Questo sito utilizza cookies tecnici (propri e di terze parti) come anche cookie di profilazione (di terze parti) sia per proprie necessità funzionali, sia per inviarti messaggi pubblicitari in linea con tue preferenze. Per saperne di più o per negare il consenso all'uso dei cookie di profilazione clicca qui. Scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie Ok, accetto

 2016  gennaio 29 Venerdì calendario

Il Ddl Cirinnà punto per punto. Ecco cosa cambia

Il nodo cruciale del ddl Cirinnà è rappresentato dall’art. 5 sulla stepchild adoption, ovvero l’adozione da parte della coppia del figlio biologico di uno dei due partner. Ma non è il solo motivo di scontro. I contrari criticano l’impianto stesso della legge che sarebbe troppo simile al matrimonio tradizionale. In realtà, le unioni civili introducono nel nostro ordinamento una nuova figura sociale specifica: ecco tutte le similitudini e differenze.
Prima I primi passi per sposarsi in modo tradizionale sono due: la promessa di matrimonio e le pubblicazioni, che vengono fatte all’anagrafe del comune di residenza e che sono un procedimento amministrativo di pubblica notizia per eventuali opposizioni da parte di terzi. Questi due step nelle unioni civili non ci sono.
Rito Per contrarre il matrimonio o l’unione civile una coppia deve recarsi con due testimoni davanti all’ufficiale di stato civile, che esegue le formalità di rito. Non possono sposarsi o unirsi civilmente persone già sposate o unite, persone cui è stata riconosciuta infermità mentale o che sono parenti tra loro. A differenza delle unioni civili, dove bisogna essere maggiorenni, in casi eccezionali possono sposarsi anche minorenni, ma non al di sotto dei 16 anni.
Effetti Sia nel matrimonio che nelle unioni civili “le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri”. In entrambi i casi si fissa “una residenza comune dove hanno l’obbligo di coabitazione”. Insomma, bisogna vivere sotto lo stesso tetto. “La coppia è tenuta a contribuire reciprocamente ai bisogni della famiglia”, inoltre vige “l’obbligo di fedeltà e di assistenza morale e materiale”. Questo è un punto importante, perché con le unioni civili una persona potrà assistere in ospedale, in carcere o in punto di morte il partner, cosa oggi non possibile tra chi non è sposato.
Regime patrimoniale Al momento del matrimonio o dell’unione civile, è necessario dichiarare se ci si unisce “in separazione o in comunione dei beni”.
Cognome Nel matrimonio una donna sostituisce o aggiunge al proprio cognome quello del marito. Nelle unioni si sceglie un cognome comune che uno dei due aggiunge o sostituisce al proprio.
Cittadinanza In entrambi i casi una persona straniera ha accesso alla cittadinanza dello Stato del partner nel rispetto delle relative norme di diritto pubblico.
Scioglimento Nel matrimonio quando una coppia si divide esiste un periodo preliminare di separazione. Nelle unioni civili non c’è la separazione, ma si va direttamente al divorzio. In egual modo vengono calcolati gli alimenti, in base alle condizioni economiche e al tenore di vita dei due coniugi.
Successione In caso di successione legittima, in entrambi i casi alla morte di uno dei due l’asse ereditario va in questo ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli, altri parenti, lo Stato.
Pensione di reversibilità Matrimonio e unioni civili sono uguali: alla morte di uno dei due soggetti, l’altro percepirà la pensione di chi decede. È uno dei punti più controversi, perché in questo modo si stima un incremento della spesa pensionistica intorno ai 23 milioni di euro l’anno.
Figli Nel matrimonio i coniugi “sono tenuti all’educazione, istruzione e mantenimento della prole”. Punto che non è previsto espressamente nelle unioni civili. Salvo naturalmente il caso, controverso, delle adozioni.
Adozioni Mentre il matrimonio consente a una coppia di adottare un bambino, in Italia due persone dello stesso sesso non possono adottare, come anche sono vietate le adozioni per i single. È qui che agisce l’articolo sulla stepchild adoption (letteralmente “adozione del figliastro”), consentendo a uno dei due partner di adottare il figlio dell’altro. I contrari alla riforma, però, sostengono che, se venisse approvata la stepchild, nulla vieterebbe a un uomo di procreare all’estero grazie all’affitto dell’utero di una donna compiacente, tornare in Italia e far adottare il bambino dal partner con cui si è unito civilmente.
Cambio di sesso Nel matrimonio se uno dei due coniugi cambia sesso, il vincolo viene sciolto ma i due possono poi accedere all’unione civile. Con l’unione civile, invece, i due partner possono conseguentemente sposarsi.
Convivenze di fatto La seconda parte della legge Cirinnà regola le convivenze di fatto tra persone di sesso uguale o diverso. In questo caso diritti e doveri sono notevolmente meno ampi e questa regolazione non si può neanche lontanamente equiparare al matrimonio.