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 2017  febbraio 28 Martedì calendario

Volontà certa del malato, sedazione: limiti e rischi per medici e parenti

Con il Parlamento italiano che da anni decide di non decidere in materia di fine vita, a creare il nostro quadro normativo sono tre diverse fonti: gli articoli 13 e 32 della Costituzione, le carte internazionali e le sentenze dei giudici. La politica, insomma, per il momento si è fatta da parte nello stabilire che cosa può e che cosa non può chiedere un paziente. Né tantomeno che cosa rischia un medico qualora non rispetti le disposizioni fornite dal malato.
C’è un punto di partenza, però, sul quale non sembrano esserci dubbi: nessuno può essere obbligato a sottoporsi a un trattamento sanitario non desiderato. Ciononostante, anche le proposte di legge in discussione rischiano di indebolire, attraverso alcune espressioni un po’ ambigue, questo assunto. I continui richiami alla “tutela della vita”, per esempio, oppure o il riferimento alla scelta “condivisa” con il medico. Eppure, è da una norma costituzionale (articolo 32) che deriva il diritto a rifiutare terapie non volute.
Il problema è che, mancando ancora una legge chiara, non viene assicurata nella pratica l’applicazione di quel principio scritto nella Carta. “L’intervento normativo – spiega il radicale Marco Cappato – dovrebbe obbligare dottori e strutture sanitarie ad adeguarsi alle scelte della persona”. Oggi invece non sono previste sanzioni per chi si rifiuta e il risultato è che, di fronte a un sanitario non disposto ad assecondare il malato, le strade da percorrere sono due: il ricorso per via giudiziaria, che costa tempo e soldi, oppure la ricerca di un altro ospedale.
Il medico che invece è pronto a “staccare la spina”, in ogni caso, deve muoversi con molta cautela perché c’è il rischio di incorrere nel reato di omicidio del consenziente. Dunque, come comportarsi? Innanzitutto, le volontà del malato devono essere inequivocabili. Il più semplice dei casi si ha in presenza di una persona che – benché con un quadro clinico disperato – resti in grado di intendere e volere, quindi possa comunicare direttamente la sua volontà. L’episodio più famoso è quello di Piergiorgio Welby che dieci anni fa è stato aiutato a interrompere le cure dal dottore cremonese Mario Riccio. Quest’ultimo è uscito indenne sia dal procedimento disciplinare sia dall’inchiesta penale. Il motivo è che non ha indotto il decesso di Welby attraverso la somministrazione di farmaci, ma si è limitato a sedarlo e a spegnere – su precisa richiesta – il ventilatore automatico. La “sedazione palliativa profonda continua” porta il paziente ad addormentarsi; non è di per sé la causa della morte, ma è evidente che venga praticata al fine di avviare, per esempio, l’interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione. Questa correlazione apre grandi discussioni sul piano etico e filosofico. “La pratica – spiega Riccio – dura dai tre ai cinque giorni. Non è un’eutanasia sul piano tecnico e giuridico ma è chiaro che faccia parte delle operazioni che porteranno alla morte del paziente. È per questo che la politica ha paura anche solo a nominarla nelle proposte di legge”. Una linea di demarcazione troppo sottile, insomma, che spesso porta a percepire come inscindibili l’atto di sedare il malato e il decesso di quest’ultimo. Lo dimostra la storia di Montebelluna, in Veneto, dove una donna ha chiesto di interrompere l’idratazione previa sedazione. I medici hanno dovuto ribadire che non è stata eutanasia.
Che succede invece nell’ipotesi in cui il malato non sia capace di intendere e volere? In quel caso si fa riferimento alle disposizioni anticipate di trattamento (Dat), il cosiddetto testamento biologico. Come dicevamo, però, senza una legge non esistono sanzioni per chi non lo rispetta. Il testo proposto da Donata Lenzi (Pd), tra l’altro, prevedrebbe la possibilità di aggirare le volontà messe per iscritto dal malato se, dopo la redazione della Dat, sono sopravvenute cure innovative. Ancora, quando non c’è nemmeno il testamento biologico, è necessario ricostruire le disposizioni del malato attraverso le testimonianze (come nel caso di Eluana Englaro).
Che cosa, infine, di certo non si può fare in Italia? Il suicidio assistito, cioè la predisposizione del pentabarbital un farmaco letale che, per intenderci, ieri ha ingerito Dj Fabo. “Noi suggeriamo di ricalcare la legislazione elvetica – afferma Emilio Coveri di Exit Italia – ma intanto sarebbe un buon inizio se si depenalizzasse la condotta di chi accompagna un proprio caro in Svizzera”. Oggi il parente rischia di essere incriminato per istigazione al suicidio, oppure omicidio del conseziente.