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 2017  gennaio 20 Venerdì calendario

Perché il contratto di Raggi non vale per i parlamentari

L’ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta dell’avvocato Monello di dichiarare ineleggibile Virginia Raggi e nullo il suo accordo con i garanti del M5S merita un commento per evitare che al di là del caso specifico si creda che la decisione possa avere una portata di carattere generale. Corretta appare la decisione del Tribunale di respingere la richiesta di ineleggibilità. Le ipotesi di ineleggibilità sono tassativamente previste dalla legge ed estenderle in via giudiziale avrebbe violato il diritto all’elettorato attivo sancito dall’articolo 51 della Costituzione. Discutibile appare invece la decisione del Tribunale di non esaminare l’accordo stipulato dalla Raggi con i garanti del M5S in quanto il ricorrente avvocato Monello non era «portatore di un concreto interesse ad agire in quanto estraneo al M5S e non sottoscrittore dell’accordo». È infatti possibile argomentare che qualsiasi cittadino romano ha un legittimo interesse a che il Sindaco che ha contribuito ad eleggere non sia vincolato nella sua azione da accordi preventivamente sottoscritti e non resi noti agli elettori.
Non è in gioco qui il divieto di mandato imperativo sancito dall’articolo 67 della Costituzione, che si applica solo ai parlamentari, ma un elementare principio di trasparenza. Il Tribunale avrebbe ben potuto esprimersi su di uno strumento che limita la libertà di agire di un eletto ad una rilevante carica amministrativa senza andare oltre le proprie attribuzioni: aver deciso che il codice di comportamento aveva un carattere «politico» su cui il ricorrente non aveva titolo per chiedere al Tribunale di esprimersi appare esso stesso una decisione politica.
Quanto è sicuramente da escludere è che l’ordinanza del Tribunale possa aprire la via ad una applicazione del codice di comportamento e delle relative sanzioni pecuniarie agli eletti nel Parlamento nazionale ed europeo. Finché l’articolo 67 della Costituzione rimarrà in vigore, finché cioè il divieto di mandato imperativo – istituto fondamentale nella storia dei Parlamenti – continuerà a garantirne l’indipendenza ogni parlamentare troverà tutela nei confronti di arbitrari patti che possano essergli imposti dagli organi del proprio partito e ancor più da interessi esterni. Il Tribunale di Roma ha insomma potuto decidere a favore della liceità del codice di comportamento grillino perché ha ritenuto che alla Raggi, che non è parlamentare, non si possa estendere la tutela dell’art. 67 della Costituzione; ma il tentativo di applicare tale codice a parlamentari nazionali o europei sarebbe chiaramente illegittimo.
L’illegittimità, non tanto di un simile codice di comportamento se liberamente accettato dagli eletti, quanto delle sanzioni previste in caso di sue violazioni, sarebbe stata infine palese se fosse già vigente quella legge sui partiti che, approvata alla Camera, giace oggi al Senato dove sarebbe stata definitivamente approvata senza la paralisi dei lavori legislativi determinata dalla lunga campagna elettorale per il referendum. Presentato come una panacea per velocizzare l’iter legislativo, il referendum ha invece fermato l’approvazione di molti rilevanti provvedimenti, che è ora auspicabile il Parlamento abbia il tempo di varare nei prossimi mesi: alla legge sui partiti che darebbe finalmente corretta attuazione all’articolo 49 della Costituzione, si uniscono infatti nell’attesa di un voto finale quelle sul conflitto di interessi, sulla prescrizione e sulle intercettazioni, sulla revisione della normativa in materia di banche popolari e credito cooperativo, e così via. Se a questo si aggiunge la fondata probabilità che la sentenza della Corte imponga la necessità di varare una nuova legge elettorale per Camera e Senato è evidente che per limitare i danni della lunga parentesi referendaria è opportuno che non vengano posti limiti alla durata della legislatura.