Il Sole 24 Ore, 24 marzo 2017
La paura dell’idraulico polacco frena la circolazione dei servizi
La più odiata o, in casi più rari, la più amata dagli europei. A seconda dei punti di vista: tra fautori a oltranza delle liberalizzazioni e paladini dei livelli di diritti già acquisiti. È la direttiva 2006/123 sui servizi nel mercato interno nota come Bolkestein (dal nome dell’allora commissario europeo per la concorrenza), recepita in Italia con Dlgs n. 59/2010, ad animare, a oltre 10 anni dalla sua adozione, dibattiti sul modello di circolazione dei servizi e sulle liberalizzazioni nello spazio Ue. E a radunare, ancora oggi, folle di cittadini europei che protestano contro una liberalizzazione considerata troppo spinta. È stato il caso, in Italia, degli ambulanti e prima ancora dei titolari di concessioni demaniali balneari – le spiagge – con annessa sentenza di condanna da Lussemburgo (cause C-458/14 e C-67/15).
La Bolkestein è, in ogni caso, da un lato immagine di un’Europa che punta a eliminare ostacoli, favorire la semplificazione amministrativa e la libera circolazione dei professionisti e, dall’altro lato, simbolo del naufragio degli ideali di liberalizzazione a causa della marcia indietro nella fase di approvazione finale del testo. Durante l’iter di negoziazione, infatti, si era fatta strada l’affermazione del principio del Paese di origine, in base al quale il prestatore di servizi, anche dopo lo spostamento dal suo Paese, avrebbe dovuto essere sottoposto alla legge del suo Stato.
Un principio naufragato durante l’iter di adozione per volontà dell’Europarlamento che ne ha introdotto per emendamento la cancellazione sulla spinta delle poteste popolari: masse di cittadini europei, infatti, agitavano lo spettro dell’“idraulico polacco” che avrebbe portato via posti di lavoro perché pagato sottocosto in base alle regole d’origine. Cittadini Ue che, per reazione, hanno in seguito votato no al referendum per l’adozione della Costituzione europea.
L’impianto di partenza si è così trasformato e il risultato finale è stato annacquato. In ogni caso, malgrado compromessi al ribasso, la direttiva è una tappa di fondamentale importanza per il mercato interno per le norme di armonizzazione procedurale più che sostanziale nel settore dei servizi, che contribuisce per una percentuale del 75% al prodotto interno lordo dell’Unione europea.
Il principio base codificato nella versione finale della direttiva è che il prestatore di servizi, che svolge un’attività non salariata dietro retribuzione, è sottoposto alla legge dello Stato nel quale va a svolgere la propria attività, con l’applicazione della legge del Paese di destinazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro. In questo modo, è stata evitata una deregulation degli standard in Paesi in cui il costo della prestazione è più alto anche in ragione di connessi standard di protezione sicuramente più elevati rispetto ad altri Stati Ue.
La direttiva Bolkestein codifica, poi, al suo interno, i principi affermati dalla Corte Ue volti a rimuovere gli ostacoli alla libera prestazione di servizi, dalle attività artigianali a quelle commerciali passando per le libere professioni al settore industriale, e garantire un’ampia libertà, con restrizioni da ammettere solo in casi eccezionali per garantire il funzionamento del sistema a vantaggio dei consumatori.
Sin dall’origine, però, la direttiva presenta un perimetro di applicazione per alcuni aspetti limitato. Non poche, infatti, le categorie escluse dall’ambito di applicazione dell’atto Ue, delimitazione soggettiva che certo circoscrive l’effetto sulla liberalizzazione dei servizi tanto più che uno degli obiettivi è arrivare a tagliare le 800 categorie di professioni regolamentate sparse in tutta Europa. Esclusi, ad esempio, in via generale, i notai e gli ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione; i medici perché i servizi sanitari sono esclusi indipendentemente dalla natura pubblica o privata, gli avvocati e ogni attività di recupero giudiziario dei crediti, nonché il settore dei giochi d’azzardo.
Al netto delle lacune, la direttiva ha però determinato – scrive la Commissione europea nella relazione del 2012 – «un notevole passo avanti in termini di eliminazione degli ostacoli e di orientamento verso un mercato interno dei servizi realmente integrato». Sul piano statale, questo ha significato la modernizzazione di leggi, l’eliminazione di requisiti discriminatori, ingiustificati o sproporzionati presenti in norme interne obsolete.
Centrale la semplificazione amministrativa che ha il suo punto di forza nei cosiddetti sportelli unici, che funzionano come punti di contatto nei quali i prestatori di servizi possono completare tutto l’iter necessario per lo svolgimento dell’attività e presentare domande di inserimento in registri, così come le istanze di iscrizioni a ordini o associazioni professionali. Di grande rilievo, poi, l’introduzione del principio, nelle procedure di autorizzazione, del silenzio assenso dell’amministrazione e l’obbligo degli Stati membri di eliminare ogni regola che fissa un divieto totale in materia di comunicazioni commerciali.
Bruxelles, intanto, ha disposto l’applicazione di una politica di “tolleranza zero” verso gli Stati membri «in caso di non conformità agli obblighi ineludibili» che la direttiva impone.