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 2015  novembre 05 Giovedì calendario

Gli animali domestici non sono pignorabili

Nella miriade di disposizioni entrate nel disegno di legge ambientale testé approvato dal Senato (e destinato a tornare a Montecitorio per le modifiche apportate) si rileva un mutamento al codice di procedura civile. All’art. 514, primo comma, disciplinante le cose non pignorabili (oggetti di culto, mobili di cucina, vestiti, letti e molto altro ancora), rientreranno «gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali» e «gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli». Curiosamente, manca nella legislazione una definizione univoca degli animali comunemente detti domestici. Invece, si notano altri riferimenti.
Nell’accordo fra ministero della Salute e regioni del 6 febbraio 2003, «in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy» (in italiano si sarebbe potuto scrivere zooterapia, ossia terapia basata sull’interazione con gli animali), si indicano, tra i fini, «favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali». Animale da compagnia è qualificato «ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità». Si aggiunge che non sono considerati da compagnia «gli animali selvatici».
È poi in vigore la legge n. 201 del 2010, per dare esecuzione alla convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, con una più ristretta definizione: «ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall’uomo, specialmente nella sua abitazione, per suo diletto e come compagnia». Il codice di procedura civile introduce ora una terza presenza normativa: «animali da affezione o da compagnia».
Tanto per capirci, il ministero della Salute non ha mai divulgato alcun elenco ufficiale delle specie incluse fra gli animali da compagnia o da affezione (si noti che i sostantivi «compagnia» e «affezione» sono invertiti nel codice rispetto all’accordo). Così, per curiosità, sarebbe da capire se i pesci rossi in un micro acquario rientrino fra gli animali da compagnia o da affezione. Non si dica che potrebbero essere considerati animali tenuti esclusivamente «per diletto», come da ratifica della convenzione, perché nella legge si trova la congiunzione «e» («per suo diletto e come compagnia»), non la «o». Domanda: perché, quando si scrive una legge, non si usano chiarezza, coerenza, continuità rispetto ai testi precedenti?