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 2017  gennaio 28 Sabato calendario

Stop alle menzogne in etichetta. Multe fino a 40 mila euro di multa per chi inganna i consumatori

Chi inganna il consumatore utilizzando in etichetta informazioni salutistiche vietate, come far credere allo stesso che il mancato consumo di un alimento potrebbe danneggiare la sua salute, potrà essere colpito da una multa fino a 40 mila euro. Chi, invece, utilizza sulla confezione dei prodotti alimentari un claim nutrizionale o salutistico, senza però fornire in etichetta le necessarie informazioni a corredo, va incontro a una multa tra 2.000 e 16 mila euro; questo perché l’etichettatura nutrizionale è ormai divenuta obbligatoria per tutti gli alimenti, a partire dal 13 dicembre scorso (ai sensi dell’articolo 55 del regolamento Ue 1169/2011).
Sono solo due delle nuove disposizioni sanzionatorie, introdotte dal decreto legislativo varato ieri in via definitiva dal Consiglio dei ministricuramente le più rilevanti. Decreto che prevede, inoltre, la possibilità della sanzione accessoria, in caso di reiterazione di tutte le violazioni previste dal dlgs, consistente nella sospensione da 10 a 20 giorni dell’attività lavorativa. A proporre il provvedimento è stato il ministro della giustizia, Andrea Orlando. Ma è nel dicastero della salute, guidato da Beatrice Lorenzin, che il provvedimento individua l’ente nazionale competente per i controlli e l’irrogazione delle sanzioni.
La mano pesante dello Stato cade, dunque, su chi non rispetta le regole europee sull’etichettatura degli alimenti. In particolare, il dlgs si occupa di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1924/2006 a salvaguardia della salute dei consumatori. Si tratta delle indicazioni nutrizionali, sul contenuto degli alimenti e sugli integratori alimentari. In pratica, i cosiddetti claims nutrizionali e salutistici, specie quelli relativi alla presenza o meno di ingredienti specifici, a benefici funzionali nella riduzione del rischio di malattie, alla salute dei bambini.
I compiti di vigilanza e controllo sull’adempimento degli obblighi previsti dal nuovo dlgs faranno capo al ministero della salute, alle regioni e alle Asl, secondo gli ambiti di competenza. Ma restano ferme le attribuzioni, anche in materia di pubblicità generica, dell’Autorità garante del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.
Andiamo con ordine.
Dubbi o sollecitazioni al consumatore. Qualora, l’operatore del comparto alimentare impieghi – nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità – indicazioni nutrizionali o sulla salute, che lasciano dubbi sulla sicurezza o sull’adeguatezza nutrizionale degli alimenti, o che incoraggiano il consumo eccessivo di un ingrediente, la sanzione sarà compresa:
- tra 3.000 e 30.000 euro, se l’indicazione è sulla salute;
- tra 2.000 e 20.000 euro, se l’indicazione è nutrizionale.
Alcolici. L’apposizione di claim nutrizionali e salutistici su bevande contenenti più dell’1,2% di alcol sarà duramente sanzionata. L’azienda colpevole dovrà sborsare da 5.000 a 20.000 euro, se l’indicazione apposta è sulla salute. E da 3.000 a 10.000 euro, se il claim è di tipo è nutrizionale.
Preparati. Qualora le indicazioni nutrizionali sugli alimenti pronti non siano riferite al prodotto definitivo, ottenuto secondo le istruzioni del fabbricante, la sanzione che scatterà sull’operatore alimentare sarà compresa tra 2.000 e 10 mila euro. Un esempio? L’indicazione nutrizionale di una polvere da assumere con aggiunta d’acqua dovrà riferirsi al prodotto già miscelato. Non alla polvere in quanto tale. Altrimenti multa.
Fondatezza scientifica dell’indicazione in etichetta. L’operatore alimentare che, entro un mese dalla richiesta ricevuta, non fornisca al ministero della salute, alle regioni e alle Asl competenti, elementi e dati che comprovano il rispetto delle norme europee in materia di corretta indicazione nutrizionale e salutistica andrà incontro a una sanzione tra 2 mila e 6 mila euro.
Claim irregolari e pubblicità comparative. Chiunque, invece, utilizzi in etichetta (ma anche nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti) claim nutrizionali non validi per l’Unione europea – o impieghi questi claim senza rispettare le condizioni dettate dall’Ue per il loro utilizzo – potrà incappare in una sanzione tra 3.000 a 12.000 euro. Stesso genere di multa per chi usa indicazioni nutrizionali comparative che violano le disposizioni Ue.
Indicazioni sulla salute. L’operatore alimentare che impiega in etichetta, ma anche in reclame e presentazioni dei prodotti, indicazioni sulla salute non autorizzate da Bruxelles sarà passibile di sanzione tra 6.000 e 24.000 euro. Qualora, invece, i claim salutistici siano regolari, ma utilizzati senza il rispetto delle necessarie condizioni, la multa calerà su un range tra 3.000 e 12.000 euro. Ma la forbice salirà tra 5.000 e 20.000 euro se, invece, le indicazioni sulla salute verranno impiegate senza riportare le informazioni prescritte a norma di legge.
Dulcis in fundo, viene colpito con una sonora sanzione, compresa tra 5 mila e 40 mila euro, l’operatore alimentare che utilizzi in etichetta indicazioni che:
a) facciano credere al consumatore che la sua salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell’alimento;
b) riportino claim che facciano riferimento a presunte perdite di peso, sia in percentuale che in entità;
c) facciano riferimento al parere di un singolo medico o di altro operatore sanitario. Oppure ad associazioni che non siano tra quelle mediche nazionali e di volontariato riconosciute.