Questo sito utilizza cookies tecnici (propri e di terze parti) come anche cookie di profilazione (di terze parti) sia per proprie necessità funzionali, sia per inviarti messaggi pubblicitari in linea con tue preferenze. Per saperne di più o per negare il consenso all'uso dei cookie di profilazione clicca qui. Scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie Ok, accetto

 2016  ottobre 20 Giovedì calendario

Scredita l’ex marito davanti al figlio. Condannata a pagare 30 mila euro

ROMA Trentamila euro di ammonizione alla mamma che al figlio parla male del padre e ne svilisce la figura genitoriale. Con in più l’avvertimento alla donna di possibili più gravi sanzioni sull’affido se continuerà a denigrare il suo ex. Lo ha deciso la prima sezione del Tribunale civile di Roma.
G. e S., divorziati, tre figli in affido condiviso. I due maggiori hanno un rapporto di «complicità e condivisione» col padre, il terzo, divenuto maggiorenne durante la causa, si rifiuta invece di frequentarlo. Secondo il consulente del giudice «il rifiuto del padre non è altro che l’espressione inconsapevole della paura di essere rifiutato». G. è infatti un ex campione sportivo e ha avviato i primi due figli (un maschio e una femmina) alla stessa attività. Il ragazzo ha invece una anomalia genetica che lo rende inabile alla pratica sportiva. Ma anziché aiutare il figlio a interiorizzare questa condizione e a recuperare il rapporto col padre (divenuto secondo il consulente «il capro espiatorio del suo disagio») la mamma, scrive il tribunale, «palesa la sua disapprovazione in termini screditanti nei confronti del marito» e «non pone in essere nessun comportamento per riavvicinare il figlio al padre». Di più, la donna «non può ritenersi esente da responsabilità» perché ostacola «il funzionamento dell’affido condiviso», tanto da avere indotto il figlio minore «a disattendere il calendario degli incontri con il padre», cosa da lei avallata.
Il tribunale mantiene per ora l’affido condiviso, lasciando il figlio a casa della mamma. Con facoltà del padre di concordare con lei i suoi giorni di esclusiva e l’obbligo per la donna di contribuire «al doveroso recupero del ruolo paterno, necessario per la crescita equilibrata del minore».