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 2016  settembre 07 Mercoledì calendario

Masturbarsi in pubblico non è più reato

La notizia è di quelle clamorose: masturbarsi in pubblico si può e senza rischiare granché, nel senso che non è più considerato reato penale. Messa così può anche far sorridere, ma insomma, questa è una conseguenza della depenalizzazione del reato di atti osceni in luogo pubblico (a eccezione di quelli commessi nei luoghi frequentati da minori) disposto dal decreto legge promulgato lo scorso gennaio – il cosiddetto “decreto depenalizzazioni”. Ragion per cui – e qui in effetti c’è poco da rallegrarsi – non è imputabile, per dire, chi si apposta nei luoghi frequentati da giovani ragazze per masturbarsi davanti ai loro occhi. E una considerazione del genere mica la si fa così, in astratto. No, in questo senso c’è già una sentenza che fa giurisprudenza. La terza sezione penale della Cassazione ha infatti preso atto di quanto previsto dalla recente riforma e ha annullato senza rinvio – dunque «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» – la condanna inflitta dalla Corte di Appello di Catania il 14 maggio 2015 a carico di un uomo di 69 anni, tal Pietro L., rinviato a giudizio perché «dopo aver estratto il proprio membro» praticava «l’autoerotismo» davanti alle studentesse che passavano vicino alla cittadella universitaria, nei pressi della quale lui si posizionava. A sua discolpa il soggetto aveva sostenuto che tale comportamento sarebbe stato «occasionale», pensa un po’, aggiungendo che siccome era tardo pomeriggio, cioè le 18.30, nessuno si era nemmeno accorto della sua squallida performance «per la ridotta visibilità del tramonto». Al di là delle giustificazioni piuttosto ridicole, di fronte a questo genere di episodi gli epiteti si sprecano – un maniaco, un pervertito, un depravato. E però niente più denunce, niente più agenti da allertare: il tipo in questione non rischia più nulla. Per quanto riguarda l’episodio di Catania, all’uomo sarà inflitta soltanto una multa amministrativa di entità compresa tra i cinquemila e i trentamila euro – a deciderne l’ammontare sarà il prefetto di Catania. In primo e secondo grado, Pietro L. era stato condannato a tre mesi di reclusione convertiti nella multa di 3.420 euro. Ora come detto, gli effetti penali scompaiono, anche perché le disposizioni del decreto in questione «si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili»