Pallinato da Frammenti, Gruppo AAA, 9 novembre 1998
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art
• La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 513 del codice di procedura penale nella parte in cui esclude l’utilizzabilità delle dichiarazioni su fatti altrui rese al pm dall’indagato qualora non siano confermate in sede dibattimentale, davanti al giudice, in contraddittorio con la difesa: in caso di silenzio o reticenza in dibattimento scatterà d’ora in poi il meccanismo delle contestazioni sulla base delle dichiarazioni precedenti, che il giudice potrà utilizzare se corroborate da altri elementi di prova.
• Reazioni: soddisfatti i magistrati, critici i politici di ogni schieramento. Marcello Maddalena, procuratore aggiunto a Torino: «Chi accusa altri oltre a se stesso, va ritenuto un testimone». Francesco Borrelli, procuratore a Milano: «Ha vinto la Costituzione». Antonio Ingroia, pm antimafia di Palermo: « un’ottima sentenza». Giuliano Pisapia, ex presidente della commissione giustizia: « un passo indietro». Marco Boato, relatore in Bicamerale per il problema della giustizia: «Grave arretramento». Cesare Salvi, presidente dei senatori Ds: «La Corte dovrebbe solo dire se una norma è legittima o no e non fare un po’ le veci del parlamento». Marcello Pera, Gaetano Pecorella e Donato Bruno, responsabili di giustizia di Forza Italia: «Con questa sentenza la Corte ha sposato pienamente la cultura dell’inquisizione che appartiene alle epoche più oscure del processo penale».
• Giuseppe di Lello, sul ”manifesto”: «In base alla recente sentenza della Corte Costituzionale il diritto dell’imputato a tacere sulle accuse mosse ad altri permane, ma la difesa può ”contestarle”, sì che le argomentazioni critiche entrino a far parte degli atti dibattimentali e possano essere valutate dai giudicanti insieme agli altri elementi probatori [...] Del resto queste ”contestazioni” già prima entravano nelle arringhe difensive ed erano affidate al buon cuore dei giudicanti: la loro inefficacia è immortalata nelle troppe sentenze di condanna basate sulla ontologica credibilità dei coimputati-accusatori».
• Carlo Federico Grosso, ex vicepresidente del Csm, a proposito delle conseguenze della riforma del ’97 sui processi di mafia: «L’ultima riforma del 513 era sostanzialmente corretta nel quadro del processo accusatorio. Ribadiva che la prova doveva essere formata in dibattimento. Ma il 513 riformato presentava dei vuoti, era andato troppo avanti, peccava per eccesso [...] Era evidente il pericolo che l’imputato di reato connesso poteva essere intimidito, minacciato a non ripetere in aula le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari. Oggettivamente il 513 rischiava di vanificare o di indebolire fortemente le inchieste contro la mafia. Ma il legislatore non se ne è fatto carico».
• Il principio della formazione della prova in dibattimento davanti a un giudice terzo, estraneo allo svolgimento delle indagini preliminari (fase del procedimento in cui il pm cerca le prove), garantisce il contraddittorio tra le parti ed è un caposaldo del processo accusatorio. Questo modello è stato scelto dal Parlamento nell’89, data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, in sostituzione al processo inquisitorio in cui era sacrificata la dialettica tra accusa e difesa e la terzietà del giudice. Secondo l’avvocato Guido Calvi sul 513 la Consulta è entrata in conflitto col Parlamento su scelte di politica del diritto relative al tipo di modello processuale (inquisitorio o accusatorio) da adottare e non si è limitata all’esclusivo vaglio di costituzionalità della norma: « bene ricordare che, con il nuovo codice di procedura penale si era voluto affermare il passaggio dal principio di autorità al principio dialettico per il quale la formazione della prova è prerogativa delle parti, controllata da un giudice terzo. Questa scelta nasceva dal convincimento che oralità, pubblicità e contraddittorio sono metodi in grado di procurare la migliore ricostruzione oggettiva dei fatti, che costituisce il vero valore del processo, e non già l’interesse di una parte». Secondo l’avvocato l’acquisizione di dichiarazioni rese solo al pm, non confermate in aula, frustra il principio del contraddittorio: » evidente però che se la verità del processo è privata del contraddittorio, non rimane che l’ipotesi dell’accusa, non più verificata, ma solamente ricercata. Insomma si ritorna all’interno di un sistema inquisitorio e addirittura si potrebbe affermare che proprio questo discrimine segni il passaggio da uno Stato di diritto ad uno Stato etico».