Pallinato da Frammenti, Gruppo AAA, 28 luglio 1997
Mi sono battuto su queste pagine in favore del diritto-dovere di difendere fisicamente le persone
• Mi sono battuto su queste pagine in favore del diritto-dovere di difendere fisicamente le persone. Qualcosa voglio dire anche sul diritto di difendere la proprietà: così lontano dal diritto di difendere le persone? Forse, ma sulla stessa linea: perché la proprietà è un prolungamento della persona, mezzo indispensabile per darle la possibilità di agire. E, quindi, di esistere.
• Una ventina d’anni fa ero in Francia, per l’Unesco, e sui giornali comparve un caso interessante. Un piccolo artigiano aveva subito una serie di furti, nella sua officina, di strumenti del suo lavoro. Ottenuto il consenso dei gendarmi, aveva montato un congegno per cui, se qualcuno tentava di aprire la porta senza disinserirlo, provocava lo sparo di un fucile. Ovviamente, con vistosti avvertimenti. Un ladruncolo (i piccoli criminali hanno anche piccoli cervelli) credette a un bluff, e rimase ucciso. La cosa interessante era l’atteggiamento degli avvocati che difendevano l’artigiano: facevano di tutto per aggravare la posizione del cliente, ossia per ottenere che fosse accusato di omicidio volontario. In tal caso, in corte d’assise, la giuria popolare lo avrebbe sicuramente assolto. Più improbabile un’assoluzione da parte dei giudici togati. Lasciai la Francia, cessai di leggere quei giornali, non seppi come il processo fosse andato a finire. Ma per riflettere ce n’era abbastanza. Il principio (comune a tutte le legislazioni moderne) che la difesa della proprietà debba essere commisurata al bene da difendere era certamente interpretato meglio dalla giuria popolare che dai magistrati. Privare un artigiano dei mezzi per vivere equivale a privarlo della vita. Una volta, due, gli strumenti si ricomprano, ma indefinitamente no: il costo eccede rapidamente il guadagno. Così come il costo di una sorveglianza adeguata. Se il ladro vuol rischiare la vita per continuare e rubare, lo faccia ma non pretenda che questo suo interesse sia giuridicamente protetto. Eppure una sentenza della Cassazione del 24 agosto 1990 recita: «Perché la difesa del diritto mediante gli offendicula possa ritenersi consentita occorre che gli stessi non siano - di per sé e per loro stessa natura - idonei a cagionare eventi di rilevante gravità, come le lesioni personali o la morte». Un’altra sentenza ha dichiarato illegittimo circondare un frutteto con quei fili elettrici a bassa tensione con cui i pastori tengono raccolto il bestiame. Fili del tutto innocui, anche perché gli umani difficilmente li toccano col muso umido, come i bovini. Ma forse il giudice temeva che, gradatamente, si giungesse a una tensione di 3 mila volt.
• E il caso, di nuovo francese, del pensionato che ferì uno dei monelli che, periodicamente, gli rompevano i vetri (con nonché altri accessori, con urla e lazzi)? Eccesso di difesa della privacy, senza dubbio. Ma, poiché di stress si può morire, non è così strano che di protervia e d’idiozia si possa restare feriti. Contro la confusione introdotta da Cesare Beccaria (e non rilevata abbastanza dai suoi estimatori, fra i quali non si può certo annoverare Kant), pena e difesa sociale sono due cose radicalmente diverse. Lo Stato deve riservarsi l’esclusività dell’azione penale, ma dev’essere molto indulgente verso chi si difende da sé, in tutti quei casi in cui la difesa dello Stato è inefficace; o perché non arriva in tempo, o perché si affida a un’azione deterrente della pena, che è molto scarsa, anche, in particolare, in quel 3 per cento di furti per cui, di fatto, la pena viene irrogata.