Avvenire, 25 settembre 2016
Come cambia l’esame medico dei miracoli
Ha da ieri un regolamento aggiornato la Consulta medica, l’organismo della Congregazione delle cause dei santi che esamina e vota collegialmente i casi di guarigione proposti come miracolosi nel corso della fase romana di un processo Super miro. È stato infatti pubblicato ieri il «Regolamento della Consulta medica della Congregazione delle cause dei santi» che tratta nello specifico del funzionamento delle consulte mediche. Una normativa per addetti ai lavori la cui pubblicazione in questo momento, approvata su mandato pontificio lo scorso 24 agosto, non risponde a nessun tipo di sollecitazioni esterne, ma alla necessità di essere riveduta, dato che era rimasta invariata dal 23 aprile 1976, con il regolamento ratificato da Paolo VI e da allora ancora valido. È stato dunque un atto dovuto riformulare ad hoc il regolamento per il funzionamento delle consulte mediche, prima di tutto alla luce della costituzione apo- stolica Divinus Perfectionis magister, la legislazione promulgata da Giovanni Paolo II nel 1983 per le cause dei santi attualmente in vigore, e poi con l’inserimento delle nuove disposizioni già divulgate internamente e messe in atto negli ultimi anni ma non ancora codificate. Rispetto al regolamento approvato da Paolo VI – come spiega l’arcivescovo Marcello Bartolucci, segretario della Congregazione delle cause dei santi – oltre all’adeguamento linguistico e procedurale in riferimento alla costituzione apostolica del 1983, sono quindi state redatte e introdotte alcune novità. Ad esempio: la maggioranza qualificata per procedere ad ulteriora nell’esame di un presunto miracolo, che deve essere di almeno 5/7 oppure 4/6. Nel vecchio regolamento la maggioranza era semplice ma, nella prassi, già con Benedetto XVI si era passati da cinque a sette membri votanti e alla maggioranza qualificata. Un’altra norma introdotta è che il caso non può essere riesaminato più di tre volte e che per il riesame del presunto miracolo si richiede una consulta con nuovi membri. Così si stabilisce nuovamente anche l’incarico del presidente della consulta, il quale può avere una sola riconferma (5 anni più altri 5). È stato inoltre specificatamente ribadito che sono tenuti al segreto tutti quelli che trattano il presunto miracolo, non solo i medici che si attengono al segreto professionale, ma anche i promotori della causa, il tribunale, i postulatori, periti e officiali del dicastero, dato che troppo spesso, sui presunti casi di miracoli, si spargono voci indebite. Viene messa nero su bianco anche la modalità dei compensi ai periti che – come ormai da prassi negli ultimi anni – vengono corrisposti solo tramite bonifico bancario. «La finalità del regolamento del resto – spiega monsignor Bartolucci – non può essere che il bene delle cause, che non possono mai prescindere dalla verità storica e scientifica degli asseriti miracoli». La Consulta medica venne istituita da Pio XII nel 1948 e organizzata poi da Giovanni XXIII. È storicamente certo che i miracoli, fin dai primi secoli, sono stati sempre un argomento decisivo per la canonizzazione dei servi di Dio. Nel corso dei secoli si sono affinate così le procedure d’indagine sui miracoli prima di procedere a una canonizzazione. Hanno infatti sempre rivestito una rilevanza centrale nelle cause di canonizzazione perché solo Dio può compierli, sono quindi una conferma della santità della persona invocata e il loro riconoscimento consente pertanto di dare con sicurezza la concessione del culto.