione e mezzo fino a 3 giorni di durata».
Il legislatore dovrà comunque mettere mano alle norme, anche fosse solo per ampliare il job on call alla fascia 25-55 anni. «Il mercato ha bisogno di una soluzione genuina e semplice da dare alle aziende che devono assumere per brevi periodi», suggerisce Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro.
Frizioni intanto nel governo. Alternativa popolare (ex Ncd) minaccia di non votare il decreto che abolisce i voucher, a meno che la data dell’ultimo acquisto non sia spostata dal 17 marzo al 15 maggio.