la Repubblica, 30 dicembre 2016
«Si può licenziare per fare più profitti»
Un lavoratore non è più indispensabile alla sua azienda. Il nuovo robot fa lo stesso lavoro meglio e in meno tempo, o magari le sue mansioni sono state affidate a fornitori esterni, più economici. Può essere licenziato? Solo se ne va della sopravvivenza dell’impresa, hanno risposto fino a oggi alcuni tribunali italiani, cioè in presenza di una crisi o di spese straordinarie. No: anche per aumentare «efficienza e redditività», quindi per fare più profitti, sancisce invece una sentenza recentissima, 7 dicembre, della Corte di Cassazione. Un imprenditore può organizzare come meglio crede la produzione, forza lavoro compresa, stabiliscono i giudici sventolando l’articolo 41 della Costituzione, quello sulla libertà di iniziativa economica. E consegnando ai manuali di diritto un’interpretazione destinata a versare ulteriore benzina sul fuoco del Jobs Act: «Pessima e deleteria per i lavoratori», reagisce la Cgil. Che aspetta di sapere se i suoi referendum abrogativi sulla riforma del lavoro saranno ammessi.
Già. Sono proprio la norma del governo Renzi e ancora prima quella del ministro Fornero che hanno modificato le leggi, dall’articolo 18 in giù, sul cosiddetto licenziamento “per ragioni economiche”. Anche se il lavoratore dimostra che è illegittimo non ha più diritto a essere reintegrato in azienda, ma solo a un indennizzo. Qui si litiga un gradino più a monte, sul presupposto: in quali casi la cessazione del rapporto di lavoro è ammissibile? A giugno del 2013 la società R.S. Spa chiude il contratto di F.P.T. per rendere «più snella la gestione aziendale». Per risparmiare insomma. L’ormai ex dipendente fa ricorso e perde in primo grado, ma a maggio del 2015 la Corte d’Appello di Firenze gli dà ragione. La sua mansione è stata in effetti soppressa. La ristrutturazione però non è motivata da una congiuntura sfavorevole, ma «solo dalla riduzione dei costi, quindi dal mero incremento del profitto». R.S. Spa è condannata a risarcire F.P.T. con 15 mensilità di stipendio. E un domani, se Jobs Act e riforma Fornero fossero cancellati dal voto popolare, dovrebbe pure reintegrarlo.
Esito non così raro nei tribunali del lavoro italiani, almeno a prestare orecchio alle proteste delle imprese. Dice la Costituzione che l’attività economica va indirizzata «a fini sociali». E per alcuni giudici questo dettato ha reso il licenziamento ammissibile solo come soluzione estrema in «situazioni sfavorevoli». Nella sua sentenza del 7 dicembre la sezione Lavoro della Cassazione riconosce l’esistenza di questa interpretazione, ma ne sposa una del tutto diversa. La legge sui licenziamenti li consente per «ragioni inerenti all’attività produttiva» e tra queste c’è senza dubbio la ricerca di maggiore efficienza. Di profitto, parola che non piace alla Cgil: «La Corte ha applicato una lettura troppo asettica della Costituzione, assecondando la visione per cui il capitale è libero di spostarsi dove ritiene più opportuno, a discapito dei lavoratori», dice Lorenzo Fassina, responsabile dell’ufficio giuridico del sindacato. Mentre è musica per le orecchie degli imprenditori il principio secondo cui un tribunale giudica sulla legittimità dei licenziamenti, compresa la possibilità di spostare il lavoratore ad un’altra mansione, ma non deve entrare nel merito delle loro decisioni: «Alcuni giudici si sono spinti in questa direzione – commenta Roberto Pessi, professore di Diritto del Lavoro all’Università Luiss – ma è pacifico per la dottrina che non possono sostituirsi alle scelte organizzative dell’azienda».