Avvenire, 8 marzo 2017
Protezione Civile, una storia cominciata con il sisma in Friuli
La nascita ufficiale risale al 1992, con la legge 225 del 24 febbraio. Ma in realtà la storia della Protezione civile e della sua formazione coincide con quella delle grandi calamità naturali che hanno colpito il nostro Paese e delle risposte messe in campo dalla Repubblica per la tutela dei suoi cittadini. È infatti il terremoto di Messina del 1908 a convincere le autorità a introdurre la classificazione antisismica del territorio e le norme ad essa relativa. Il soccorso dello Stato diventa però materia di legge soltanto dopo la fine della Grande guerra, nel settembre 1919, con un primo assetto normativo destinato ai servizi del pronto soccorso in caso di calamità. L’alluvione di Firenze del 1966 evidenzierà però una certa inadeguatezza di risposta dovuta all’accentramento delle funzioni.
Il termine ’Protezione Civile’ compare per la prima volta nel 1970, con il provvedimento denominato Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità – Protezione Civile, cui si deve anche il riconoscimento del volontariato nazionale. Ma l’attenzione del legislatore si concentra ancora una volta soltanto sull’emergenza, disciplinando il soccorso nell’immediatezza dell’evento. I terremoti del 1976 in Friuli e del 1980 in Irpinia passano però senza che venga data esecuzione al nuovo regolamento. Ma segnano uno spartiacque: è nel 1981, infatti, che sono individuate le prime figure istituzionali cui competono le azioni di intervento ordinarie (ministro dell’Interno, prefetto, commissario regionale e sindaco, oltre al commissario straordinario di Protezione civile, appunto).
La svolta definitiva arriva con la legge n. 225 del 1992 e la nascita vera e propria del Servizio nazionale della Protezione Civile, cui spetta il compito di «tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e altri eventi calamitosi». È la sussidiarietà il principio su cui si fonda l’azione del dipartimento: i primi interventi devono essere effettuati dalle amministrazioni locali. Sarà poi, eventualmente, il Consiglio dei ministri, assieme al dipartimento, ad assicurare il coordinamento tra le varie autorità. Al soccorso si affiancano compiti di previsione e prevenzione con l’istituzione della Commissione nazionale e il comitato operativo. La legge inserisce il volontariato tra le componenti e le strutture attive del Servizio nazionale e stabilisce che deve essere assicurata la più ampia partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni.
Le competenze operative rimangono in capo all’amministrazione centrale dello Stato, ma aumenta il peso degli enti locali. Un percorso di decentramento che troverà il suo culmine con la riforma del Titolo V della Costituzione, nel 2001. L’intero assetto del sistema viene rivoluzionato e al posto del presidente del Consiglio la catena di comando è messa nelle mani del ministro dell’Interno. All’Agenzia della Protezione civile vengono invece trasferite le funzioni del Dipartimento. Al 2001 risale anche l’inserimento tra i compiti di protezione civile dei cosiddetti ’Grandi eventi’, fonte poi di polemiche a fine decennio (nell’era Bertolaso). Il Servizio viene poi riformato nel 2012 e le attività sono ricondotte al nucleo originario di competenze definito nel 1992, cioè a fronteggiare le calamità e a rendere più incisivi gli interventi nella gestione delle emergenze. Un anno dopo, è la legge 119 a modificare ancora il quadro normativo intervenendo sulla durata dello stato di emergenza, sugli ambiti di intervento delle ordinanze di protezione civile e sulla definizione delle risorse necessarie a far fronte alle emergenze.