la Repubblica, 14 marzo 2017
La volontà del paziente e i vincoli per il medico
Chi può fare il biotestamento?
Secondo il testo in discussione da ieri alla Camera, ogni maggiorenne capace di intendere e di volere può redarre il biotestamento (o Dat, dichiarazione anticipata di trattamento) con atto pubblico o scrittura privata. La Dat è stata pensata per far rispettare le nostre volontà nel caso diventassimo privi di coscienza o non in grado dire al medico la nostra opinione in materia di cura. Si può nominare un fiduciario per controllare che vengano rispettati i nostri desideri quanto non saremo più in grado di esprimerli e difenderli.
Qual è il principio che ispira la legge?
È il principio costituzionale per cui nessuno può essere sottoposto obbligatoriamente alle cure. Ogni individuo, anche se gravamente malato, ha la facoltà di rifiutare le terapie che gli vengono proposte dai medici, comprese la nutrizione l’idratazione artificiali. Fermo restando che anche in questo caso il paziente ha diritto al sostegno del medico e l’accesso alle cure palliative. Ovviamente, nel testamento biologico, si può anche chiedere l’opposto: ovvero di essere curati con ogni terapia esistente o che arriverà in futuro.
Il testamento è revocabile?
Sì, sempre e in ogni momento. E oltre a revocare la Dat, si può anche cambiare il fiduciario.
È prevista l’eutanasia?
L’eutanasia non viene presa in considerazione dal testo di legge approvato in commissione, così come non si parla di suicidio assistito. Il proposito della legge è solo quello di evitare accanimento terapeutico, cure spropositate rispetto ai benefici per il malato, e seguire le sue indicazioni in materia di terapie e di fine vita.
Chi decide sulle terapie?
Secondo il testo di legge è il malato ad avere l’ultima parola attraverso la Dat. Il medico è tenuto a rispettare sempre la volontà espressa dal paziente di rifiutare, interrompere o proseguire un trattamento. E in forza di questo principio il medico è esente da responsabilità civili o penali.
Quando sceglie il medico?
Le disposizioni possono essere disattese, in accordo col fiduciario, qualora arrivino terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita del paziente.
Quali sono i punti che dividono?
Come all’epoca di Eluana Englaro, la spaccatura è su nutrizione e idratazione che i cattolici considerano trattamenti vitali e non atti medici. Per gli estensori della legge invece nutrizione e idratazione artificiali sono cure e in quanto tali vi si può rinunciare. Anche il ruolo del medico è controverso. Per i fautori della legge, si tratta di lasciare l’ultima parola al paziente: chi meglio di lui può decidere cosa è sopportabile o meno? Se all’opposto decidesse solo il medico, sostengono, la legge perderebbe di senso. Il fronte dei contrari affaerma invece che il ruolo del medico non può essere ridotto a quello di mero esecutore delle volontà del malato.
Cosa potrebbe cambiare con gli emendamenti?
Una delle proposte è di introdurre tra le cure palliative, come già avviene in Francia, la sedazione profonda, che addormenta il paziente ma non lo uccide. È una richiesta avanzata da molti malati terminali.