il Fatto Quotidiano, 2 marzo 2017
Leggi col buco e burocrati: tutti gli ostacoli per essere genitore
La situazione è questa: in Italia la coppia omosessuale non è riconosciuta come coppia in cui entrambi siano genitori dei figli”. Marilena Grassadonia è presidente dell’Associazione Famiglie Arcobaleno e ci guida nella giungla scoperchiata dalla sentenza di Trento che ha riconosciuto la paternità di due gemelli a una coppia di padri: “Per legge conta solo il legame biologico, quindi colei che partorisce è considerata la madre e il padre è quello biologico. Nel caso di una coppia gay che ricorra alla ‘gestazione per altri’, l’altro membro della coppia, quello con cui magari si è fatto tutto il percorso, è un completo estraneo. Quindi una coppia di papà che abbia avuto un figlio con la maternità surrogata all’estero e abbia un certificato di nascita in cui sono indicati come due papà, in Italia si vede riconosciuta solo la paternità del genitore biologico. L’altro è escluso”.
Insomma, per Grassadonia ai bambini in Italia non è riconosciuto il diritto di avere i genitori che hanno nella realtà. E per questo la sentenza della Corte d’appello di Trento è così importante, tutela prima di tutto il minore e, soprattutto, colma in un sol colpo ben due vuoti legislativi di cui si è discusso senza fine per tutto il 2016: l’assenza della stepchild adoption (la possibilità di adottare il figlio del proprio/a compagno/a) e l’illegalità della maternità surrogata, sia per le coppie omosessuali che per quelle eterosessuali.
Con la legge sulle unioni civili approvata nel 2016, infatti, c’era stato il tentativo di inserire la stepchild adoption anche per le coppie unite civilmente. Articolo poi stralciato per garantire la maggioranza: avrebbe permesso anche alle coppie omosessuali unite civilmente di adottare il figlio biologico del proprio compagno, pure se avuto all’estero con la maternità surrogata.
E qui subentra il secondo problema: in Italia la cosiddetta gestazione per altri (Gpa) è punita con la reclusione da tre mesi a sei anni o una multa da 600 mila euro a un milione, secondo quanto previsto dalla legge 40 del 2004, che regola in generale l’iter per la procreazione medicalmente assistita, e il divieto di maternità surrogata costituisce un principio del cosiddetto “ordine pubblico”. Inoltre, per il codice civile può essere considerata madre del bambino solo chi lo partorisce.
Situazione che genera diversi problemi alle coppie (etero) che hanno figli con l’utero in affitto all’estero quando devono rientrare in Italia. Un esempio è quello raccontato la settimana scorsa dal programma Nemo, nessuno escluso (Rai2): una coppia che ricorre alla maternità surrogata in Ucraina – dove è legale – va incontro a molti ostacoli al rientro. Se l’atto di nascita ucraino riporta infatti come genitori naturali le coppie che sono ricorse all’utero in affitto, quando il bambino deve ottenere in ambasciata un visto per rientrare, la situazione si complica. Se vi è il sospetto di una surrogazione di maternità, le autorità competenti non possono procedere alla trascrizione dell’atto perché contrario ai principi dell’ordinamento italiano. L’anagrafe del Comune di residenza viene allertato: non bisogna registrare il piccolo finché la vicenda non si risolve. Tradotto: finché un giudice non decida sulla questione dopo cause, ricorsi e spese legali. I genitori, infatti, (nel dettaglio la donna che dichiari di essere la madre del bambino) possono essere accusati di falsa dichiarazione di stato civile (in realtà una sentenza della Cassazione del 2016 ha stabilito che il reato non sussiste).
Meno problematico sembra essere il rientro per le coppie di uomini gay: per la legge italiana, padre naturale è infatti colui che presenti all’atto di nascita lo stesso corredo genetico del bambino. Per loro, resta però la questione del riconoscimento della genitorialità. Ma c’è stata la sentenza di Trento.