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 2015  agosto 19 Mercoledì calendario

In due in motorino anche a 16 anni e genitore responsabile: così cambia il codice della strada. La legge comunitaria consente a chi ha meno d 18 anni di trasportare passeggeri su ciclomotori, microcar e motocicli. Anche gli italiani residenti all’estero possono ora prendere la patente in Italia

Una buona notizia per i ragazzi, forse meno per i genitori. La possibilità di trasportare passeggeri già a 16 anni e non più dai 18, entrata in vigore ieri con l’ultima legge comunitaria (la 115/2015) che modifica anche alcuni punti del Codice della strada, legalizza una pratica diffusa tra gli adolescenti ma non solleva da responsabilità i genitori : in caso d’incidente, sono tenuti a risarcire anche quei danni riportati dal passeggero e, per varie ragioni, non coperti da assicurazione. Per il resto, la legge contiene altre disposizioni minori che superano una procedura d’infrazione e un caso di precontenziosi aperti dalla Ue. Tra queste norme, la correzione che consente di rilasciare o rinnovare la patente sulla base del principio della residenza normale anche a chi è cittadino italiano.
La possibilità di trasportare un passeggero anche per i conducenti minorenni vale a tre condizioni:
l’età non deve comunque essere inferiore ai 16 anni (resta quindi esclusa la fascia 14-15 anni);
il veicolo deve essere di una delle categorie guidabili con le patenti conseguibili a 16 anni (si veda la scheda sulla destra), per cui sostanzialmente può essere un motorino, una microcar o una moto “125” e si ritiene che non possa essere un’autovettura, nemmeno se il ragazzo ha la licenza per la guida accompagnata (ottenibile a 17 anni, ma consente di avere a bordo solo l’adulto che funge da “istruttore”);
il veicolo deve essere omologato per trasportare passeggeri, quindi va verificato sul documento di circolazione il numero dei posti (generalmente è limitato a uno solo sui ciclomotori più vecchi).
Restano validi tutti i princìpi generali. Quindi, per esempio, il passeggero deve indossare il casco (o le cinture, sulle microcar), deve stare seduto correttamente e in equilibrio sul sellino, utilizzando i poggiapiedi, e non può avere meno di cinque anni. Resta anche il principio di non punibilità dei minorenni, per cui la sanzione pecuniaria resta a carico dei genitori o di chi ne fa le veci, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.
Ciò dovrebbe significare che, nel caso frequente in cui sia minorenne anche il passeggero, saranno i suoi genitori a rispondere delle sue eventuali violazioni (come il mancato uso del casco o la postura scorretta, per le quali il conducente non ha responsabilità diretta, perlomeno limitatamente alle sanzioni del Codice della strada).
Diverso appare il discorso ai fini penali e assicurativi. Per giurisprudenza consolidata (si veda, per esempio, la sentenza 30065/2006 della Cassazione), il conducente è tenuto ad assicurarsi che i passeggeri rispettino le norme di sicurezza e, se questi restano feriti o muoiono, risponde di lesioni o di omicidio colposo. Dei reati commessi a partire dai 14 anni si risponde personalmente, se riconosciuti capaci di intendere e di volere. Ma il genitore del minorenne intestatario del veicolo (o intestatario direttamente egli stesso) risponde dei danni. Compresi quelli ai passeggeri, che non di rado negli incidenti con mezzi a due ruote sono molto gravi e quindi rischiano di superare il massimale della polizza Rc auto (ammesso che l’obbligo assicurativo non sia stato evaso, come spesso accade negli ultimi anni). Non solo: se il passeggero era senza casco o il mezzo non è omologato per due posti, la compagnia può eccepire che il trasporto avveniva in modo irregolare e quindi si rivarrà sul genitore. Tutti rischi che esistevano anche prima e che l’abolizione per i sedicenni del divieto di trasportare passeggeri non elimina, contrariamente a quanto in buona fede si potrebbe essere portati a pensare.
Quanto alla questione della residenza normale, è stata corretta una discriminazione. La precedente formulazione dell’articolo 118-bis del Codice della strada consentiva il rilascio e il rinnovo della patente italiana anche ai cittadini di Stati Ue o See (Spazio economico europeo) che hanno la residenza normale in Italia (cioè, in sintesi, che risiedono formalmente altrove ma dimostrano di vivere nel Paese per almeno 185 giorni l’anno o comunque di avere interessi personali che li fanno tornare regolarmente in una determinata località italiana). Paradossalmente, gli italiani formalmente residenti all’estero ma con residenza normale in Italia non potevano fruire di questa possibilità. Ora possono.