Il Sole 24 Ore, 2 settembre 2016
La minoranza di Rcs vuole Della Valle, Tronchetti e Cimbri in cda
Respinto il ricorso, in attesa dell’udienza di merito fissata per il prossimo 5 dicembre, i soci di Rcs Mediagroup sono al lavoro per comporre il nuovo consiglio di amministrazione del gruppo editoriale. Nella tarda serata di ieri sono state depositate le liste dei candidati in vista dell’assemblea del prossimo 26 settembre che definirà la riorganizzazione. E, stando a quanto è emerso, appare chiara la volontà dei soci di minoranza di far sentire la propria voce in cda. Gli azionisti storici, Mediobanca, Diego Della Valle, Pirelli e UnipolSai, più International Media Holding, il veicolo che aveva promosso la controfferta e partecipato anche da Andrea Bonomi, hanno infatti schierato Diego Della Valle, Marco Tronchetti Provera e Carlo Cimbri.
Tre candidati che nel board sono destinati a fare da contraltare ai sei consiglieri espressione di Urbano Cairo. Alla fine, infatti, ha prevalso l’orientamento di mantenere immutato a nove il numero dei componenti del consiglio. In questo modo, due terzi del cda saranno espressione della maggioranza e tre della minoranza.
In merito al socio forte, Cairo ha definito la composizione della lista nel pomeriggio di ieri. Dell’elenco fa evidentemente parte l’imprenditore stesso, che manterrà il ruolo di presidente e amministratore delegato della società che edita Il Corriere della Sera, seguito da Gaetano Micciché, direttore generale di Intesa Sanpaolo e presidente di Banca Imi, che verrà probabilmente eletto vice presidente di Rcs Mediagroup. Dovrebbero poi venir confermati Stefania Petruccioli, Marco Pompignoli e Stefano Simontacchi.?Resta da capire chi sia il sesto candidato che, peraltro, per il rispetto delle quote rosa dovrebbe essere una donna.
Quanto alla lista di International Media Holding e dei soci storici, stretti in un patto di sindacato i cui termini verrano resi noti a breve, gli azionisti hanno indicato tre figure di peso, ossia Diego Della Valle, Marco Tronchetti Provera e Carlo Cimbri (presenti anche Veronica Gava, Augusto Santoro, Bruno Guida, Valeria Leone, Nella Ciuccarelli e Roberto Burini, nessuno di loro, però entrerà in consiglio). La scelta di comporre l’elenco con figure di tale profilo evidentemente dà la misura di quale siano le intenzioni del blocco storico rispetto all’ascesa al comando di Urbano Cairo. La volontà sembrerebbe essere quella di vigilare e verificare in presa diretta ogni passo che l’imprenditore alessandrino farà.
La nuova composizione del board, in ogni caso, verrà definita con l’assise che si terrà il prossimo 26 settembre. Nel mentre, ieri il titolo Rcs ha archiviato le quotazioni in rialzo del 2,68% a 0,996 euro tornando di fatto a un passo dalla fatidica soglia di 1 euro per azione. A sostenere il balzo ha certamente contribuito la sentenza del Tar del Lazio diffusa nella mattinata di ieri. Il Tribunale amministrativo, con tre distinte ordinanze (5015, 5014, 5013/2016), ha respinto la domanda cautelare proposta da Diego della Valle, International Media Holding e Pirelli per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del comunicato del 22 luglio scorso con cui Consob non ha ritenuto sussistenti i presupposti per la sospensione cautelare dell’offerta Cairo su Rcs. Il Tribunale, però, considerata «la rilevanza della questione», anche alla luce degli «approfondimenti che la Consob sta tuttora effettuando», e di cui l’autorità di vigilanza dovrà dare conto depositando una apposita relazione, ha ritenuto di fissare l’udienza di trattazione del merito il prossimo 5 dicembre.
Nella stringata motivazione a giustificazione della sentenza, la II Sezione del Tar ha sottolineato che il limite di intervento della Consob in un’Opa volontaria «non consente l’esercizio del potere cautelare/repressivo al di fuori del periodo di pendenza dell’offerta (art. 102, comma 6, T.U.F.)». E che, una volta conclusa l’offerta, «viene meno l’utilità e la stessa possibilità di un intervento cautelare del giudice amministrativo». Non solo: secondo il Tar, «i profili relativi alle vicende di carattere societario, in sé considerati, appaiono prima facie estranei alla giurisdizione di questo giudice». Mentre «la questione di un’eventuale considerazione di tali profili in via mediata, in relazione all’esercizio dei poteri della Consob, rimane sostanzialmente riservata alla fase del merito della controversia». Infine, l’ordinanza afferma che la posizione delle parti ricorrenti «non rimane per questo sfornita di tutela, in considerazione dei rimedi anche cautelari che l’ordinamento riserva nella materia societaria alla sede giurisdizionale ordinaria». In definitiva il Tar ha respinto la domanda cautelare in quanto «non sussiste, alla luce delle precedenti considerazioni, un pregiudizio grave e irreparabile tale da imporre i provvedimenti di cui all’art. 119, commi 3 e 4, c.p.a.».