Pallinato da Frammenti, Gruppo AAA, 15 febbraio 1999
Dalla sentenza emessa dalla Cassazione il 6 novembre 1998: «In data 12-7-92 R
• Dalla sentenza emessa dalla Cassazione il 6 novembre 1998: «In data 12-7-92 R.P., allora diciottenne, denunciava alla Questura di Potenza che il giorno precedente, verso le ore 12.30, era stata vittima di una violenza carnale consumata in suo danno da C.C., suo istruttore di guida. Costui, come aveva fatto altre volte, l’aveva prelevata presso la sua abitazione, per effettuare la lezione di guida pratica. Sennonché, con la scusa di dover prelevare altra ragazza pure interessata alle lezioni di guida, l’aveva condotta fuori dal centro abitato e, fermata l’autovettura in una stradella interpoderale, l’aveva gettata a terra e, dopo averle sfilato da una gamba i jeans che indossava, l’aveva violentata. Consumato l’amplesso, l’aveva condotta a casa imponendole con minacce di non rivelare ad altri l’accaduto. I genitori, vedendola turbata, le avevano chiesto spiegazioni, ma aveva preferito non raccontare quanto le era accaduto. Lo stesso giorno, dopo il suo rientro a casa dalla lezione di teoria presso l’autoscuola, aveva informato i genitori della violenza subita. Il C., sottoposto a fermo lo stesso giorno della denuncia, dava una diversa versione dei fatti, ammetteva di avere avuto il rapporto sessuale con la P., nelle circostanze di tempo e di luogo da questa riferite, ma precisava che la ragazza era stata conseziente. Iniziatosi il procedimento penale a carico del C. [...] il tribunale di Potenza, con sentenza del 29.2.96, condannava l’imputato per il reato di atti osceni in luogo pubblico, mentre lo proscioglieva dai rimanenti reati. A seguito di appello del pm e dell’imputato, la Corte di Appello di Potenza, con sentenza del 19.3.98, dichiarava il C. responsabile di tutti i reati a lui contestati e lo condannava alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione.
Contro tale sentenza il C. ha proposto ricorso per Cassazione [...]
Ritiene la Corte che la sentenza impugnata merita l’annullamento perché carente di adeguato e convincente apparato argomentativo [...]
La sentenza afferma che le dichiarazioni rese dalla P. sono da ritenersi attendibili perché costei non aveva motivo alcuno per muovere contro il C. un’accusa calunniosa.
Una tale considerazione non può condividersi sol che si consideri che la ragazza potrebbe avere accusato falsamente il C. [...] per giustificare con i genitori l’amplesso carnale avuto con una persona molto più grande di lei di età e per di più sposata, amplesso che non si sentiva di tener celato poiché preoccupata dalle possibili conseguenze del rapporto carnale.
Peraltro una tale ipotesi non appare inverosimile alla luce del comportamento tenuto dalla P. dopo i fatti.
Costei raccontò ai genitori quanto le era accaduto non già appena tornò a casa, sebbene i parenti le chiedessero cosa le era successo in quanto era visibilmente turbata, ma soltanto la sera dopo aver assistito presso l’autoscuola alla lezione di teoria.
La Corte di Appello giustifica un tale ritardo sostenendo che la P. presumibilmente provava vergogna o si sentiva in colpa.
Ma una tale argomentazione non è convincente. Non si vede infatti quale vergogna o senso di colpa la P. potesse avvertire, se effettivamente vittima di una violenza carnale, data la gravità di un tale fatto, peraltro commesso dal suo istruttore di guida [...]
Parimenti censurabile è la sentenza allorché afferma che la P. fu realmente vittima della denunciata violenza carnale dato che è certo che durante l’amplesso aveva i jeans tolti soltanto in parte mentre se fosse stata conseziente al rapporto carnale avrebbe tolto del tutto i pantaloni che indossava.
Un tale rilievo non può condividersi perché sarebbe stato assai singolare che in pieno giorno (il fatto avvenne verso le ore 12-12.30), in una zona che seppur isolata non era preclusa al transito di persone, la P. si denudasse del tutto perché era conseziente all’amplesso.
Deve poi rivelarsi che è un dato di comune esperienza che è quasi impossibile sfilare anche in parte i jeans di una persona senza la sua fattiva collaborazione, poiché trattasi di una operazione che è già assai difficoltosa per chi la indossa.
Anche su altri punti la sentenza ci sembra carente di convincente motivazione [...] è da osservare che è istintivo, soprattutto per una giovane, opporsi con tutte le sue forze a chi vuole violentarla e che è illogico affermare che una ragazza possa subire supinamente uno stupro, che è una grave violenza alla persona, nel timore di patire altre ipotetiche e non certo più gravi offese alla propria incolumità fisica [...]»
• L’antropologa Ida Magli: « una sentenza dettata da inconsapevole maschilismo. In una sfida muscolare l’uomo sarà sempre prevalente, e quindi i jeans, in un modo o nell’altro, riuscirà sempre a toglierli alla vittima designata. Per questo dico che la sentenza ha un aspetto tecnico, questo dei jeans, che in realtà copre un aspetto psicologico, quello della sudditanza inconscia di tanti giudici maschi, della difesa a oltranza del loro sesso. E non lo dico come donna, lo dico come osservatore». Franca Rame: «Questi magistrati dovrebbero provare ad avere la figlia o la moglie violentata per poi farsi raccontare come ti tolgono gli indumenti in questi casi. Quando capitò a me, io fui tenuta ferma da tre persone... Ci sono tanti modi di spogliare una donna: immobilizzandola, minacciandola, tramortendola con un pugno alla testa. E comunque se i giudici vogliono la dimostrazione pratica sono disposta ad andare io stessa a dargliela sul momento». Il giudice di Cassazione Simonetta Sotgiu: «I jeans? Di nuovo i jeans? Come trent’anni fa... Mi ricordo un processo per stupro a Sassari, ero giudice a latere, e il presidente sentenziò che quella ragazza ”ci stava” perché il giorno della violenza indossava i jeans, che com’è noto non si possono sfilare facilmente... Non c’è niente da fare: la giustizia in Cassazione è in mano agli uomini. Spesso anziani. Con idee vecchie. Ogni giorno devo combattere. Ma lì dentro ci sono 410 giudici maschi e 10 giudici donne, tutte nelle sezioni civili».
• Agata, ospite del centro d’accoglienza per le vittime di stupri e botte, le dita della mano spezzate, i palmi gonfi: « l’ultimo regalo di mio marito, dopo i morsi in testa, i pugni in faccia. Quando era nervoso mi chiedeva: come vuoi le botte stasera? E io speravo che mi prendesse per i capelli e mi trascinasse per tutto l’appartamento, la testa mi sanguinava ed ero piena di croste, ma almeno non mi picchiava con il martello [...] Dio mio, se pensano che una donna in jeans ”ci sta” allora assolveranno mio marito. Quello mi ammazza».
• Giuliano Zincone. «Abbiamo letto (visto, ascoltato) opinioni piuttosto sorprendenti. Una famosa giurista ha sostenuto che un avvocato di sinistra non dovrebbe difendere uno stupratore (vero o presunto), una famosa attrice ha ipotizzato che le figlie dei giudici subiscano violenze: in questo caso - ha aggiunto - i verdetti cambierebbero. Molte (moltissime) si augurano che nei processi per stupro i giudici siano donne: in tal caso le pene per gli imputati sarebbero più severe.
Per gli imputati, appunto. Nessuno (nessuna?), a quanto pare, considera la possibilità che l’accusato possa essere innocente e che abbia diritto alla difesa. Nella nostra cultura (teoricamente) i peggiori presunti assassini sono considerati innocenti finché non venga provata la loro colpevolezza. I presunti stupratori, invece, vengono bollati come criminali per definizione e, quando sono assolti, la sentenza desta scandalo nell’opinione pubblica. Certo, nella sentenza della Corte di Cassazione è debole (o meschina) la storia dei blue jeans. Ma è debole (o meschino) anche uno degli argomenti dell’accusa, secondo il quale la presunta stuprata non si sarebbe potuta innamorare del presunto stupratore, perché lui non era bello e perché aveva 45 anni: 27 più di lei».
• Anselma Dell’Olio: «O sei una Maria Goretti, che si fa uccidere piuttosto di cedere al bruto, oppure sei una donnaccia che cerca di incastrare il povero innocente» [...]
Lei ritiene che nei processi per violenza carnale serva un giudice donna, o no?
«Altroché. Ritengo che sia fondamentale. Ma fin dal primo momento dell’inchiesta, fin da quando la donna entra in questura a denunciare. Lì, subito, servirebbe un agente femmina. In America questo succede, le squadre antistupro sono dirette da donne. Che hanno un modo diverso di interrogare, e che sanno anche capire se la denunciante mente o dice la verità. Tornando ai giudici donna, penso che siano indispensabili perché - purtroppo - c’è una tendenza alla solidarietà maschile, una forma di identificazione tra maschio e maschio, che non deve esistere [...]».
• Fernando Imposimato, ex giudice di Cassazione: «Io mi sono trovato negli ultimi anni a esaminare molti casi orribili. Stupri. Incesti in famiglia. Violenze sul luogo del lavoro. Abbiamo sempre mostrato la massima intransigenza. Abbiamo applicato rigorosamente la legge sulla violenza sessuale».
Mai un dubbio?
«Qualche problema, per la verità, l’abbiamo avuto esaminando un caso che riguardava una donna minorata mentale. Lì abbiamo discusso molto al nostro interno. Era violenza carnale o no? Alla fine si è ritenuto che anche i minorati hanno diritto alla loro sessualità. Una persona non può essere inibita a avere rapporti sessuali solo perché minorata. Secondo la legge passata, ogni rapporto sessuale era una violenza carnale presunta. stato un momento drammatico all’interno della sezione. Per i famigliari è sempre violenza carnale. Noi abbiamo difeso il diritto alla sessualità».
Intransigenti anche in tema di molestie sessuali?
«Abbiamo sempre dato interpretazioni restrittive. Ogni volta che viene commesso un atto di quelli che un tempo si chiamavano ”toccamenti lascivi” contro la volontà della persona che subisce, è violenza, sia pure nella forma più lieve prevista dalla legge. Perché oggi non c’è più differenza tra atti di libidine e violenza carnale. Tutto integra la violenza sessuale».
• E sul problema della reazione delle vittime?
«Abbiamo detto che non serve lo schiaffo. Il non reagire può dipendere da una ”minorata difesa”. Bisogna vedere se c’è una particolare situazione. Il professore che tocca le allieve, e quelle non reagiscono, ad esempio, è un caso che abbiamo esaminato, non può cavarsela dicendo: ”Ci stavano” No! Non reagivano perché erano in una situazione d’inferiorità. Noi abbiamo sempre affermato un principio rigorosissimo: non è necessario che ci sia una ribellione fisica della vittima perché ci sia violenza. Che non comporta necessariamente un contrasto fisico [...]».
Ma quand’è, per la corte, che scatta la violenza carnale?
«Mi è capitato un caso tragicomico. Boccaccesco. Un uomo s’è infilato nel letto di una signora sposata al posto del marito, ufficiale della Nato. Hanno avuto un rapporto sessuale. Solo poi la signora si è accorta che non era il marito e ha denunciato l’uomo. Lui diceva: ”Ma lei era d’accordo”. No! violenza. La buona fede della signora è stata carpita. Non è libero consenso, questo» (Ferdinando Imposimato, ex giudice di Cassazione a Francesco Grignetti).