Pallinato da Frammenti, Gruppo AAA, 12 novembre 2016
Taxi - Antitrust: Parere liberalizzazione licenze servizio taxi
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• 11-una volta un taxista mi ha detto che l’indirizzo dov’ero diretto era fuori dal limite di tariffa e che avrei dovuto pagare un sovrapprezzo. Che significa? Le tariffe sono elaborate in modo autonomo da ciascun comune e valgono appunto all’interno del territorio comunale o di una determinata area urbana di detto territorio, al di fuori di questo si può avere o una maggiorazione (percentuale o forfettaria), o una seconda tariffa extra-urbana, oppure il prezzo è lasciato alla libera contrattazione tra taxista e cliente. Il maggior costo deve tener conto del tempo e del percorso che il taxi, appena lasciato il cliente, impiega per rientrare nella propria area di competenza. #torna su 12-quando chiamo un radio-taxi mi chiedono nome, indirizzo e numero di telefono, come la mettiamo con la privacy? L’indirizzo é evidentemente indispensabile, e il numero di telefono serve sia per la verifica dell’esattezza dell’indirizzo sia per avvertire il cliente di eventuali problemi (ritardi, strada bloccata, ecc.). In quanto al nome ha un valore puramente indicativo e si hanno problemi di riservatezza si può dare tranquillamente uno pseudonimo: se il taxi è stato chiamato da "Garibaldi" il taxista, giunto all’indirizzo, chiederà del signor Garibaldi. #torna su 13-perché non si può sapere in anticipo il prezzo del taxi per un dato percorso? Nelle città dove i taxi sono equipaggiati di tassametro è questo apparecchio che determina il prezzo, tenendo conto del tempo impiegato, la distanza coperta, l’orario se diurno o notturno, il giorno se festivo o feriale, il percorso se urbano o extra-urbano, eventuali supplementi; il tutto in conformità della tariffa decisa dall’amministrazione comunale. Il prezzo quindi può essere molto variabile e ingenerare dubbi nel cliente ma, e soprattutto a tutela dello stesso cliente, ci si deve attenere al tassametro. Comunque ogni taxista è in grado di dare una stima preventiva del costo, ma è ragionevole non pretendere che questa sia vincolante. #torna su 14-se venisse abolita qualsiasi licenza e liberalizzato veramente il settore ciò non creerebbe un bel po’ di concorrenza a tutto beneficio dell’utente? Se il beneficio sperato è la riduzione del prezzo della corsa e un maggior numero di taxi a disposizione rispondiamo nettamente di no. Per fare qualche paragone realistico dobbiamo considerare quei settori dove in passato esisteva uno stretto controllo amministrativo e che sono stati poi liberalizzati, citiamo ad esempio: -R.C. auto (assicurazione responsabilità civile sulle vetture) -affitto abitazioni ad Equo Canone -carburanti -autostrade -treni -autobus urbani per quali di questi l’utente ha beneficiato di una riduzione di prezzo? Ovviamente nessuno. Solo la grande distribuzione dei supermercati ha permesso un contenimento dei costi, secondo la formula: meno negozi ma più grandi con meno personale = costi d’esercizio diluiti su più clienti, quindi minor prezzo per il singolo cliente Applicando lo stesso principio, l’unico che ha dato risultati, al nostro settore la formula diventerebbe: meno vetture ma più efficienti, cioè su corsie riservate = costi d’esercizio diluiti su più clienti, minor tempo impiegato, quindi minor prezzo per il singolo cliente. #torna su 15-come funziona il nuovo sistema di pagamento per i disabili di Roma? Ogni utente abilitato dispone di un bagget mensile di spesa ed è dotato di una card in tutto simile ad una comune carta Bancomat, tranne per un particolare: dovendo limitare la spesa al solo utilizzo del taxi o di analogo mezzo di trasporto, la card viene accettata solo dai POS singolarmente abilitati. #torna su 16-avevo bisogno di avere delle informazioni riguardanti il numero dei taxi a Milano e i loro consumi. Se mi potete fornire voi queste informazioni o se mi potete cortesemente dire dove le posso reperire. 17-sto svolgendo una tesi sul tema di Disegno Industriale alla facoltà di Architettura di Pescara che riguarda il progetto di una vettura Taxi-Bus. L’introduzione al progetto riguarda una raccolta di dati statistici inerenti al movimento annuo dei mezzi pubblici. Vi pregherei gentilmente di inviarmi delle informazioni inerenti alle vetture Taxi circolanti nella città di Roma con dati riguardanti: -n° tot. delle compagnie o cooperative presenti sul territorio -n° di vetture tot. presenti sul territorio -n° dei passeggeri che usufruiscono dei mezzi taxi annualmente (valore approssimato!) -chilometri percorsi annualmente (valore medio annuale!) 18- 300 LICENZE in più? NO, 3000! Roma, 7 Febbraio 2003. Suoneranno le loro trombe? E noi suoneremo le nostre campane! E’ un chiaro invito ad astenersi dal prendere i taxi. Le modalità le metteremo a punto nei prossimi giorni -dichiara Primo Mastrantoni, segretario dell’Aduc- in relazione alla attuazione delle minacce paventate dalla corporazione dei tassisti. La tecnica è sempre la stessa: creare un disservizio alla comunità, cioè prendere per il collo i cittadini, per ottenere condizioni di favore per la propria categoria. Nell’ottobre scorso fu firmato un accordo tra Comune di Roma (situazione analoga a Milano) ed associazione dei tassisti, che prevedeva un aumento delle tariffe e un incremento delle licenze. L’aumento è stato ottenuto ma delle 300 licenze in più neppure l’ombra. L’Assessore dell’epoca rimase a bocca aperta, gli utenti subirono un aumento tariffario e il (dis)servizio rimase. L’attuale Assessore sembra avere le idee chiare e speriamo che alle parole seguano i fatti. Secondo una indagine effettuata lo scorso anno da Altroconsumo, solo il 19% dei taxi chiamati per telefono è arrivato prima di 10 minuti. A Roma ci sono 2,1 taxi per ogni mille abitanti a Londra ce ne sono 8,3, sempre per mille abitanti. Parlare quindi di 300 licenze in più ci appare del tutto limitativo, noi ne vorremmo 3000 in più! Anzi, ad essere chiari, vorremmo che il settore fosse liberalizzato, licenze e tariffe, che in questo modo si avrebbe miglior servizio a minor costo. L’esperienza in questo senso maturata in Nuova Zelanda è stata esemplare: nel 1989 (un esperimento più che decennale, quindi) c’è stata la liberalizzazione delle tariffe e delle licenze, accompagnata dalla fissazione di criteri di qualità e dai relativi controlli. Il risultato è stato eclatante: è migliorata l’offerta e le tariffe hanno subìto una differenziazione fino al 34%. Vogliamo prendere esempio dalle esperienze positive? fonte http://www.aduc.it/dyn/dilatua/dila_mostra.php?id=53890&tabella=TOTDocs 19-Scusate la domanda ingenua, ma il prezzo segnato sul tassametro è a persona? No, il prezzo è per vettura, fino alla capienza massima della stessa. - Introduzione. L’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato già da alcuni anni, in forza della legge istitutiva 287 del 1990, invia segnalazioni/pareri in merito a situazioni nelle quali ravisa possibili distorsioni del mercato. Con segnalazione inviata recentemente ai Presidenti di Senato e Camera, al Presidente del Consiglio, al Ministro per gli Affari Regionali, alla Conferenza Stato-Regioni, alle Regioni e all’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, l’Antitrust ha rilevato le distorsioni della concorrenza che emergono, a livello nazionale, nella prestazione del servizio taxi. Si tratta di un settore che del resto, in tutto il territorio comunitario (ad esempio in Irlanda) ha visto l’applicazione di soluzioni diverse, per giungere ad una maggiore apertura del mercato. - La situazione in Italia. Per quanto concerne l’Italia, l’Autorità garante ha concluso che nonostante la normativa vigente attribuisca ai Comuni la competenza in ordine alla determinazione del numero dei veicoli da adibire al servizio di taxi, e quindi ad incrementare eventualmente le licenze a fronte di un’insufficienza dell’offerta, tale facoltà incontra una forte resistenza da parte degli operatori del settore, favorevoli al mantenimento delle restrizioni quantitative. Tali comportamenti trovano fondamento nell’elevato costo che gli operatori già attivi sul mercato hanno sostenuto per l’acquisto di una licenza da altri soggetti. Infatti, benché le licenze siano state originariamente rilasciate gratuitamente da parte delle autorità pubbliche, le stesse sono state sovente alienate sulla base di valori economici di volta in volta crescenti in termini reali, circostanza questa che, di per sé, riflette la scarsità del numero delle licenze, ovvero del numero di taxi attualmente in circolazione. - Le soluzioni ipotizzate per la liberalizzazione. Per giungere ad una privatizzazione del settore, l’Autorità ha suggerito l’adozione di alcune misure che potrebbero permettere una liberalizzazione del mercato e al tempo stesso di non provocare un conflitto con gli attuali titolari di licenze, tra cui le seguenti principali: il ricorso ad una procedura d’asta, a seguito della quale le Amministrazioni (Comunali) potrebbero rilasciare delle nuove licenze, a titolo oneroso. Gli introiti derivanti da tale procedura potrebbero essere impiegati per compensare "una tantum" gli attuali titolari delle licenze; oppure la distribuzione, a titolo gratuito, agli operatori del settore di un’ulteriore licenza. Tale misura avrebbe l’effetto di compensare gli attuali titolari delle licenze della perdita di valore, in termini economici, di queste ultime. I fornitori del servizio taxi, infatti, potrebbero procedere alla vendita della nuova licenza, realizzandone un ricavo, oppure sfruttare entrambe le licenze mediante affidamento della nuova licenza. Secondo l’Autorità, affinché tale misura sia efficace, appare opportuno che la nuova licenza venga ceduta, ovvero utilizzata, entro un congruo periodo di tempo, compatibile con il graduale processo di liberalizzazione. Quest’ultima misura richiede tuttavia una revisione della normativa vigente, che non consente ad un medesimo soggetto di cumulare più licenze per l’esercizio del servizio taxi, oppure di sostituire il titolare della licenza con chiunque risulti in possesso dei requisiti richiesti, soluzione che si configura come ipotesi specifica di "job sharing", riconosciuta nel nostro ordinamento con la recente attuazione della Legge Biagi. Il Garante si spinge oltre, fornendo alcune indicazioni di misure definite collaterali che dovrebbero permettere di rispondere alla domanda attraverso offerte di segno diverso. In particolare, secondo l’Antitrust si potrebbe: rilasciare licenze part-time, al fine di permettere una maggiore copertura del servizio di taxi durante gli orari di "punta", consentire ai possessori di licenze di esercitare la propria attività anche al di fuori dell’area geografica per la quale sono state rilasciate originariamente le licenze stesse; concedere autorizzazioni ad effettuare un servizio di taxi innovativo, associato ad un minore assoggettamento agli obblighi di servizio, sull’esempio dei minicabs londinesi, i quali possono effettuare il servizio di trasporto clienti solo tramite prenotazione telefonica ed applicare tariffe differenziate da quelle dei taxi a chiamata diretta su strada; favorire lo sviluppo dei servizi alternativi o complementari al taxi tradizionale, quali il "taxibus" e il servizio di "uso collettivo del taxi", ampliando e diversificando l’offerta complessiva di tali servizi a vantaggio dell’utenza finale, consentendo un ampliamento delle possibilità di trasporto urbano a prezzi decisamente più contenuti. Resta da vedere se nei prossimi anni le amministrazioni comunali e, per quanto di competenza, il legislatore nazionale, interverranno nel settore adottando alcune delle soluzioni proposte dall’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. (Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, Comunicato - Segnalazione 9 marzo 2004:- Distorsioni della concorrenza nel servizio taxi) TITOLO I Norme generali ART. 1 - Definizione del servizio taxi Il servizio taxi, disciplinato dalle norme del presente Regolamento, è il servizio che si rivolge ad un’utenza indifferenziata, viene esercitato con autovettura da piazza ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e del relativo bagaglio a mano. Il servizio taxi svolge una funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea in genere. Per particolari finalità di interesse sociale l’Autorità Comunale potrà consentire che gli esercenti il servizio taxi, nel turno ad essi assegnato, svolgano determinati servizi speciali. ART. 2 - Uso collettivo del taxi Si intende per uso collettivo il servizio offerto contemporaneamente a più utenti, accomunati dallo stesso punto di origine e con destinazione sulla medesima direttrice. L’uso collettivo del taxi si attiva a fronte di una richiesta avanzata da almeno tre utenti. La tariffa del servizio per l’uso collettivo è determinata frazionando la tariffa ordinaria in tre parti uguali ed aggiungendo, al quoziente così determinato, una maggiorazione definita periodicamente in occasione degli adeguamenti tariffari. Tale tariffa deve essere visualizzata direttamente a tassametro per la lettura immediata da parte dell’utente. A destinazione raggiunta ogni utente è tenuto a corrispondere la cifra indicata a tassametro, corrispondente al servizio ottenuto. Ciascun utente ha diritto, a richiesta, al rilascio della ricevuta con l’indicazione della cifra, del percorso, del numero civico del taxi e della data della corsa. L’Autorità Comunale potrà determinare, sentite le Organizzazioni di categoria di cui al successivo art. 4, regole e tariffe per servizi innovativi nell’ambito del principio dell’uso collettivo del taxi. ART. 3 - Numero, tipo e caratteristiche delle autovetture da piazza Il numero, il tipo e le caratteristiche delle autovetture destinate al servizio pubblico da piazza sono determinati con deliberazione della Giunta Comunale. Alla data di approvazione del presente Regolamento, le licenze in esercizio ammontano a n. 4571. Nello stabilire eventuali variazioni al numero delle licenze in esercizio, l’Autorità Comunale dovrà tenere conto delle specifiche determinazioni adottate al riguardo da parte del competente organo provinciale, in merito alla programmazione dei servizi pubblici non di linea, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regione Lombardia n. 20/95 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. ART. 4 - Commissione Tecnico - Consultiva Presso il Settore Trasporti e Mobilità è costituita la Commissione Consultiva. La Commissione è incaricata di formulare pareri su tutte le materie che riguardano il funzionamento del servizio, l’applicazione del presente Regolamento e l’adozione di provvedimenti sia di carattere generale che particolare inerenti il servizio. La Commissione è composta: da sei Consiglieri Comunali designati dal Consiglio Comunale, di cui due espressione della minoranza; dal Direttore del Settore Trasporti e Mobilità che la presiede, o suo delegato; dal Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato; dal Funzionario Direttivo che sovrintende al servizio; da 9 Rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; da un Rappresentante delle Associazioni degli utenti; da un Rappresentante dell’Ufficio Tecnico Municipale; da un Rappresentante dell’A.T.M.; da un Rappresentante dell’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Milano; da un rappresentante dell’A.C.I.; dal Capo Ufficio Autopubbliche o altro Funzionario dello stesso, con funzioni di Segretario. I membri della Commissione sono nominati con deliberazione della Giunta Comunale. Per ciascuno dei componenti esterni alla Civica Amministrazione viene contemporaneamente nominato un supplente che pur partecipare all’attività della Commissione in assenza del titolare. Il componente esterno della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade automaticamente dall’incarico, congiuntamente al rappresentante supplente. La Commissione Consultiva pur articolarsi in Sottocommissioni per la trattazione di specifiche materie o per lo svolgimento di particolari compiti. Le Sottocommissioni agiscono, ad ogni effetto, con i poteri della Commissione Consultiva. La composizione e la competenza delle Sottocommissioni sono determinate con provvedimenti del Dirigente del Settore Trasporti e Mobilità. La Commissione è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei suoi componenti. La Commissione esprime pareri a maggioranza dei componenti presenti. Alle sedute della Commissione e delle Sottocommissioni possono essere chiamati a partecipare altri funzionari del Comune in relazione alle questioni poste all’ordine del giorno. Il parere espresso dalla Commissione non è vincolante. La Commissione Consultiva in composizione ristretta, che assicuri comunque la rappresentanza di tutte le componenti della categoria, funge da Commissione Giudicatrice dei concorsi per l’assegnazione di licenze di esercizio per il servizio taxi con autovettura. La Commissione ha durata coincidente con quella del Consiglio Comunale e resta in carica sino alla nomina della successiva, dopo la ricostituzione del Consiglio Comunale. ART. 5 - Controllo sul servizio Il controllo sul servizio taxi h esercitato dall’Amministrazione Comunale tramite il Settore competente per materia e la Polizia Municipale, fatte salve le previsioni di cui all’art. 8, 20 comma, lett. i) della Legge Regione Lombardia n. 20/95. ART. 6 - Licenze di esercizio L’esercizio del servizio taxi è subordinato a licenza comunale. Per ogni autoveicolo è necessaria una licenza di esercizio. Le licenze comunali di esercizio per il servizio di taxi hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione delle stesse previsti dalle norme del presente Regolamento. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio taxi. TITOLO II Modalità d’esercizio ART. 7 - Condizioni per l’esercizio del servizio taxi Per l’esercizio del servizio di taxi il titolare deve dimostrare di essere proprietario dell’autovettura ovvero di averne la disponibilità in leasing. ART. 8 - Rilascio licenze di esercizio per il servizio taxi Sentita la Commissione di cui all’art. 4, il Dirigente del Settore Trasporti e Mobilità rilascia le licenze di esercizio in numero di una per persona sulla base di risultanze di concorsi appositamente banditi con deliberazione del Consiglio Comunale, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 10 e seguenti. ART. 9 - Requisiti per l’assegnazione delle licenze di esercizio taxi Le licenze sono assegnate mediante concorso ai singoli in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso: a) età non superiore ai 55 anni; b) cittadinanza italiana ovvero di altro Stato dell’Unione Europea, nel qual caso l’interessato dovrà dimostrare di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana; c) non avere riportato una o più condanne definitive a pene detentive complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi, salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione; d) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 presso la C.C.I.A. di Milano; e) residenza nel Comune di Milano o in altro Comune della Provincia ovvero in un Comune dell’area comprensoriale, qualora determinata a norma di legge, o in un Comune non distante oltre 50 Km. da Milano; f) non essere stato titolare in passato di licenza taxi ovvero di autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura; g) non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione o concessione amministrativa e, comunque, non svolgimento con carattere di continuità e professionalità di altra attività. ART. 10 - Condizioni per la trasferibilità della licenza di esercizio taxi La licenza per l’esercizio del servizio taxi pur essere trasferita, su richiesta del titolare, ad altro soggetto dallo stesso designato, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare della licenza da cinque anni; b) abbia raggiunto il 60esimo anno di età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. Il soggetto designato pur acquisire la titolarità della licenza alle seguenti condizioni: a) possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), g) dell’art. 9; b) non essere stato, nel quinquennio precedente, titolare di licenza di esercizio taxi ovvero di autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura. ART. 11 - Rinnovo della licenza a causa di morte In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono darne comunicazione all’Ufficio Comunale competente entro 60 giorni dall’avvenuto decesso. La licenza di esercizio taxi pur essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto purché lo stesso risulti in possesso dei requisiti prescritti e gli eredi ne facciano richiesta entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso, ovvero possono, entro lo stesso termine, chiederne il trasferimento ad altra persona idonea al servizio. Nell’ipotesi che alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni determinazione relativa alla disponibilità della licenza dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare. Qualora l’erede minore, al raggiungimento della maggiore età, manifesti l’intenzione di acquisire la titolarità della licenza, il termine massimo di due anni di cui al secondo comma decorrerà dal raggiungimento dell’età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle autopubbliche da piazza. Analogamente si procede nel caso di erede maggiorenne che non ha ancora raggiunto i limiti di età stabiliti dalla normativa vigente per la conduzione delle autopubbliche da piazza. La licenza di esercizio taxi rientra nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti nei termini ed alle condizioni in essi specificati. Durante il decorso dei termini sopra specificati è giustificata ad ogni effetto l’interruzione del servizio. ART. 12 - Figure giuridiche per l’esercizio dell’attività I titolari di licenza di esercizio per il servizio taxi, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: a) essere iscritti, nella qualità di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della Legge 8.8.1985, n. 443 e successive modificazioni; b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge. Nei casi di cui al comma precedente è consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrarne nella piena disponibilità in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli stessi organismi, nei termini previsti all’art. 7 - 30 comma - della Legge n. 21/92. Le forme associative che non prevedono il conferimento sono disciplinate dal Codice Civile. Il titolare della licenza è tenuto a dare comunicazione documentata all’Ufficio comunale preposto entro 30 giorni dell’avvenuta iscrizione all’albo delle imprese artigiane ovvero presso organismi cooperativi di lavoro, così come delle relative cessazioni. Gli organismi associativi di cui ai commi precedenti, sono altresì tenuti a depositare all’Ufficio comunale competente l’elenco dei propri associati e di dare tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute al riguardo. ART. 13 - Divieto di titolarità di licenze in capo a persone giuridiche Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 21/92 è vietata la titolarità di licenze taxi in capo a persone giuridiche, fatte salve le previsioni di cui all’art. 20 del presente Regolamento. ART. 14 - Cambio di indirizzo Il titolare di licenza di esercizio ha l’obbligo di comunicare, entro il termine di 30 giorni, le variazioni di indirizzo al Settore Trasporti e Mobilità - Ufficio Autopubbliche. ART. 15 - Collaborazione familiare Il titolare di licenza di esercizio taxi pur avvalersi, nell’esercizio del servizio, di collaboratori familiari in un numero non superiore a due quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, conformemente a quanto previsto dall’art. 230 bis del Codice Civile e successive modificazioni. I collaboratori familiari, al fine dell’esercizio dell’attività, devono essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 9, lettere b), c), d), e), g) del presente Regolamento. In deroga alla previsione dell’art. 9 lett. g), possono svolgere l’attività quali collaboratori familiari quei soggetti occupati con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia. Il titolare della licenza di esercizio che intende avvalersi della collaborazione familiare deve presentare istanza all’Ufficio Comunale competente, allegando la documentazione dalla quale risulti che il collaboratore sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti. L’esistenza di collaboratori familiari dovrà risultare su un apposito elenco da allegare alla licenza di esercizio rilasciato dall’Ufficio Comunale competente. In occasione della visita di controllo annuale, il titolare dovrà autocertificare il permanere delle condizioni che legittimano la collaborazione. Il titolare è altresì tenuto a comunicare, con tempestività, le variazioni che al riguardo dovessero verificarsi nel corso dell’anno. L’attività di tassista svolta in qualità di collaboratore familiare non fa maturare anzianità di servizio ai fini dell’assegnazione di licenza per concorso. La mancanza di uno dei presupposti per la collaborazione familiare sopra indicati comporta l’immediata decadenza dell’autorizzazione. (segue)
• Sostituzione alla guida
I titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all’art. 6 della Legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti soggettivi prescritti all’art. 9, lettere b), c), d), e), g) del presente Regolamento, nelle seguenti circostanze:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a trenta (30) giorni lavorativi annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
Gli eredi minori del titolare di licenza per l’esercizio del servizio taxi, opportunamente assistiti secondo le forme previste dalla legge, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all’art. 6 della Legge n. 21 del 15.1.1992 ed in possesso dei requisiti richiamati al 10 comma, fino al raggiungimento della maggiore età. In tal caso, qualora raggiunta la maggiore età, manifestino l’intenzione di intestarsi la licenza per esercitare direttamente l’attività, la sostituzione alla guida potrà protrarsi sino a che l’erede non abbia raggiunto l’età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle autopubbliche da piazza.
Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto a tempo determinato, secondo la disciplina della Legge n. 230 del 18.4.1962. A tal fine l’assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lett. b) del 20 comma dell’art. 1 della citata Legge n. 230/62. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari.
Il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all’Ufficio comunale competente. La richiesta deve contenere l’indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al primo comma, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti e l’osservanza della disciplina dei rapporti di sostituzione di cui rispettivamente al terzo ed all’ultimo comma del presente articolo.
Il rapporto con il sostituto alla guida pur essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei (6) mesi.
ART. 17 - Sospensione facoltativa del servizio taxi
Il titolare di licenza di esercizio pur chiedere la sospensione del servizio per un periodo di tempo complessivamente non superiore ad un anno in un quinquennio.
In casi particolari, da valutarsi di volta in volta, pur essere concessa una proroga al suddetto termine di altri 12 (dodici) mesi, nell’arco dello stesso periodo.
L’Autorità Comunale per giustificati motivi ed ove non ostino esigenze attinenti alla regolarità del servizio taxi, sentita la Commissione Consultiva di cui all’art. 4, autorizza la sospensione richiesta.
La sospensione facoltativa ha inizio con il deposito della licenza di esercizio, dei distintivi di turno e delle targhe del numero civico relativi al taxi presso l’Ufficio Autopubbliche da parte dell’interessato, ed ha termine, anche prima della scadenza autorizzata, qualora il titolare dichiari di voler riprendere servizio, ritirando i contrassegni depositati.
Ai fini dell’osservanza delle disposizioni del presente articolo l’Ufficio Autopubbliche terrà in apposito registro le necessarie annotazioni - vistate dagli interessati - delle sospensioni autorizzate e dei relativi periodi di tempo fruiti da ciascun titolare di licenza di esercizio.
TITOLO III
Disciplina ed organizzazione del servizio
ART. 18 - Inizio del servizio
Il titolare della licenza taxi deve iniziare il servizio - a pena di decadenza - entro 90 giorni dalla data di comunicazione:
dell’avvenuto rilascio della licenza;
dell’avvenuto trasferimento della licenza.
Il termine indicato al comma precedente è prorogabile per comprovati e giustificati motivi, solo una volta, per un periodo valutato discrezionalmente dalla Commissione di cui all’art. 4 del presente Regolamento.
L’inizio del servizio è subordinato:
alla presentazione al Settore Trasporti e Mobilità - Ufficio Autopubbliche - della documentazione comprovante l’osservanza di quanto disposto dall’art. 7;
alla dimostrazione di aver stipulato regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile e contro i rischi a persone, animali o cose trasportate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia;
alla visita di controllo dell’autovettura adibita a servizio pubblico da piazza, se prescritta ai sensi del successivo art. 19.
ART. 19 - Visita di controllo e modalità della stessa
All’inizio del servizio e successivamente una volta all’anno le autovetture da piazza devono essere sottoposte a visita di controllo presso l’Ufficio Autopubbliche del Settore Trasporti e Mobilità, per l’accertamento:
della rispondenza dell’autopubblica alle caratteristiche stabilite dallo specifico Regolamento Comunale;
dell’adempimento, da parte del titolare della licenza, di tutte le prescrizioni in materia.
Sono esonerate dall’obbligo del controllo iniziale le autovetture di prima immatricolazione, da utilizzare in sostituzione di altra già abbinata alla stessa licenza dal medesimo titolare.
L’Amministrazione Comunale pur disporre - in qualsiasi tempo - visite straordinarie di controllo.
Le visite di controllo vengono effettuate da un’apposita Sottocommissione costituita tra i membri della Commissione Comunale Consultiva per il servizio taxi, secondo le modalità stabilite all’art. 4 del presente Regolamento.
Le visite di controllo hanno luogo nella località, nel giorno e nell’ora che verranno - di volta in volta - comunicati ai titolari delle licenze di esercizio.
Per comprovati e documentati motivi, l’Ufficio Autopubbliche è autorizzato a differire, oltre la scadenza annuale prevista, la data di presentazione dell’autopubblica da sottoporre a verifica per un massimo di due sedute immediatamente successive. Non è ammessa la deroga alla data di convocazione per l’eventuale visita straordinaria.
Possono accedere nei luoghi adibiti alla visita soltanto i titolari della licenza d’esercizio e/o i conducenti delle autopubbliche da sottoporre alla visita stessa.
Ai titolari di licenza d’esercizio è consentito farsi rappresentare, con delega scritta, da persone aventi i requisiti per la conduzione dei taxi.
Sulla licenza di esercizio delle autopubbliche ritenute idonee dalla Sottocommissione verrà apposto il visto comprovante l’avvenuta visita.
Alle autopubbliche non idonee per riscontrati danni riparabili alla carrozzeria e/o alle parti interne, ovvero per non gravi inosservanze alle norme previste dal presente Regolamento, potrà essere rilasciato un permesso provvisorio di circolazione la cui durata viene stabilita, di volta in volta, dalla Sottocommissione.
ART. 20 - Abbinamenti - Taxi di scorta
In caso di esito negativo della visita di controllo di cui all’articolo precedente e in tutte le ipotesi in cui l’autovettura richieda un periodo di fermo, per cause non dipendenti dalla volontà del titolare, superiore a tre giorni, pur essere consentito al titolare di licenza di esercizio di svolgere la propria attività abbinando la licenza ad altra autopubblica in turno diverso da quello nel quale questa viene utilizzata.
L’abbinamento non può avere durata superiore a 120 giorni nel corso di un anno, salvo deroghe concesse per giustificati motivi con provvedimento del Direttore del Settore Trasporti e Mobilità.
Nell’ambito organizzativo del servizio il Comune pur definire un numero di licenze, contraddistinte da una numerazione difforme da quella in uso sui taxi in servizio permanente, da destinare unicamente al servizio sostitutivo di scorta, vigilando che il loro impiego non alteri in eccesso il numero delle autopubbliche in effettivo esercizio.
L’uso dei taxi di scorta potrà essere consentito nei casi ed alle condizioni previste ai primi due commi del presente articolo.
Il Comune stabilisce, con apposito provvedimento, le condizioni per il rilascio e l’uso dei taxi di scorta in modo da garantire a tutti gli operatori l’accessibilità a tale servizio.
Il rilascio delle licenze per i taxi di scorta potrà avvenire in favore di organismi economici ed associativi di categoria.
La titolarità della licenza per i taxi di scorta comporta, da parte dell’organismo assegnatario, il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento e dalle vigenti norme di legge.
ART. 21 - Turni di servizio delle autopubbliche e dei conducenti
L’Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all’art. 4, determina l’orario dei turni del servizio, in modo da garantire un adeguato servizio per l’intero arco delle 24 ore.
I titolari di licenza di esercizio taxi sono responsabili dell’osservanza dei turni di servizio.
ART. 22 - Autovetture in circolazione
Durante il servizio le autopubbliche devono essere sempre munite della licenza di esercizio e degli altri documenti di circolazione richiesti dalla legge e dal presente Regolamento.
I conducenti delle autopubbliche in servizio devono essere sempre muniti dei documenti personali previsti per la conduzione del veicolo.
In caso di svolgimento del servizio da persona diversa dal titolare, il servizio è svolto in nome e per conto dello stesso, ferma restando la responsabilità personale del conducente.
L’effettivo svolgimento del servizio deve essere rilevabile secondo le modalità che saranno approvate con apposito provvedimento dall’Amministrazione Comunale.
ART. 23 - Stazionamento in turno di servizio
La sosta delle autopubbliche in turno di servizio deve avvenire negli appositi posteggi e nel numero massimo consentito dalla segnaletica orizzontale tracciata a delimitazione degli stessi. L’istituzione di detti posteggi avviene, mediante ordinanza sindacale e previo acquisizione di parere della Commissione Consultiva di cui all’art. 4. L’allestimento e la manutenzione delle aree spetta all’Amministrazione Comunale.
In ogni posteggio le autovetture debbono allinearsi una dietro all’altra nell’ordine di arrivo ed avanzare a misura che quelle precedenti lascino disponibile il posto.
L’utente del servizio è comunque libero di scegliere il veicolo indipendentemente dalla posizione del veicolo stesso nel posteggio, fatte salve le diverse normative vigenti nell’ambito delle aree aeroportuali o ferroviarie, sempre che a parità di offerta la scelta non sia discriminatoria tra gli operatori presenti.
E’ proibito ai conducenti, in attesa nei posteggi, di allontanarsi dall’autovettura, salvo giustificati motivi e previa esposizione sul parabrezza di apposito avviso e comunque per un periodo di tempo non superiore ai trenta minuti riscontrabili dall’esposizione del disco orario.
E’ inoltre consentito ai taxi in servizio lo stazionamento temporaneo nei luoghi e nelle ore in cui si svolgono manifestazioni sportive, convegni, congressi, spettacoli nei cinema, teatri e simili, per soddisfare in luogo la richiesta dell’utenza purché non rechino intralcio alla circolazione dei veicoli.
ART. 24 - Criteri per la definizione delle tariffe del servizio taxi
La Giunta Comunale determina le tariffe e le condizioni di trasporto, nel rispetto delle previsioni contenute nella Legge Quadro n. 21/92 e nella Legge Regione Lombardia n. 20/95, e successive modificazioni, oltre che delle ulteriori norme vigenti in materia.
Le tariffe, le condizioni di trasporto e l’esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario devono essere portati a conoscenza dell’utenza mediante avvisi chiaramente leggibili esposti, all’interno dell’autovettura, secondo le prescrizioni del vigente Regolamento comunale sulle caratteristiche dei taxi.
A disposizione degli utenti e con le stesse modalità deve essere altresì tenuto nelle autopubbliche una copia del presente Regolamento.
ART. 25 - Tassametro
Le autopubbliche devono essere munite di tassametro, di tipo omologato, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare, comprensivo dei supplementi dovuti.
Il tassametro è regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi dell’articolo precedente e deve essere sigillato a cura dell’Ufficio comunale competente. Gli interventi sul tassametro sono consentiti solo alla presenza del personale comunale preposto a tali incombenze.
In deroga alla previsione precedente ed unicamente nei casi in cui è impossibile l’intervento presso l’Ufficio Autopubbliche a causa di guasti meccanici alla vettura opportunamente documentati, pur essere autorizzato l’intervento di rimozione del tassametro anche in località diversa dalla sede dell’Ufficio comunale citato.
Il titolare della licenza taxi e l’eventuale conducente sono responsabili in solido del regolare funzionamento del tassametro, ferma restando la responsabilità in capo all’installatore per quanto riguarda la predisposizione e programmazione al funzionamento.
ART. 26 - Richieste di servizio. Obblighi e facoltà del conducente
Le richieste di servizio taxi, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni di legge in tema di prelevamento dell’utente ovvero di inizio del servizio, comportano l’obbligatorietà della prestazione solo se hanno ad oggetto il territorio comunale ovvero comprensoriale, o le aree conurbate qualora determinate.
Il servizio richiesto da organi di polizia, ovvero da chiunque per soccorrere persone ferite o colte da malore, è obbligatorio, e in caso di mancato pagamento del prezzo della corsa da parte del richiedente, interverrà l’Amministrazione Comunale, salvo rivalsa.
Le richieste di servizio aventi destinazione oltre i limiti sopra indicati non comportano l’obbligatorietà della prestazione. In caso di effettuazione del servizio, il conducente pur richiedere, a titolo di anticipazione, un importonon superiore al 50% del costo presunto del servizio quantificato su base chilometrica.
L’acquisizione del servizio e conseguentemente l’inizio della corsa, da parte delle autopubbliche in turno, pur avvenire mediante:
richiesta diretta avanzata all’autopubblica in stazionamento di attesa presso gli appositi posteggi taxi;
richiesta diretta all’autopubblica in transito, qualora nelle immediate vicinanze non esista un posteggio con autopubbliche o utenti in attesa;
richiesta telefonica esclusivamente attraverso gli opportuni apparecchi appositamente installati presso i posteggi taxi o centrale radio-taxi, ovvero attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie nel rispetto della peculiarità legislativa del servizio taxi.
Le modalità dello svolgimento dei servizi attraverso le centrali radio-taxi devono essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti.
I conducenti delle autopubbliche da piazza hanno l’obbligo di aderire alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo indicato dalla carta di circolazione dell’autovettura.
L’utente del servizio ha la facoltà di chiedere la sosta di attesa dell’autopubblica sino ad un massimo di 60 minuti, sempre che il veicolo possa sostare nella località richiesta in modo regolare. In tal caso l’utente deve pagare subito il prezzo della corsa già effettuata e anticipare, a titolo di cauzione, una somma corrispondente alla tariffa stabilita per 60 minuti di fermata.
Del deposito cauzionale dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, firmata dal conducente, con l’indicazione del numero civico dell’autovettura, del giorno, dell’ora e del luogo in cui è stata richiesta l’attesa.
Trascorso inutilmente il predetto termine, l’autopubblica è da considerare libera e deve allontanarsi dal luogo dell’attesa per riprendere il normale servizio.
E’ obbligatorio il trasporto - solo e sempre unitamente ai passeggeri - di valigie o colli non eccessivamente ingombranti, che devono comunque essere posti nell’apposito vano porta bagagli senza che l’autovettura si deteriori o insudici. Per eventuali risarcimenti dovuti per perdita o avaria delle valigie e/o colli trasportati si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 2 della Legge n. 450 del 22/8/1985.
E’ obbligatorio il trasporto dei cani per non vedenti.
Il conducente ha facoltà di rifiutare le richieste di servizio avanzate:
da persone in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope;
da bambini non accompagnati da persona maggiorenne;
da persone con animali di qualsiasi specie;
quando sussistano giustificati motivi di sicurezza.
ART. 27 - Autopubbliche fuori servizio
Le autopubbliche da piazza sono considerate fuori servizio quando:
1.
non siano in turno;
2.
per guasti all’autovettura ovvero il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;
3.
per malore del conducente;
4.
nei casi previsti all’art.16 - 10 comma - qualora il titolare non si avvalga della sostituzione alla guida;
5.
vengano ritirati - durante il turno - i documenti prescritti dalle disposizioni di legge o dal presente Regolamento per l’espletamento del servizio.
Le autopubbliche fuori servizio devono esporre in maniera ben visibile la scritta -> Fuori servizio <-, secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale.
Quando l’autopubblica è fuori servizio non pur fare alcuna corsa da qualsiasi persona richiesta.
Nel caso di rottura del tassametro a corsa iniziata l’utente può chiedere di essere condotto a destinazione ed in tal caso il prezzo del servizio, dal momento in cui si verifica il guasto, viene determinato sulla base delle tariffe vigenti, in relazione al percorso ancora da compiere.
In caso di contestazione, l’utente è tenuto a versare al conducente la somma richiesta a titolo di deposito, in attesa delle decisioni che, al riguardo, verranno adottate da parte del competente Settore Trasporti e Mobilità.
Del deposito dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, riportante tutte le indicazioni necessarie per dirimere la controversia.
Le autopubbliche fuori servizio possono essere adibite ad uso proprio.
ART. 28 - Prezzo del servizio
Il prezzo del servizio è quello indicato dal tassametro e comprende il costo della corsa e dei supplementi tariffari stabiliti dall’Amministrazione Comunale.
L’utente non è tenuto a pagare il prezzo del servizio se il tassametro non sia stato messo regolarmente in funzione.
A richiesta del passeggero, il conducente deve rilasciare ricevuta firmata del prezzo della corsa con l’indicazione del numero civico dell’autovettura, della località di inizio e di fine della corsa, del giorno e dell’ora in cui h terminata. Le caratteristiche dimensionali e grafiche della ricevuta di cui sopra possono essere determinate dall’Amministrazione Comunale.
In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente deve essere allo stesso versata a titolo di deposito in attesa delle decisioni che al riguardo verranno adottate da parte del Direttore del Settore Trasporti e Mobilità, sentite le parti.
TITOLO IV
Norme di comportamento
ART. 29 - Doveri dei conducenti in servizio
I conducenti di autopubbliche in servizio hanno l’obbligo:
di vestire decorosamente;
di tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti di chiunque;
di essere provvisti di una guida aggiornata delle vie e piazze comprese nel territorio comunale ovvero comprensoriale, o dell’area conurbata, qualora definita;
di osservare le norme di servizio emanate dall’Amministrazione Comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dalla vigilanza Urbana, nonché tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti in materia.
ART. 30 - Atti vietati ai conducenti
Ai conducenti delle autopubbliche in servizio è vietato:
1.
ammettere sull’autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, se non con il consenso di queste ultime. In tale ipotesi la corsa deve, comunque, considerarsi unica ai fini del pagamento, fatta salva la previsione dell’art. 2;
2.
tenere sull’autovettura persone, animali e cose che non abbiano attinenza con il servizio;
3.
adibire l’autovettura alla vendita od esposizione di merce ed a qualsiasi altro uso diverso da quello da piazza, anche se a scopo di beneficenza;
4.
interrompere la corsa, eccettuati i casi di forza maggiore, ovvero le previsioni di cui agli art. 26 - ultimo comma - e 36 - 20 comma;
5.
pretendere compensi oltre il prezzo segnato sul tassametro e gli eventuali supplementi dovuti.
ART. 31 - Affiancamento
In deroga alla previsione di cui al punto 2) del precedente articolo, è consentito al titolare della licenza che ne ha chiesto il trasferimento ad altro soggetto svolgere il servizio affiancato da quest’ultimo, per un periodo di tempo di trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di trasferimento, sempre che non limiti le richieste di servizio da parte dell’utenza.
Analogamente, della previsione di cui al comma precedente possono avvalersi i collaboratori familiari, limitatamente ai trenta giorni successivi alla richiesta di inizio della collaborazione stessa.
L’affiancamento deve essere debitamente autorizzato a cura dell’Ufficio comunale competente.
ART. 32 - Obblighi dei conducenti all’inizio della corsa
I conducenti di autopubbliche in servizio devono, all’inizio della corsa:
1.
accertarsi dell’esatta destinazione dell’utente;
2.
azionare il tassametro ed assicurarsi che lo stesso funzioni regolarmente;
3.
aiutare a salire le persone e caricare i bagagli di cui h consentito il trasporto.
ART. 33 - Obblighi dei conducenti durante la corsa
I conducenti di autopubbliche in servizio devono, durante la corsa:
1.
verificare che il tassametro funzioni regolarmente;
2.
effettuare il percorso più breve per recarsi al luogo indicato, salvo che l’utente non chieda di seguire un percorso diverso;
3.
ultimare la corsa anche se, nel frattempo, è scaduto il turno.
ART. 34 - Obblighi dei conducenti al termine della corsa
I conducenti di autopubbliche in servizio devono, al termine della corsa:
1.
far prendere visione all’utente del prezzo della corsa specificando gli eventuali supplementi tariffari applicati;
2.
aiutare a scendere le persone ed a scaricare i bagagli;
3.
accertare che l’utente non abbia dimenticato o smarrito alcun oggetto all’interno dell’autovettura;
4.
azzerare il tassametro.
Nell’ipotesi in cui vengano rinvenuti oggetti che non sia possibile restituire immediatamente, i conducenti hanno l’obbligo di consegnarli al più presto all’Ufficio Comunale Oggetti Rinvenuti o al più vicino Ufficio di Zona della Polizia Municipale o di Stato.
ART. 35 - Doveri degli utenti del servizio
Gli utenti del servizio devono sempre tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente dell’autopubblica e, al termine della corsa, pagarne l’ammontare.
ART. 36 - Atti vietati agli utenti del servizio
Agli utenti del servizio è vietato:
1.
salire o scendere dal veicolo in movimento;
2.
portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti od appuntiti, o che per qualsiasi ragione possono risultare molesti, ingombranti o pericolosi;
3.
aprire la portiera dell’autovettura verso la corsia di scorrimento;
4.
insudiciare o danneggiare l’autovettura o le sue apparecchiature;
5.
distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
6.
fare schiamazzi o rumori molesti;
7.
distrarre o disturbare il conducente durante l’effettuazione del servizio.
8.
fumare nelle autovetture.
L’inosservanza dei predetti divieti o dei doveri di cui all’art. 35, dà diritto al conducente di interrompere immediatamente la corsa, fermo restando l’obbligo per il passeggero di corrispondere la somma fino a quel momento indicata dal tassametro ed i supplementi dovuti.
(segue)
• Sanzioni
ART. 37 - Ritiro dei contrassegni e della licenza di esercizio
Gli incaricati della sorveglianza devono ritirare la licenza di esercizio quando accertino che l’autopubblica è in circolazione:
1.
con contrassegni di macchina e/o di turno contraffatti o alterati;
2.
condotta, in servizio, da parte di persona non iscritta al Ruolo provinciale dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regione Lombardia n. 20/95, istituito presso la C.C.I.A. di Milano;
3.
mancato aggiornamento del tassametro alle tariffe determinate dall’Amministrazione Comunale e/o con i sigilli comunali apposti sul tassametro alterati o rimossi;
4.
inottemperanza all’obbligo della visita di controllo annuale, a seguito di ingiunzione a presentarsi entro il termine definitivo assegnato dopo la scadenza annuale della stessa;
5.
inottemperanza all’obbligo di presentarsi alla visita straordinaria di controllo;
6.
inottemperanza all’assolvimento di provvedimenti disciplinari di sospensione della licenza di esercizio, ovvero con la stessa licenza revocata o dichiarata decaduta;
7.
sprovvista dei documenti di circolazione e/o di guida del conducente, in conseguenza a violazione del Codice della strada che comportano il ritiro immediato degli stessi.
Nei casi sopra previsti, oltre alla licenza di esercizio, devono essere ritirati anche i contrassegni di macchina e di turno. La licenza di esercizio ed i contrassegni di cui sopra dovranno essere restituiti al titolare della licenza, ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. n. 285 del 30/4/1992, all’adempimento delle prescrizioni omesse, relativamente ad inadempienze del presente Regolamento, ovvero al venir meno delle motivazioni che hanno determinato il ritiro della carta di circolazione e/o della patente di guida.
ART. 38 - Ritiro cautelativo della licenza di esercizio
L’Autorità Comunale pur disporre il ritiro cautelativo della licenza di esercizio nei seguenti casi:
1.
alla presenza di documentati motivi di ritenere che il titolare della licenza non sia nelle condizioni di idoneità psicofisiche previste dalla legge per condurre autovetture in servizio pubblico da piazza;
2.
qualora il titolare della licenza sia sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale.
In presenza delle suddette circostanze, la licenza di esercizio ed i relativi contrassegni di macchina e di turno dovranno essere depositati presso l’Ufficio Comunale competente, ferma restando la possibilità al titolare della licenza di avvalersi della sostituzione alla guida, secondo le previsioni di cui all’art. 16, oppure avvalersi dell’istituto della collaborazione familiare ai sensi dell’art. 15, del presente Regolamento.
Nella previsione indicata al punto 1, l’Ufficio Comunale provvederà ad informare gli Uffici e gli Enti competenti, ai sensi del vigente Codice della Strada.
ART. 39 - Sospensione della licenza di esercizio
L’Autorità Comunale, previo parere di apposita Sottocommissione come previsto dall’art. 3 del presente Regolamento, può sospendere la licenza di esercizio per un periodo di tempo massimo di 90 giorni.
La durata della sospensione viene determinata in rapporto alla gravità dell’infrazione commessa ed alla recidiva.
L’inottemperanza al provvedimento di sospensione entro il termine prefisso comporta l’instaurazione di ulteriore procedimento disciplinare nei confronti del titolare di licenza di esercizio.
ART. 40 - Revoca della licenza di esercizio
L’Autorità Comunale, sentita la Commissione di cui all’art. 4 del presente Regolamento, revoca la licenza di esercizio nei confronti del titolare che incorre nelle previsioni di cui all’art. 5 - 10 e 20 comma - della Legge Regionale n. 20/95.
L’Autorità Comunale, sentita la Commissione sopra citata, pur inoltre revocare la licenza di esercizio nei confronti del titolare che:
1.
abbia riportato nell’ultimo quinquennio sanzioni della sospensione della licenza di esercizio di durata complessiva superiore a 90 giorni, o, se per un periodo inferiore, dopo cinque sospensioni per gravi violazioni;
2.
abbia interrotto il servizio senza giustificati motivi per un periodo di 180 giorni, al di fuori dei casi disciplinati dall’art.16 del presente Regolamento;
3.
abbia manomesso il tassametro al fine di alterarne il funzionamento;
ART. 41 - Decadenza della licenza di esercizio
L’Autorità Comunale, sentita la Commissione di cui all’art. 4 del presente Regolamento, dichiara la decadenza della licenza d’esercizio nei seguenti casi:
1.
perdita dei requisiti di cui all’art. 9, lettera b), c), d), e), g);
2.
gestione della licenza al di fuori delle forme previste nel presente Regolamento;
3.
mancato inizio o ripresa del servizio nel termine di 90 giorni dai periodi stabiliti agli artt. 17 e 18.
ART. 42 - Procedura ed effetti della revoca e della decadenza della licenza di esercizio
I provvedimenti di revoca, o di dichiarazione di decadenza della licenza di esercizio devono essere preceduti da una diffida notificata all’interessato a regolarizzare la propria posizione nei confronti delle norme regolamentari, ovvero ad astenersi dal persistere nella violazione delle norme stesse.
La licenza comunale di esercizio dichiarata revocata o decaduta è inefficace a tutti gli effetti dalla data di notificazione del relativo provvedimento.
TITOLO VI
Disposizioni transitorie
ART. 43 - Adeguamento apparecchi tassametrici
In fase di prima applicazione delle previsioni contenute all’art. 25 del presente Regolamento, limitatamente ai tempi per l’adeguamento tecnico degli apparecchi tassametrici alla nuova tariffa, la stessa dovrà essere portata a conoscenza degli utenti mediante avvisi chiaramente leggibili posti all’interno dell’autovettura. Nella fattispecie h fatto obbligo al conducente di rilasciare una ricevuta recante l’importo complessivo della corsa, debitamente compilata e sottoscritta.
ART. 44 - Provincia di Lodi
I titolari di licenza di esercizio che, alla data della definitiva istituzione della Provincia di Lodi coincidente con l’elezione del Consiglio Provinciale 1995 avvenuta in data 23.4.1995, avevano la propria residenza in uno dei Comuni facenti parte della nuova Provincia, conservano la titolarità della licenza in deroga alla previsione di cui all’art. 9 lettera e) del presente Regolamento.
In caso di trasferimento della residenza ad altra località, gli stessi titolari perderanno la prerogativa sopra indicata e dovranno rientrare in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 9.
ART. 45 - Validità della graduatoria del concorso per l’assegnazione di licenze
La graduatoria del concorso per l’assegnazione di licenze di esercizio bandito con deliberazione del Consiglio Comunale del 13.7.1981, ha validità sino all’esaurimento della stessa, con assegnazione agli idonei delle licenze che rientrano nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale.
ART. 46 - Licenze provvisorie
In aggiunta al contingente numerico delle licenze taxi indicato all’art. 2, alla data di approvazione del presente Regolamento risultano in esercizio n. 19 licenze provvisorie, rilasciate agli idonei non assegnatari del concorso di cui al precedente articolo ed ai soggetti beneficiari della previsione contenuta all’art. 17 - 20 comma - della Legge regionale n. 20/1995.
Le condizioni per l’esercizio dell’attività delle licenze provvisorie sono quelle determinate dai rispettivi provvedimenti di assegnazione.
Le licenze provvisorie dovranno essere convertite progressivamente in definitiva, in capo al soggetto assegnatario, all’atto della disponibilità rispetto al contingente assegnato al Comune di Milano che, in ogni caso, rimane fissato in 4.552 unità.
TITOLO VII
Disposizioni finali
ART. 47 - Espletamento servizi pubblici complementari ed integrativi di linea
In deroga alle previsioni contenute nel presente Regolamento, lo svolgimento delle attività previste all’art. 14 - commi 40 e 50 - del D. Lgs. 422/97 non comporta il venir meno delle condizioni per la titolarità della licenza di esercizio taxi.
ART. 48 - Perentorietà del termini
Tutti i termini indicati nel presente Regolamento sono stabiliti a pena di decadenza.
ART. 49 - Disciplina del servizio pubblico da piazza per trasporto merci
Le norme del presente Regolamento disciplinano, in quanto applicabili, anche il servizio pubblico da piazza per trasporto merci.
REGOLAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE DA PIAZZA (TAXI)
ART.1 - Caratteristiche generali delle autopubbliche
Le autovetture da destinarsi al servizio pubblico da piazza, giudicate idonee da parte dell’ispettorato Generale M.C.T.C. o altro Ufficio competente in materia, devono avere almeno cinque posti, compreso quello del conducente e devono essere munite di idoneo vano porta bagagli.
ART. 2 - Caratteristiche esterne
a) Colorazione.
La carrozzeria deve essere del colore previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
b) Stemmi identificativi comunali.
Sulle portiere laterali, al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini, deve essere applicata una fascia identificativa del Comune, di tipo conforme a quello depositato presso l’Ufficio comunale competente.
c) Segnale luminoso -taxi-.
Il segnale luminoso taxi deve essere collocato sul tetto della vettura e deve essere del tipo e dimensioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Il segnale luminoso deve essere mantenuto in perfetto stato di manutenzione ed efficienza.
d) Accessori.
Le parti accessorie della carrozzeria, quali paraurti, maniglie, copri ruote, ghiere dei proiettori, cornici dei vetri devono essere sempre in perfetto stato di manutenzione e conformi al prototipo originale dell’autovettura omologato secondo le prescrizioni di leggi vigenti.
ART. 3 - Caratteristiche interne
a) Tappeti.
Il pianale deve essere ricoperto da tappeti asportabili in gomma o materiale sintetico, impermeabile e lavabile.
b) Maniglie di sostegno.
Ai due lati del sedile posteriore devono essere applicate apposite maniglie di sostegno per i passeggeri.
ART. 4 - Targhe del numero civico
Ad ogni autovettura devono essere apposte due targhe, riportanti il numero civico, fornite dal Comune a spese del titolare della licenza.
Le targhe devono essere collocate nei punti e secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento adottato dall’Autorità Comunale, sentito al riguardo il parere della Commissione Consultiva.
Le targhe devono essere sempre mantenute in stato di perfetta visibilità e leggibilità.
ART. 5 - Tariffe e avvertenze
Lo stampato contenente la tariffa e le avvertenze per gli utenti del servizio è fornito dal Comune a spese del titolare della licenza.
Lo stesso deve essere posto sul cruscotto dell’autovettura in modo visibile e facilmente consultabile dall’utenza.
ART. 6 - Tassametro
Il tassametro deve essere collocato all’interno dell’autovettura, fissato alla plancia, dalla parte opposta al conducente, oppure in posizione centrale e comunque mai al di sotto del lato superiore del piantone dello sterzo del veicolo.
In ogni caso deve essere sempre ben visibile da parte degli utenti.
ART. 7 - Pubblicità
L’Autorità Comunale, sentita la Commissione Consultiva, pur autorizzare forme di pubblicità all’interno delle autovetture secondo specifiche modalità che verranno all’uopo stabilite, purché non in contrasto con le normative vigenti in materia.
L’applicazione di pubblicità esterna pur essere effettuata purché sia nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Per le autovetture munite di radio-taxi è consentita l’applicazione, secondo le indicazioni di legge, di distintivi conformi ai modelli approvati dal Settore Trasporti e Mobilità e depositati presso l’Ufficio comunale competente.
ART. 8 - Contrassegni del turno di servizio
Nell’espletamento del servizio, ogni autovettura deve essere munita di due contrassegni del turno.
I contrassegni devono essere collocati nel seguente modo:
quello di maggiori dimensioni - di cm. 15 per 15 - in alto a destra secondo la direzione di marcia;
quello di minori dimensioni - di cm. 10 per 10 - sul parabrezza in alto ed in mezzo.
I contrassegni del turno di servizio sono forniti dal Comune a spese del titolare della licenza.
L’Autorità Comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all’art. 4 del Regolamento taxi, può individuare altre forme per l’indicazione del turno di servizio delle autopubbliche.
ART. 9 - Sigilli di garanzia
All’impianto tassametrico vengono applicati - a cura dell’Ufficio Comunale competente ed a spese del titolare della licenza - appositi sigilli di garanzia nel numero e nella posizione stabiliti con apposito provvedimento.
ART. 10 - Sanzioni
L’inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme di Legge e di quelle disciplinari ai sensi del Regolamento per il servizio pubblico delle autovetture da piazza.
ART. 11 - Norme transitorie
In deroga alle previsioni di cui agli artt. 1 e 2, lettera a), del presente Regolamento, pur essere autorizzato l’utilizzo per il servizio di quegli autoveicoli già destinati a tale uso, aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte, esclusivamente in capo al soggetto titolare della corrispondente licenza all’entrata in vigore della presente normativa e sino alla sostituzione dello stesso veicolo.
Taxi: a Roma 450 nuove licenze dal 2006
Il Comune sigla l’accordo con i tassisti per la concessione di nuove licenze. Previsti parcheggi e un asprimento alla lotta all’abusivismo. Intanto, la settimana prossima in piazza Fiume inizia la ristrutturazione del sottopassaggio. Vigili travestiti per scoprire le false guide. Rifiuti: secondo Legambiente serve un piano subito
Roma, 5 luglio 2005 - Tra breve a Roma ci saranno 450 nuovi tassisti. Il Comune ha dato il via libera a nuove licenze "che speriamo siano operative già da gennaio o febbraio del 2006". Lo ha annunciato il sindaco Walter Veltroni, aggiungendo con soddisfazione che la decisione è stata presa "senza sciopero né conflitto, un perfetto esempio di concertazione tra le istituzioni e le associazioni dei tassisti, per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini. Per questo ringrazio la categoria".
Nella prossima riunione della Giunta comunale, prima della pausa estiva, verranno approvati due bandi: uno riservato ai precari, l’altro a chiunque abbia i requisiti per il mestiere di tassista, per un totale di 450 nuove unità che si aggiungeranno alle 5823 già in circolazione.
L’intesa fra Comune e tassisti prevede anche la rimodulazione dei turni con l’incremento di 900 auto nella fascia mattutina e circa 300 la sera, per migliorare la qualità del servizio nelle ore di punta. In programma anche la costruzione di nuove piazzole di sosta, di corsie preferenziali che ridurrano i tempi delle corse e pugno duro contro il fenomeno dell’abusivismo.
Roma fiore all’occhiello dell’Italia, in quanto prima città a concedere nuove licenze, come conferma l’assessore alla Mobilità, Mauro Calamante: "La lotta all’abusivismo, soprattutto in zone cruciali come Fiumicino o Termini, è uno dei punti fondamentali del nostro lavoro, perché ogni tassista va considerato come una piccola azienda che contribuisce al funzionamento della città".
"L’Atac sta per aggiudicarsi l’appalto per la costruzione di nuovi parcheggi - continua l’assessore - 69 entro la fine dell’anno, ma l’anno prossimo saranno 150". I nuovi posteggi agevoleranno una distribuzione più capillare delle auto, abbassando i tempi d’attesa e i costi delle corse.
Calamante assicura che non aumenteranno le tariffe, ma l’impegno si concentrerà sulla trasparenza: " già pronto un esperimento di doppio tassametro da testare su 4 o 5 vetture. Uno registrerà il prezzo della corsa in base alle tariffe attuali, l’altro un prezzo possibile in base a eventuali modifiche che potrebbero essere fatte, come, ad esempio, l’eliminazione della tariffa bagagli o l’estensione di quella urbana anche sulle tratte esterne al Gra"
Comunicato Stampa - TAXI E LICENZE: PROCLAMEREMO LO SCIOPERO DEI TAXI!
Autore:
Data: 7 Febbraio 2003
300 LICENZE IN PIU’? NO, 3000!
Roma, 7 Febbraio 2003. Suoneranno le loro trombe? E noi suoneremo le nostre campane! E’ un chiaro invito ad astenersi dal prendere i taxi. Le modalita’ le metteremo a punto nei prossimi giorni -dichiara Primo Mastrantoni, segretario dell’Aduc- in relazione alla attuazione delle minacce paventate dalla corporazione dei tassisti. La tecnica e’ sempre la stessa: creare un disservizio alla comunita’, cioe’ prendere per il collo i cittadini, per ottenere condizioni di favore per la propria categoria. Nell’ottobre scorso fu firmato un accordo tra Comune di Roma (situazione analoga a Milano) ed associazione dei tassisti, che prevedeva un aumento delle tariffe e un incremento delle licenze. L’aumento e’ stato ottenuto ma delle 300 licenze in piu’ neppure l’ombra. L’Assessore dell’epoca rimase a bocca aperta, gli utenti subirono un aumento tariffario e il (dis)servizio rimase. L’attuale Assessore sembra avere le idee chiare e speriamo che alle parole seguano i fatti.
Secondo una indagine effettuata lo scorso anno da Altroconsumo, solo il 19% dei taxi chiamati per telefono e’ arrivato prima di 10 minuti. A Roma ci sono 2,1 taxi per ogni mille abitanti a Londra ce ne sono 8,3, sempre per mille abitanti. Parlare quindi di 300 licenze in piu’ ci appare del tutto limitativo, noi ne vorremmo 3000 in piu’! Anzi, ad essere chiari, vorremmo che il settore fosse liberalizzato, licenze e tariffe, che’ in questo modo si avrebbe miglior servizio a minor costo. L’esperienza in questo senso maturata in Nuova Zelanda e’ stata esemplare: nel 1989 (un esperimento piu’ che decennale, quindi) c’e’ stata la liberalizzazione delle tariffe e delle licenze, accompagnata dalla fissazione di criteri di qualita’ e dai relativi controlli. Il risultato e’ stato eclatante: e’ migliorata l’offerta e le tariffe hanno subito una differenziazione fino al 34%.
Vogliamo prendere esempio dalle esperienze positive?
da: stefano il tassinaro
Data: 15 Ottobre 2005
In risposta all’articolo di Stefano il noleggiatore vorrei dire che:1)Gli N.C.C. non hanno tariffe fisse a secondo del percorso come dice il signore sopracitato, ma a differenza dei taxi non avendo il tassametro possono contrattare il prezzo con tutto quello che ne consegue. Non hanno neanche un servizio più curato, perchè mi sembra che oggi nella stragrande maggioranza dei casi anche i taxi hanno delle buonissime macchine con una sola differenza guadagni di gran lunga inferiori ad un N.C.C. 2) Il lavoro che questi signori svolgono specie con gli alberghi è ottenuto scorrettamente ai nostri danni pagando mazzette ai portieri (dai 15 ai 20 euro) per una corsa all’aeroporto, rifacendosi poi sui clienti, mi sembra che la lobby l’abbiano fatta loro insieme ai portieri non noi tassisti. 3) Per quanto riguarda i 3000 operatori che come dice questo signore da fine agosto rimarranno a casa dico che se avessero rispettato le regole, loro questo lavoro non avrebbero neanche dovuto cominciare a farlo e che non glie lo ha chiesto nessuno di fare i furbi andando a farsi assegnare licenze N.C.C. fuori Roma nei comuni più sperduti (pagando dai 10.000 ai 20.000 euro a licenza) aggirando di fatto il comune di Roma che è l’unica istituzione autorizzata a decidere in base ai suoi parametri quante licenze N.C.C. servono per Roma. Cosi facendo si sono sostituiti al comune stesso, molto furbi!!Ora che sono stati scoperti e si sta cercando di regolamentarli perchè stanno diventando un’esercito con il rischio che di questo passo fra 4-5 anni non ci sarà lavoro a sufficenza per tutti con conseguenze immagginabili piangono!! Alla gente le cose vanno dette complete, non solo quello che interessa a voi.
da: Stefano il tassista
Data: 15 Ottobre 2005
In risposta all’articolo 300 licenze in più? no 3000 1) La tariffa taxi prima dell’aumento era ferma a 6 anni fà, nel frattempo i costi di carburante,assicurazione,manutenzione,ecc. ecc. sono aumentati del 50% mi sembra logico un’aumento della tariffa 2) Le licenze che erano state concordate con il comune di Roma erano 300 ma siccome noi siamo una categoria corporativa abbiamo invece accettato in un secondo momento che ne rilasciassero 450 alla faccia della corporazione dei tassisti 3) Tempo di arrivo dei taxi ( solo il 19% chiamati per telefono arriva prima di 10 min.) si da la colpa al basso numero dei taxi senza tenere conto di: ci sono pochissime corsie preferenziali e non vengono rispettate,non si fanno rispettare i regolamenti vigenti per il traffico, vedi l’orario del carico e scarico delle merci, auto sempre in doppia fila,cortei a volte anche 3-4 a settimana, però il problema è che ci sono pochi taxi non del comune di Roma che non fa rispettare tutte queste cose mah!! 4) A Roma ci sono 2.1 taxi per mille abitanti a Londra invece 8.3. Bisognerebbe però sapere prima quante persone su mille usano realmente il taxi a Roma e quante invece lo usano a Londra. Io penso che ci sia una differenza di almeno 1a10
da: francesco farina
Data: 19 Settembre 2005
Cooperative
E la unione di sei titolare di licenza taxi come minimo che Intelligentemente formano la cooperativa.
Questi per mezzo di parenti e amici prestabiliscono (prezzo compreso )la cessione della licenza alla cooperativa ,e incitano a questi parenti e amici a partecipare a bandi di licenza di taxi ogni 5 anni.
Sindacato
Sono le stesse cooperative unite , e solo si presentano ogni cinque anni per i criteri e il fabbisogno di taxi.
Riceve la Licenza Taxista dal comune
1-Quello che e aiutato dalle cooperative per poi cederla.
2-Quello che riceve licenza comunale che da solo riesce a vincere un concorso
3-Quello che compra la licenza a un altro taxista a prezzo circa 100.000 euro
La cooperativa compra le licenze in tre forme diverse.
1-5000 euro con diritto a lavorare il titolare cedente della licenza tutta la vita , pagando quest’ ultimo 120 euro al mese per la radio
2-10000 euro con diritto a lavorare il titolare cedente della licenza solo se di mutuo accordo , pagando quest’ ultimo 120 euro al mese per la radio
.3- 20000 euro senza diritto di lavorare in nessun modo il titolare cedente della licenza.
La realtà: le cooperative si approfittano
Ci sono 40.000 licenze taxi in tutta Italia, di cui ci lavorano
1--- 105.000 taxista che pagano il diritto radio 120 euro al mese e in piu il diritto della vettura per 10 ore al giorno di circa 800 euro al mese come affitto
2--- 30.000 taxista che anno ceduto la licenza alle cooperative , ma solo pagano 120 euro al mese per diritto di radio
3--- 5000 taxista che lavorano per conto proprio senza radio e non pagano niente a nessuno.
La verità e che ci sono 105000 taxista sfruttati al massimo . Non vedono mai la possibilità di averne una licenza e poi in caso di avere l’ opportunità e solo per mezzo di cooperativa dove prestabiliscono il cedimento della licenza prima del bando concorso.
Sono circa 10.000 i comuni che in Italia sono senza licenza taxi e quando uno di questi comuni chiama alla sua provincia per averne informazione per fare un bando ricevono una risposta negativa come , non e predisposto ancora il fabbisogno del taxi nella provincia o cose simili.
Poi ci sono politici che con buon senso.cercano in vano de liberare questo monopolio ma dopo qualche mese ricevono offerte fino ad arrivare a un prezzo , e finiscono tutte le possibilità di liberare il mercato.
da: FRANCESCO FARINA
Data: 19 Settembre 2005
E piu di un anno che cerco nel mio piccolo comune si interessi per una licenza taxi e non riesco a capire questa mancanza di volonta per sviluppare questa attivita che solo puo portare benefici ben sia per il cittadino che riceve la licenta e la popolazione del comune.
Da l’ altra parte dico , perche anno permesso di arricchire a consorzio cooperative quando il suo compito dovrebbe essere un ’altro .hanno mopolizzato tutto sono tutto loro perche ? dove sta la giustizia in questo caso .
io sono un cittadino con la speranza di avere una licenza e dico tutti abbiamo il diritto ci solo piu di dieci mila comuni senza licenza cuando finira questa dittatura , sono diecimila familie da sistemare mi domando , ci sara un politico che dopo qualche trattativa non si faccia comperare da questi mascalzoni che non permettono di sistemare a queste migliaia di familie ???’
da: Taxi36
Data: 2 Agosto 2005
Estratto di uno studio ufficiale sulla deregolamentazione ( omissis)
La Tavola 3 riporta gli effetti delle varie esperienze
di deregolamentazione sui principali aspetti del servizio
nei relativi paesi o città. Sono prese in esame
le variazioni registrate nei livelli di offerta e di prezzo;
nella qualità del servizio e nei tempi di attesa;
nella struttura del settore, nel grado di innovazione
e nelle condizioni economico/lavorative dei tassisti.
Le deregolamentazioni più estese sono state quelle
della Svezia, della Nuova Zelanda e di tre città degli
USA (Phoenix, San Diego e Seattle). Gli unici risultati
comuni ed univoci di queste esperienze sono il
forte aumento dell’offerta, l’elevato turnover e la
riduzione del grado di concentrazione del mercato;
tali risultati dipendono in gran parte dalla massiccia
entrata sul mercato di tassisti indipendenti (un taxi
’ un conducente). Le condizioni dei tassisti risultano
comunque deteriorate, per riduzione del reddito
(Svezia e città USA) e/o per incremento delle ore di
lavoro (Svezia e Nuova Zelanda). Per il resto, si
osserva che mentre a Phoenix, San Diego e Seattle i
prezzi sono stabilmente aumentati, in Svezia sono
aumentati per poi diminuire (dopo qualche anno)
ed in Nuova Zelanda sono diminuiti nelle grandi
città, ma aumentati nelle piccole aree. I tempi di
attesa sono diminuiti solo in Nuova Zelanda, mentre
lo sviluppo di servizi innovativi si è avuto in
Nuova Zelanda ed in Svezia, ma non nelle tre città
USA. Nel complesso, la qualità del servizio risulta
peggiorata o non migliorata.
Le esperienze più moderate sono
da: AlainCh
Data: 2 Agosto 2005
Il problema e’ lo stesso dei caselli autostradali nei periodi di punta.
Solo nelle "Punte" le utenze sentono un marcato disdagio .. mentre nelle ore "vuote" il tassista (come il casello) pur sempre impegnato sul suo automezzo non percepisce alcun introito.
(segue)
• Raddoppiare il numero di taxi puo’ sicuramente favorire l’utenza ma nel contempo riduce e dimezza l’introito del Lavoratore/imprenditore Tassista. Il rischio e’ rappresentato dal raggiungimento di un livello di incasso insufficiente a garantire una buona manutenzione del veicolo ed un "incoraggiante" stipendio a garanzia del rischio stradale che vuole dire sia di danni all’auto sia di danni personali. Il fatto che il Tassista con auto danneggiata o reso infermo (quale sia il rischio professionale ognuno puo’ valutare) non percepisca alcuna forma di supporto economico. Inoltre va naturalmente considerato che il traffico e’ responsabile nella maggior parte dei casi delle attese lunghe ... Il Taxi (in genere) non dispone di ali. Frequentemente impiega 5-10 minuti per percorrere 500 metri o un km ( che e’ la distanza media dal posteggio taxi al luogo di prelievo dell’utente) da: AlainCh Data: 1 Agosto 2005 ma ... ecco ... dunque .. HO un dubbio servono + taxi oppure piu’ clienti ?? Se una qualunque azienda non incassa abbastanza ... che fa ... non lavora .. o aumenta i prezzi per stare dentro alle spese ( mi pare ) Se il Tassista non fa abbastanza corse ... che sta a fare DODICI ore in piazza?? se Liberalizzo .. Tutti possono fare il tassista ... e portarsi a casa qualche liretta .. (oops euretto) ed il servizio chi ce l’avra’? non certo gli utenti di periferia, ma sono certo su quelli degli aeroporti !!! (facile fare corse all’aeroporto in poco tempo... no?) Altro dubbio Ora le tariffe sono amministrate ed i tassisti sono come i notai, dipendenti dai voleri delle pubbliche amministrazioni.... Ma dopo la liberalizzazione (ragioniano insieme) gli affitti sono forse diminuiti? e le tariffe delle RCauto ?? ed i Pedaggi ai caselli?? Dunque ho qualche serio dubbio che il "Significato" della Liberalizzazione sia: + corse = piu’ benefici per i clienti. Un tassista a Barcellona fa 80 corse per turno .. in Italia un tassista 20 corse ..... L’incasso giornaliero di entrambi i tassisti e’ simile. Sara’ che gli spagnoli usando di piu’ il tassi’ hanno fatto crollare le tariffe ?? da: FABRIZIO Data: 28 Giugno 2005 Qui mi trovate totalmente d’accordo: Abolire limiti, licenze, ordini, coprporazioni, albi ecc. ecc. Lasciare, se vogliamo, a questi enti e a queste associazioni soli compiti di sorveglianza, organizzazione, istruzione ecc., ma senza numeri chiusi o lobby !!! Se siamo un paese libero, vogliamo un mercato libero e non solo per le zucchine !! da: stefano noleggiatore Data: 26 Giugno 2005 svolgo attività di noleggio con conducente in pratica taxi ma con servizio più curato e tariffe fisse secondo percorso.La lobby strapotente e prepotente dei tassisti oltre a ostacolare rilascio licenze taxi a rm ha fatto fare anke legge da giunta storace in contrasto quella nazionale mandando a casa da fine agosto circa 3000 operatori e relative famiglie senza contare indotto ke ruota nostro servizio (mercedes- meccanici - carburante e varie).Ma come con la crisi ke gira???????? E’ vergognoso.Noi portiamo dai turisti ai vip politici e gente comune,ma se non bastano ora come sarà senza 3000 operatori e solo 300 licenze taxi in più???? ci9ao stefano Segnalazione del 3 marzo 2004 COMUNICATO STAMPA SEGNALAZIONE ANTITRUST SULLE DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA NEL SERVIZIO TAXI Nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 21 della legge n. 287/90, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato una segnalazione ai Presidenti di Senato e Camera, al Presidente del Consiglio, al Ministro per gli Affari Regionali, alla Conferenza Stato-Regioni, alle Regioni e all’Associazione Nazionale Comuni d’Italia per rilevare le distorsioni della concorrenza che emergono, a livello nazionale, nella prestazione del servizio taxi. Il mercato del servizio taxi risulta generalmente caratterizzato, a livello locale, da una insufficiente apertura alla concorrenza, che si manifesta in una domanda da parte dei consumatori non pienamente soddisfatta. In gran parte dei principali Comuni italiani, infatti, la densità di taxi in rapporto alla popolazione risulta inadeguata. Sebbene la normativa vigente attribuisca ai Comuni la competenza in ordine alla determinazione del numero dei veicoli da adibire al servizio di taxi, e quindi ad incrementare eventualmente le licenze a fronte di un’insufficienza dell’offerta, tale facoltà incontra una forte resistenza da parte degli operatori del settore, favorevoli al mantenimento delle restrizioni quantitative. Va osservato che tali comportamenti trovano fondamento nell’elevato costo che gli operatori già attivi sul mercato hanno sostenuto per l’acquisto di una licenza da altri soggetti. Infatti, benché le licenze siano state originariamente rilasciate gratuitamente da parte delle autorità pubbliche, le stesse sono state sovente alienate sulla base di valori economici di volta in volta crescenti in termini reali, circostanza questa che, di per sé, riflette la scarsità del numero delle licenze, ovvero del numero di taxi attualmente in circolazione. In questo contesto, il valore della licenza rappresenta un asset il cui valore economico assume particolare rilievo al momento della rivendita della licenza stessa da parte del fornitore del servizio, mentre ogni emissione di nuove licenze comporta necessariamente una riduzione del valore di quelle originariamente rilasciate. Nell’ambito della definizione di possibili soluzioni volte a promuovere una maggiore apertura dei mercati locali del servizio di taxi, l’Autorità riconosce pertanto la necessità di tener conto delle problematiche avanzate dai conducenti dei taxi, sopra accennate, che ostano ad una riforma del settore, attraverso misure che siano accompagnate da una sorta di "compensazione" a loro a favore. Le iniziative volte a favorire una maggiore apertura dei mercati interessati, ove accompagnate da misure compensative, avrebbero infatti il pregio di limitare gli effetti sfavorevoli sugli attuali detentori di una licenza, garantendo al contempo l’ingresso di nuovi operatori e un incremento dei benefici per la generalità dell’utenza, la quale potrebbe fruire di una maggiore offerta di taxi. In tal senso, un incremento quantitativo dell’offerta appare idoneo a determinare benefici per i consumatori. A tal fine, nell’ottica di pervenire ad un graduale processo di liberalizzazione del settore, l’Autorità intende suggerire alle Amministrazioni preposte alla relativa regolamentazione una serie di possibili interventi. Una prima tipologia di intervento, idonea ad incrementare il numero delle licenze, può essere rappresentata dal ricorso ad una procedura d’asta, a seguito della quale le Amministrazioni potrebbero rilasciare delle nuove licenze, a titolo oneroso. Gli introiti derivanti da tale procedura potrebbero essere impiegati per compensare "una tantum" gli attuali titolari delle licenze. Una diversa soluzione consiste nella possibilità, da parte delle Amministrazioni, di incrementare il numero delle licenze mediante la distribuzione, a titolo gratuito, agli operatori del settore di un’ulteriore licenza. Tale misura avrebbe l’effetto di compensare gli attuali titolari delle licenze della perdita di valore, in termini economici, di queste ultime. I fornitori del servizio taxi, infatti, potrebbero procedere alla vendita della nuova licenza, realizzandone un ricavo, oppure sfruttare entrambe le licenze mediante affidamento della nuova licenza. Affinché tale misura sia efficace, appare opportuno che la nuova licenza venga ceduta, ovvero utilizzata, entro un congruo periodo di tempo, compatibile con il graduale processo di liberalizzazione. La misura in esame richiederebbe, tuttavia, che sia consentito ad un medesimo soggetto di cumulare più licenze per l’esercizio del servizio taxi, diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente, nonché la possibilità di essere sostituiti alla guida da chiunque risulti in possesso dei requisiti richiesti. Un’eventuale modifica delle disposizioni previste dagli artt. 8 e 10, di cui alla legge n. 21 del 15 gennaio 1992, potrebbe essere sollecitata dalle Amministrazioni competenti alla regolamentazione del settore. Le proposte sopra delineate potrebbero condurre, nel tempo, alla piena liberalizzazione del settore, mediante approdo a un regime autorizzatorio privo di contingentamento. In aggiunta, potrebbero essere attuate una serie di misure collaterali idonee a facilitare il riassorbimento dello squilibrio tra domanda e offerta del servizio taxi. Si potrebbero rilasciare licenze part-time, onde permettere una maggiore copertura del servizio di taxi durante gli orari di "punta", nonché consentire ai possessori di licenze di esercitare la propria attività anche al di fuori dell’area geografica per la quale sono state rilasciate originariamente le licenze stesse; concedere autorizzazioni ad effettuare un servizio di taxi innovativo, associato ad un minore assoggettamento agli obblighi di servizio, sull’esempio dei minicabs londinesi, i quali possono effettuare il servizio di trasporto clienti solo tramite prenotazione telefonica ed applicare tariffe differenziate da quelle dei taxi a chiamata diretta su strada; favorire lo sviluppo dei servizi alternativi o complementari al taxi tradizionale, quali il "taxibus" e il servizio di "uso collettivo del taxi", ampliando e diversificando l’offerta complessiva di tali servizi a vantaggio dell’utenza finale, consentendo un ampliamento delle possibilità di trasporto urbano a prezzi decisamente più contenuti. Roma, 9 marzo 2004 Roma, stazione Termini, domenica 13 febbraio, ore 20,30: un centinaio di persone in fila alla fermata dei taxi; i tempi di attesa si aggirano intorno ai quaranta minuti dato che la frequenza di arrivo di ogni singola autovettura è di circa due minuti. Si è trattato di un caso isolato -forse indirettamente dovuto alla circostanza che quella è stata una domenica di blocco del traffico (anche se il divieto di circolazione era terminato alle ore 18)- oppure ancora una volta ci si è trovati di fronte ad una situazione di disservizio? In ogni caso, rimane sullo sfondo il ben noto problema della scarsità dell’offerta del servizio che, in certi giorni o in determinate situazioni, non riesce a soddisfare in termini quantitativi la domanda dell’utenza, vuoi per la cronica inadeguatezza del numero complessivo di taxi in città, vuoi per la rigidità del sistema dei turni, fatti in modo di assicurare alla stragrande maggioranza dei tassisti romani il riposo nei giorni festivi e la domenica. Un quadro strutturale e regolamentare datato che non tiene affatto conto dell’evoluzione delle abitudini di cittadini, consumatori e turisti: dopo la riforma del commercio e le successive ordinanze comunali sull’apertura dei negozi, ad esempio, le vie centrali dello shopping della città sono molto più frequentate durante la domenica e negli altri giorni festivi, eppure non è stata superata la difficoltà degli utenti di reperire un taxi in tempi accettabili. Tra i servizi urbani di trasporto della città di Roma, quello dei taxi, nonostante il rinnovo del parco delle autovetture e il loro limitato incremento numerico (il Sindaco Veltroni ha annunciato l’arrivo imminente di 300 nuove vetture ecologiche), è forse l’unico servizio di cui i cittadini continuano a ritenersi ancora molto insoddisfatti. Un settore in cui le rendite di posizione sembrano prevalere rispetto agli interessi generali. Non sono soltanto le Associazioni dei consumatori a denunciare tale situazione, ma anche il più autorevole organismo indipendente, cioè l’Antitrust, giunge alle stesse conclusioni. "Il mercato del servizio taxi risulta generalmente caratterizzato, a livello locale, da una insufficiente apertura alla concorrenza, che si manifesta in una domanda da parte dei consumatori non pienamente soddisfatta dall’attuale offerta del servizio da parte dei conducenti di taxi." Recita così la segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza, inviata a Parlamento e Governo il 3 marzo del 2004, nella quale si afferma, inoltre, che l’esercizio della facoltà che possiedono i comuni di incrementare il numero delle licenze incontra la forte resistenza degli stessi operatori del settore, interessati -com’è ovvio’ al mantenimento dei vecchi limiti quantitativi. Non è un problema soltanto romano: dopo lo sciopero contro la proposta (poi ritirata) della Giunta Rutelli di liberalizzare i turni, che bloccò la capitale per qualche giorno nel corso del 1998, anche a Milano, a gennaio dello scorso anno, si sono registrati cortei, ricorsi al TAR e difficili negoziati tra le associazioni dei tassisti e l’amministrazione comunale, a seguito della decisione di bandire 275 nuove licenze. La consistenza numerica dei taxi è inadeguata in rapporto non solo alla popolazione residente ma anche, nel caso delle città turistiche e di quelle d’affari, rispetto alla domanda extra-domestica. I taxi circolanti in Italia sono circa 40 mila: Roma, con 5.860, è la città che ne possiede di più; a Milano sono 4.585; a Napoli 2.739; a Torino 1.506; a Firenze 593. Con riferimento alla densità, se il peggior dato proviene da Firenze con 1,68 autovetture per ogni 1000 abitanti, il confronto internazionale vede le città metropolitane italiane drammaticamente indietro: a Parigi i taxi sono 15.000, Londra e Barcellona presentano una densità rispettivamente di 9,9 e 8,3 taxi ogni mille abitanti contro il 2,1 di Roma e l’1,7 di Milano (dopo la concessione delle nuove licenze). I numeri sembrano dunque confermare le tesi dell’Antitrust che ha messo sotto accusa l’assetto normativo. La legge n. 21 del 1992 ha attribuito ai Comuni, sulla base degli indirizzi fissati dalle Regioni, il potere di stabilire il numero e la tipologia dei veicoli, i requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze, i criteri per la determinazione delle tariffe. La normativa non ammette il cumulo di più licenze in capo ad uno stesso conducente; un limite risiede quindi nell’essere la licenza non solo ad personam ma anche ad vehiculum (la concessione deve essere riferita ad una singola autovettura adibita a taxi). Questo sistema ha di fatto portato a considerare il possesso di una licenza un proprio asset patrimoniale, il cui valore economico (anche 120 mila euro) è dipendente in modo diretto dall’esistenza del numero chiuso e limitato delle licenze. Le peculiarità di questo particolare comparto del trasporto pubblico locale rendono comunque difficile sia la regolamentazione pubblica, sia ogni ipotesi di apertura totale del mercato alla concorrenza: in Europa, tra i principali paesi, soltanto Svezia, Olanda e Irlanda nell’ultimo decennio hanno proceduto a liberalizzare l’accesso al mercato rendendo però più rigorosi i requisiti qualitativi e di sicurezza di conducenti e autovetture. Ben consapevole del fatto che la via della liberalizzazione tout-court non appare percorribile in Italia, l’Autorità antitrust indica, infine, alcune possibili soluzioni compromissorie -purtroppo anche a questa segnalazione, come a tutte le altre dell’Antitrust, nessun organo istituzionale ne ha poi dato seguito- per adottare gradualmente alcuni interventi pro-concorrenziali, con l’obiettivo di procurare subito benefici all’utenza. Tra i possibili interventi se ne segnalano due che francamente sembrano più gestibili sul piano sociale: 1) la distribuzione, a titolo gratuito, ai tassisti di un’ulteriore licenza a seguito dell’eliminazione del divieto di cumulo; 2) il rilascio di licenze part-time al fine di assicurare una maggiore copertura del servizio negli orari "di punta" oppure nei giorni festivi. E chi sa quanti giovani, disoccupati e lavoratori precari, sarebbero ben felici di accogliere, a bordo dei loro taxi, i viaggiatori davanti la stazione Termini la domenica sera. ------------------------------------------------------------------------ L’Agenzia delle Entrate invia questionari sugli illeciti[1 feb 2005] I taxi e le licenze vendute sotto banco Sarebbero 2 mila i passaggi di mano effettuati evadendo l’Irpef I taxisti e le licenze vendute "sotto banco". L’Agenzia delle Entrate sta passando al setaccio tutti i passaggi di mano delle licenze siglati a Milano negli ultimi quattro anni. Numeri importanti: 2 mila venditori e altrettanti compratori potrebbero finire nella bufera se venissero riscontrate le irregolarità ipotizzate dall’ufficio territoriale del ministero delle Finanze. Il dubbio degli investigatori, che non confermano ma nemmeno smentiscono l’indagine in corso, riguarda le cessioni avvenute totalmente in nero, evadendo l’Irpef. Per il momento solo l’agenzia di via Abetone ha inviato 300 questionari di quattro pagine ciascuno alla ricerca di dettagli sulle transazioni. Ma nelle prossime ore anche altri quattro uffici invieranno i questionari, dopo un controllo al registro delle auto pubbliche in Comune. Il costo medio di una licenza a Milano è di 130 mila euro, 15 mila in meno rispetto a qualche mese fa, prima che l’assessorato ai Trasporti di Palazzo Marino emettesse 270 nuovi permessi per auto pubbliche. Si tratta di cifre ufficiose, nessuno vuole sottoscrivere il dato, ma al massimo ci possono essere oscillazioni di poche decine di migliaia di euro. Anche perché le contrattazioni per le cessioni variano di volta in volta a seconda di compratore e venditore. I 2 mila taxisti coinvolti nell’affaire potrebbero essere chiamati a risarcire l’erario per una cifra di poco superiore a 55 mila euro: il 40 per cento dei soldi incassati più il 3 per cento di imposta per il registro. La categoria è in subbuglio. "Monta il malcontento nei confronti dei sindacati che hanno fatto da intermediari nelle contrattazioni senza avvertire gli associati dei rischi in caso di affari compiuti in nero" spiega Alfonso Faccioli, leader del Cat, il Coordinamento ambientalista taxi, uno dei pochi sindacati che non si occupa di compravendite di licenze. "Negli ultimi 15 giorni – continua Faccioli – tutto il mercato si è bloccato, a Milano come nel resto d’Italia". "I taxisti interessati – continua Fabio Strazzeri, il legale interpellato dal Cat – risultano aver trasferito la licenza, come consentito dall’articolo 9 della legge 21 del 15 gennaio 1992. Tuttavia, nell’anno di riferimento, non è stato indicato alcun corrispettivo per la cessione, né è stata effettuata la registrazione dell’atto con versamento della relativa imposta". Denaro incassato in ero: evadendo le tasse. Massimo Goggi, l’assessore ai trasporti di Palazzo Marino, conferma gli accertamenti fiscali. "Sappiamo che sono in atto. Le licenze a Milano passano di mano con molta facilità, c’è parecchio turn over sui 5 mila permessi di tutto il Comune. La legge, comunque, non prevede un canone in denaro fissato per la cessione di una licenza". I sindacati nell’occhio del ciclone per ora tacciono. Dopo diversi incontri informali non hanno ancora deciso di emettere nessun comunicato ufficiale. "L’Agenzia delle Entrate è in piena fase informativa – spiega Nereo Villa, segretario del Satam -. Sta solamente chiedendo informazioni. L’unica cosa che posso commentare sono i numeri. I trasferimenti ogni anno sono circa 200. Parlare di 2 mila taxisti coinvolti mi sembra esagerato, io ho notizia di poche unità". Soluzioni, all’orizzonte, se ne intravedono poche. " un fatto grave – dice Faccioli -. Era da 10 anni che questa situazione appariva critica, adesso siamo arrivati al punto di non ritorno. Se le irregolarità saranno effettivamente riscontrate i sindacati devono riunire i 2 mila taxisti e cercare di firmare un concordato con l’Agenzia delle Entrate. I singoli non erano a conoscenza del problema con la regolarizzazione delle cessioni. Se i rappresentanti di categoria non cercheranno la mediazione rischiano di vedersi chiedere i danni dai loro iscritti". Sulle macchine bianche cresce l’insofferenza. "Siamo molto arrabbiati - sbuffa Salvatore Falco -. Io sono un semplice taxista e, per fortuna, non ho né venduto né comprato la licenza negli ultimi 5 anni. Siamo arrabbiati con i sindacati e con le istituzioni: non è possibile che tocchi a noi pagare per le mancanze di altri. Già ci tocca lavorare tutti i week end per starci dentro con spese. Nessuno ci aveva avvisati e non abbiamo nessuna tutela". Sulla cessione delle licenze Falco è chiaro: "Era ora che regolarizzassero la compravendita: questi soldi potrebbero servire come liquidazione e come pensione per la nostra categoria. Le cessioni devono essere fatte alla luce del sole". 15/2/2006 ?Proteste e cortei "Bloccheremo di nuovo la città" Oggi taxi a passo d’uomo da Malpensa alla Regione, partenza alle 14. Tensione con i vigili urbani Il punto Lo scontro e la mediazione Albertini aveva chiesto nuove licenze per i taxi. Dopo le proteste dei tassisti, il Pirellone ha concesso meno licenze di quelle richieste dal sindaco I provvedimenti: nuovi turni Oltre alle nuove licenze, la delibera della Regione prevede una riorganizzazione dei turni e la razionalizzare del livello dei servizi Controproposta: 100 giorni di pausa I tassisti chiedono a Comune e Regione di congelare la delibera per cento giorni durante i quali monitorare la situazione Cinque chilometri di coda. Un pomeriggio da dimenticare per il traffico. E oggi si replica, con partenza da Malpensa e arrivo al Pirellone. I tassisti (duemila secondo fonti sindacali, mille per la polizia) sono arrivati ieri in piazza Duomo da Linate dopo un’ora e mezzo. Tutti a passo d’uomo. Un serpentone infinito. Mentre la testa del corteo d’auto pubbliche era in centro, la coda iniziava a muoversi in viale Forlanini. L’effetto sul traffico è stato traumatico. Con Milano paralizzata per la seconda volta dai tassisti nel giro di pochi giorni. Macchine ferme. Incroci "occupati" dai taxi. Fischi. Urla. Clacson. E qualche momento di tensione in piazza Cinque Giornate. "Ma la nostra protesta andrà avanti", hanno continuato a ripetere i conducenti delle auto pubbliche. I tassisti hanno attraversato la città per protestare contro le nuove licenze volute dal sindaco e concesse dalla Regione. A alcune decine di vetture, alla fine del corteo, sono state fatte passare simbolicamente accanto a Palazzo Marino durante lo svolgimento del consiglio comunale. In piazza della Scala intanto si era radunata dietro le transenne una folla "spontanea" di conducenti, con fischietti e cartelli contro l’amministrazione, pronta ad urlare a ripetizione slogan contro Albertini. Davanti a Palazzo Marino polizia e carabinieri in assetto antisommossa. C’era anche un elicottero a sorvolare la piazza. La protesta clicca su una foto per andare alla galleria Proprio negli stessi istanti, all’interno di Palazzo Marino si è svolto un consiglio da record: la seduta è durata solo dieci minuti. Il presidente dell’assemblea Giovanni Marra ha sciolto infatti la riunione per mancanza del numero legale. La decisione del presidente ha sollevato polemiche tra i consiglieri, ma Marra è stato irremovibile: "Dovete smetterla di andare all’happy hour quando c’è il consiglio", è sbottato rivolto alla maggioranza. Tra l’opposizione, però, in parecchi hanno letto la decisione in modo diverso: "Il presidente ha interpretato l’imbarazzo della maggioranza sulla vicenda dei tassisti". Fuori dal palazzo, nel frattempo, i conducenti si erano fatti via via più rumorosi. Una delegazione ha chiesto e ottenuto di essere ricevuta dai capigruppo di Palazzo Marino, ma a rappresentare la maggioranza c’erano solo due consiglieri, Manfredi Palmeri di Forza Italia e Laura Molteni della Lega. Per il resto è stato il centrosinistra a raccogliere lo sfogo dei tassisti. I conducenti hanno sottolineato che la guerra continuerà finché il sindaco non farà "un passo indietro". Oggi si replica il caos con presidi informativi alla stazione e agli aereoporti e, dalle 14, con il corteo da Malpensa alla Regione. Domani "pausa di riflessione" nella speranza di essere convocati. Giovedì e venerdì altre agitazioni in vista. Nessuno parla di sciopero, "ma siamo liberi di non lavorare, siamo liberi professionisti". E l’orientamento è chiaro: si va verso la serrata. Lo sciopero ufficiale, probabilmente nazionale, sarà invece il 14 febbraio.