Gazzetta ufficiale del Regno, 15 agosto 2015
Il Regolamento delle carceri giudiziarie del Regno d’Italia (1861)
[omissis]
Art. 1. approvato il qui unito Regolamento generale per le carceri giudiziarie del Regno, che sarà firmato d’ordine nostro dal ministro dell’Interno.
Art. 2 Questo Regolamento sarà posto immediatamente in esecuzione nelle antiche Provincie del Regno, in quelle della Lombardia, dell’Emilia, delle Marche e dell’Umbria, nella conformità prescritta dalle disposizioni transitorie in essa tenorizzate.
Con successivi provvedimenti sarà stabilita l’epoca in cui il Regolamento medesimo andrà in vigore nelle altre parti del Regno.
[omissis]
Dat. In Torino, addì 27 gennaio 1861
VITTORIO EMANUELE
M. Minghetti
REGOLAMENTO GENERALE PER LE CARCERI GIUDIZIARIE DEL REGNO
(…)
Art. 26 Al Direttore sono assegnati locali nel carcere per l’ufficio e l’abitazione, e qualora ciò non sia possibile, dovrà scegliersi un locale in vicinanza del carcere, e gli verrà in tal caso assegnata una congrua indennità.
Gli è pure assegnata una somma annua per le spese d’ufficio.
(…)
Art. 28 Ai posti di capo-guardiano sono nominati i guardiani di maggiore intelligenza e di migliore condotta, tenuto conto della loro anzianità, purché abbiano compiuto l’età di anni 30, e siano capaci di stendere di propria mano un esatto rapporto.
(…)
Art. 33 Il capo-guardiano (…) può perquisire i ditenuti e farli perquisire quante volte lo giudica necessario (…) Può anche, per motivi gravi, non ammettere qualche persona a visitare un ditenuto se non si sottomette ad essere prima perquisita (…) Le donne però, o siano ditenute, o siano estranee che si recano a visitare i ditenuti, non possono essere perquisite che da persone del loro sesso.
(…)
Art. 43 Non sono ammessi ai posti di guardiano se non soggetti probi, dotati di buona costituzione fisica da accertarsi mediante visita di un Medico-chirurgo carcerario, e che abbiano i seguenti requisiti; 1. Sappiano leggere, scrivere e fare i conti. 2. Abbiano l’età non maggiore di anni 40 e non minore di anni 21, salvo speciale autorizzazione del Ministero. 3. Abbiano almeno la statura di un metro e 60 centimetri. 4. Siano preferibilmente celibi o vedovi senza prole.
(…)
Art. 47 dovere in generale dei guardiani: (…) 6. Di trattare con umanità i ditenuti mai iscompagnata da giustizia e da fermezza (…)
(…)
Art. 51 In nessun caso i guardiani possono infliggere punizioni ai ditenuti, né servirsi contro di essi delle loro armi, salvo nei casi di ribellione o di legittima difesa (…)
Art. 52 I quartieri abitati dalle ditenute non possono essere sorvegliati che da persone del loro sesso (…) Nelle carceri nelle quali in ragione del piccolo numero delle donne ditenute non sarà ravvisato necessario di stabilire la guardiana o le guardiane (…) la moglie del capo-guardiano o del sotto-capo o di un guardiano, debitamente autorizzata a quest’uopo dall’Autorità dirigente, potrà essere incaricata della sorveglianza nel quartiere delle donne.
Art. 53 Nelle carceri nelle quali la custodia e la sorveglianza delle ditenute sono affidate ad una o più guardiane (…) non è permesso a verun guardiano sotto nessun pretesto, e per qualunque motivo, di introdursi nel quartiere, e tanto meno nelle camere destinate a carceri delle donne, se non in virtù di un ordine dell’Autorità dirigente, oppure quando in caso di bisogno vi sono chiamati dalle Suore o dalla guardiana (…) i guardiani osserveranno in quelle circostanze la più grande decenza, e non si permetteranno con le ditenute alcuna relazione estranea al servizio.
(…)
Art. 53 vietato al portinaio (…) di vendere o smerciare in qualsiasi modo derrate, alimenti, bevande e qualunque altro oggetto sia ai guardiani che ai ditenuti.
(…)
Art. 60 L’ufficio di barbiere sarà affidato a coloro fra i ditenuti che appartengano a tale professione, ed ai quali se ne possa permettere l’esercizio. Sarà conceduta un’equa retribuzione ai ditenuti cui sia affidata quest’incombenza. In difetto, l’Autorità dirigente nominerà uno o più barbieri salariati, i quali sotto la sorvegliana di un guardiano attendono nel carcere a radere la barba, ed a tagliare i capegli, e ciò nei giorni e nelle ore stabilite dal Regolamento interno.
Art. 61 I capi-guardiani, i sotto-capi, i guardiani e le guardiane hanno, oltre lo stipendio loro fissato, una razione giornaliera di pane di qualità eguale a quello che si distribuisce ai ditinuti sani (…)
Art. 62 Il capo-guardiano ha nel carcere l’abitazione per sé e la sua famiglia; ma gli è proibito di alloggiarvi persone ad essa estranee (…)
(…)
Art. 67 L’armamento pei sotto-capi e pei guardiani si compone di una carabina con baionetta, bretella e bacchetta, di una daga con cinturino e di una giberna.
Il capo-guardiano porta la daga con cinturino in cuoio.
Art. 68 (…) Le carabine non possono adoperarsi che nelle ore notturne e in caso di ribellion (…)
(…)
Art. 78 Le punizioni in cui i Membri del personale di custodia incorrono per infrazione ai loro doveri sono:
Pei capi-guardiani e sotto-capi:
1. Gli arresti semplici da 2 a 10 giorni;
2. Gli arresti di rigore da 6 a 15 giorni;
3. La retrocessione di classe;
4. La perdita del grado;
5. La destituzione
Pei guardiani semplici:
1. Gli arresti da 3 a 5 giorni;
2. La sala di disciplina semplice da 6 a 15 giorni;
3. La sala di discilplina a pane ed acqua da 3 ad 8 giorni
(…)
Art. 82 I guardiani di qualunque grado non possono avere veruna relazione d’interesse coi ditenuti sia per giuoco, sia per imprestito di danaro, sia accettando dai medesimi, dai loro parenti od amici mancie e regali in qualunque modo e sotto qualunque pretesto, sia incaricandosi delle loro commissioni e delle loro lettere, sia agevolando la loro corrispondenza per iscritto o personalmente, sotto pena per infrazione di alcuna di queste disposizioni, dell’immediata destituzione, oltre la perdita del guadagno fatto a qualsiasi titolo.
Art. 83 I componenti il personale di custodia che avranno preparato, venduto o procurato viveri, bevande ed altri oggetti qualunque ai ditinuti, ovvero comprato da essi viveri, comprato o venduto per loro conto effetti ai medesimi appartenenti, incorreranno la prima volta: i capi e sottocapi il maximum della pena di cui al n. 3, e la destituzione se recidivi (…)
(…)
Art. 85 Sono puniti colla pena della destituzione i componenti il personale di custodia di qualunque grado, i quali abbiano contratto matrimonio senza la permissione del Ministero (…)
Art. 86 I acapi, sotto capi e guardiani, i quali avranno mangiato o bevuto fuori del carcere con ditenuti nell’anno successivo al termine della loro pena scontata nel carcere stesso, incorreranno nella pena i primi degli arresti di rigore, gli altri della sala di disciplina a pane ed acqua, ovvero quella della retrocessione di classe: in caso di recidiva saranno destituiti.
Art. 87 vietato ai componenti il personale di custodia di giuocare e di altercare tra di loro, di dare, vendere o permutare, senza il permesso dell’Autorità dirigente, la propria razione nell’interno del carcere, di fare indebite osservazioni in servizio censurando a voce o per iscritto gli ordini ed i provvedimenti dei Superiori, di rivelare ai ditenuti il nome della persona che fece contro di essi qualche rapporto, d’influire direttamente od indirettamente sui ditenute intorno alla scelta dei loro difensori.
[seguono sanzioni tra cui inizialmente il maximum degli arresti di rigore]
(…)
Art. 89 vietato al personale di custodia il fumare mentre stanno attendendo in carcere alle visite prescritte (…)
Art. 90 Chiunque degli appartenenti al personale di custodia contragga debiti non giustificati da assoluta necessità (…) incorre nella pena della destituzione.
(…)
Art. 93 Trovandosi nel carcere carte, tarocchi od altri oggetti inservienti a giuoco (…) i guardiani o le guardiane che non ne hanno impedito l’introduzione per effetto di vigilanza saranno la prima volta posti alla sala di disciplina semplice, la seconda incorreranno il maximum della pena di disciplina a pane ed acqua, la terza verranno destituiti (…)
Art. 94 I guardiani, i quali s’introducessero nelle camere inservienti a carcere delle ditenute (…) saranno destituiti.
Art. 95 vietato ai guardiani; 1. di ingiuriare i ditenuti o di esercitare verso di essi atti di violenza; 2. di trattarli famigliarmente; 3. di trattenerli con discorsi sconvenienti (…)
(…)
Art. 97 Verranno destituiti gl’Impiegati, i capi e sotto capi ed i guardiani, i quali a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi pretesto, si saranno associati direttamente, o indirettamente agli appaltatori per le somministranze concernenti il servizio delle carceri.
Art. 98 I componenti il personale di custodia che avranno favorito la corrispondenza di ditenuti con ditenute saranno destituiti (…)
(…)
Art. 111 Qualunque dei componenti il personale di custodia consegnato agli arresti od alla sala di disciplina tanto semplice che a pane ed acqua, il quale domandi il suo congedo, deve prima subire la pena che gli viene inflitta.
(…)
Art. 117 Il Cappellano deve osservare nel carcere il più scrupoloso riserbo in tutto ciò che riguarda le convinzioni religiose dei ditenuti che non appartengono al culto cattolico. Qualora alcuno di essi manifesti il desiderio di abbracciare la religione cattolica, il Cappellano ne riferirà alla Direzione per le occorrenti istruzioni.
(…)
Art. 127 Il Medico-Chirurgo delle carceri visita giornalmente (…) tutti i detenuti infermi (…) visita pure i ditenuti che si trovano in cella di punizione, ma, trattandosi di donne, sarà sempre accompagnato da una persona del loro sesso.
Del pari il Medico-Chirurgo visita una volta per settimana tutti i locali del carcere per accertarsi se le cautele d’igiene di salubrità sono osservate, e quante volte lo giudica conveniente propone fumigazioni e quelle altre prescrizioni di salubrità che meglio crede (…)
(…)
Art. 129 (…) L’Uffiziale sanitario veglia e dà le opportune istruzioni a che le vestimenta e gli effetti letterecci non che la biancheria dei ditenuti affetti da scabia o da malattie contagiose siano immediatamente lavati e purificati (…)
(…)
Art. 134 (…) L’Uffiziale Sanitario (…) occorrendo che qualche ditenuto sia affetto da alienazione mentale (…) lo fa mettere in disparte (…)
(…)
Art. 138 [Le Suore] venendo incaricate del bucato e de’ rappezzamenti della biancheria e delle vestimenta dei ditenuti (…) ne faranno la distribuzione come da Regolamento interno verrà determinato.
(…)
Art. 143 [La Superiora] ripartisce tra le Suore i diversi servizi (…) e non permette che le Suore domandino senza assoluta necessità l’assistenza de’ guardiani.
Art. 150 Le carcceri giudiziarie sono destinate a ricevere:
A) Gli imputati;
B) I ditenuti condannati a pene corporali durante il giudicio d’appello e di cassazione;
C) I condannati alla pena del carcere sino a sei mesi a norma dell’art. 27 del Codice penale;
D) I condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere, che per malattie o fisica impotenza sono inabili al lavoro nelle case di pena;
E) Gli arrestati per disposizione dell’Autorità di pubblica sicurezza;
F) I ditenuti di passaggio;
G) I ditenuti per debiti e quelli che scontano la pena sussidiaria del carcere
Le case mandamentali di deposito sono destinate precipuamente pei condannati alla pena degli arresti, ed anche per gli arrestati per reati di maggiore competenza, mentre si compiono i primi atti di procedura, e per i ditenuti di passaggio.
Art. 151 Le ditenute madri di ragazzi non maggiori di tre anni possono custodirli con sé nelle carceri sempre quando la Commissione visitatrice, dietro avviso del medico, attesti che quelli abbisognino delle cure materne. Qualora consti che non ne abbisognano ovvero siano slattati, o non essendolo, la madre non voglia o non possa allattarli, verranno consegnati alla propria famiglia, e ciò non riuscendo, saranno per cura dell’Autorità amministrativa collocati nell’ospizio degli esposti o dati a nutrice (…)
Art. 152 Dovendosi provvedere all’incarcerazione di figli di famiglia ove questo mezzo di correzione paterna è ammesso dalla legge, essi non potranno essere accolti e custoditi nelle carceri giudiziarie, se esse non contengono un apposito locale materialmente separato dai ditenuti, e lontano da ogni pericolo di corruttela.
(…)
Art. 156 Tutti gli’individui appena tradotti in carcere, dopo ricevuta la visita dell’Uffiziale sanitario, e non ostando l’Autorità giudiziaria, sono assoggettati ad un bagno.
(…)
Art. 159 (…) Le pubbliche meretrici saranno pure separate dalle altre donne ditenute (…)
(…)
Art. 166 La porta esterna del carcere si apre all’alba, e si chiude a due ore di notte.
(…)
Art. 170 Il ditenuto che faccia atti di furore, di violenza o di rivolta, potrà (…) oltre all’essere consegnato in cella di punizione, essere anche assicurato con cintura o camicia di forza (…)
(…)
Art. 174 I ditenuti, a qualunque regime siano assoggettati, devono dar sesto al proprio letto (…)
Art. 175 (…) è formalmente vietato ogni negozio, baratto, vendita, compra, prestito, cambio sia di vitto che di vestiario e di qualunque altro oggetto dei ditenuti tra di essi o cogli Impiegati ed agenti di custodia o cogli estranei, è pure proibita ogni sorta di giuochi e sono solo ammessi quei trattenimenti che l’Autorità dirigente credesse di permettere (…)
Art. 176 (…) Il silenzio è obbligatorio nell’ora dei pasti, del lavoro, della scuola e nella notte.
Art. 177 vietato ai ditenuti (…) di coricarsi vestiti durante la notte (…)
Art. 178 I ditenuti i quali o per malvagità o per negligenza guastano o distruggono gli effetti di vestiario, o letterecci, o i libri, e commettono qualunque guasto o rottura intorno alle mura ed ai mobili spettanti al Governo od all’Imprenditore, oltre le pene disciplinari che incorrono, dovranno rifare ogni danno, e qualora non abbiano fondo di serbo saranno privati di parte dei viveri, ed in caso di dolo anche di tutti, ad eccezione del pane (…) Quando l’autore dei guasti commessi in una camerata abitata da più ditenuti è sconosciuto, tutti quelli che l’abitano sono solidariamente risponsabili.
(…)
Art. 183 In ciascuna camera abitata da più ditenuti vi ha un capo-camerata scelto tra i ditenuti dell’Autorità dirigente sulla proposizione del capo-guardiano (…)
Al capo-camerata è accordato un quarto di litro di vino in ciascun giorno (…)
(…)
Art. 187 Al suono del campanello per la levata, i ditenuti si vestono, spazzano le proprie vestimenta, si lavano le mani e la faccia, si pettinano e piegano gli oggetti letterecci e le vestimenta, deponendoli nel luogo destinato, spazzano la propria cella e per turno le camere abitate in comune.
Art. 188 (…) I ditenuti però soggetti al regime cellulare i quali esternano il desiderio di leggere o di scrivere, ovvero di lavorare per proprio conto la sera, possono mediante l’autorizzazione dell’Autorità dirigente, e quelle cautele che dal Regolamento interno secondo la struttura del carcere e la qualità dei ditenuti verranno determinate, tenere il lume fino alle ore 9 della sera nella stagione invernale, e fino alle 10 nella state, salvo, riguardo agl’imputati, il disposto nell’art. 2, n. 10, rimanendo in questo caso a loro carico la spesa del lume (…)
Art. 189 I ditenuti soggetti al regime cellulare recitano a voce bassa le preghiere delò mattino e della sera.
Nei quartieri comuni le preghiere sono recitate in ciascuna camera dal capo-camerata, e trattandosi di ditenute, dalla capo-camerata con accompagnamento dei ditenuti e delle ditenute rispettivamente.
(…)
Art. 195 (…) Fra i lavori ai quali le ditenute possono essere convenientemente applicate vi hanno il filare, la confezione, i rappezzamenti, ed il bucato degli oggetti di vestiario e letterecci, lavori a maglia e simili.
(…)
Art. 213 I ditenuti di classe o di sesso differente non potranno essere ammessi nello stesso tempo al parlatorio.
Art. 214 Ogni colloquio coi ditenuti è vietato alle donne pubbliche, salvo che si tratti di parenti congiunti con quelli in linea discendente ed ascendente, ed in primo grado di affinità.
(…)
Art. 218 I ditenuti di qualsivoglia categoria non possono ricevere nè inviare lettere od altri scritti di qualunque natura senza che sieno stati prima letti e muniti del visto dell’Autorità dirigente (…)
Art. 219 I condannati non possono scrivere, né ricevere più di due lettere per settimana, salvo speciale autorizzazione (…)
(…)
Art. 223 Le punizioni, che si possono infliggerte ai detenuti, sono le seguenti:
1. Privazione (…) della passeggiata e della facoltà di procacciarsi vitto venale (…) ed in quanto ai condannati, privazione della facoltà di ricevere visite, e di corrispondere per iscritto.
2. Privazione in tutto od in parte del prodotto del lavoro
3. Digiuno a pane e acqua
4. Cella di punizio con digiuno a pane e acqua
5. Cella oscura di punizione con digiuno a pane e acqua
6. Cella di punizione con cintura o camicia di forza e digiuno a pane e acqua.
(…)
Art. 248 I ditenuti per debiti conservano le proprie vestimenta, e possono usare tabacco da naso, da fumo, e procurarsi giornali e libri permessi dalla Direzione.
(…)
Art. 250 I condannati a morte sono immediatamente, dopo la lettura della sentenza che loro riguarda, collocati nel locale a ciò specialmente destinato, dove vengono assoggettati a una non interrotta sorveglianza di giorno e di notte, avvertendo che non si trovi a loro disposizione verun oggettodi cui possano abusare.
Art. 251 Essi ricevono almeno una volta al giorno la visita del Direttore, del Cappellano e dell’Uffiziale sanitario.
Possono avere colloquio liberamente e segretamente col Cappellano o con un altro sacerdote di loro confidenza fatto chiamare espressamente, in modo tale tuttavia che le persone preposte alla lorom sorveglianza non li perdano mai di vista.
(…)
Art. 266 La paglia de’ pagliericci [nell’infermeria] sarà rinnovata una volta al mese, e quante volte l’Uffiziale sanitario la ravvisa necessario, regolarmente però dopo ogni decesso.
(…)
Art. 277 Il vitto legale accordato dal Governo si compone: 1. Di una razione giornaliera di pane da soldato del peso di grammi 750 per ciascun ditenuto divisa in due parti uguali; 2. Di una razione giornaliera di minestra del peso di 750 grammi e composta di riso o paste o di legumi secchi o verdi secondo le stagioni, nelle quantità e coi condimenti indicati nei capitoli generali regolatori degli appalti di queste somministranze.
Le donne incinte e le allattanti possono in seguito a parere dell’Uffiziale sanitario ricevere una razione supplementare ed una porzione di carne due o più volte settimanalmente, qualora egli ne riconosca ed attesti la necessità.
Il vitto dei ragazzi ammessi con le loro madri nel carcere in virtù dell’art. 151 è di un terzo o di un quarto di razione, secondo le prescrizioni dell’Uffiziale sanitario.
Art. 278 In un giorno di ciascuna settimana in luogo della solita minestra se ne distribuirà ai ditenuti una fatta con brodo di bue o di vitello secondo la località e l’avviso dell’Uffiziale sanitario, e di paste o legumi con o senza mistura di carne trita, sì e come viene specificato nei capitoli generali.
Art. 279 Per chiarire la qualità del pane sono nominati dall’Autorità dirigente in ogni località dove è posto un carcere due o tre probi uomini fra i pristinai od altre persone intelligenti in panificazione, i quali procedono in ciascun mese alla visita delle farine ed alla scelta di un determinato numero di campioni destinati a servire di confronto nel caso che fossero chiamati a pronunziare sulla qualità del pane somministrato.
Qualora i probi uomini dichiarino non conforme ai campioni una distribuzione di pane, la Direzione dà gli ordini opportuni perché si provveda immediatamente alla compera di pane casalingo in surrogazione di quello rifiutato, il quale nom verrà restituito e salvo regresso per i danni verso l’appaltatore.
(…)
Art. 294 Il vestiario penale di ciascun ditenuto si compone per gli uomini: 1° di un paio di calzoni lunghi di lana per l’inverno e di tela canapina greggia per l’estate, 2° di un pastrano parimenti di lana, 3° di un farsetto di tela come quella pei calzoni da estate, 4° di due camicie, 5° di un paio di zoccoli o scarpe, 6° di un berretto di lana. La durata di questi oggetti è di un anno per i calzoni e per i zoccoli, e di due anni per gli altri.
Il vestiario di ciascuna ditenuta si compone: 1° di due camiciole per le differenti stagioni, 2° di due camicie, 3° di alcune pezzuole, 4° di due cuffie di tela, 5° di una veste di lana per l’inverno, e di tela canapina greggia per l’estate, 6° di due fazzoletti di tela per il collo, 7° di un paio di zoccoli o di scarpe.
La durata di questi oggetti è di due anni, meno per la veste, i zoccoli ed il fazzoletto da collo che è di un anno.
(…)
Art. 298 Il letto di ciascun ditenuto si compone di un saccone trapuntato, e di un capezzale ripieni di paglia, di un lenzuolo, di una coperta di lana per l’estate, e di due per l’inverno.
La paglia del saccone e del capezzale è rinnovata ogni tre mesi. In nissun caso l’uso della paglia distesa al suolo per servire di letto può essere permesso.
(…)
Art. 303 (…) il Governo provvede a ciascun ditenuto, eccettuati quelli per debiti, la scodella, il cucchiaio, il pettine, le spazzette, un asciugamani girante sovra cilindro per ciascun dormitorio, ed un asciugamani ogni cella. Gli asciugamani nelle celle sono cambiati settimanalmente. Quelli dei dormitoi a seconda del bisogno.
(…)
Art. 306 I corridoi, le scuole, i laboratoi, la cappella, e tutti i locali occupati dai ditenuti debbono essere spazzati tutti i giorni e lavati almeno due volte la settimana [a cura dei ditenuti], avvertendo di non sciacquare i pavimenti, e di servirsi a questo fine di sabbia o di telaccia umida.
(…)
Art. 309 L’interno del carcere, delle celle e delle camere comuni è imbianchito annualmente con acqua di calce in principio della state. Questo imbianchimento, come anche il colorimento della ferramenta e delle porte sono rinnuovati parzialmente nell’anno quando il bisogno lo richiede, ed in modo da fare scomparire ogni bruttura.
Lo zoccolo delle mura è rivestito a preferenza di catrame, o di asfalto.
L’imbianchimento ed il colorimento sono fatti eseguire possibilmente dai ditenuti condannati.
(…)
Art. 311 Li guardiani e le guardiane vegliano nei rispettivi quartieri a che una costante nettezza regni sulla persona dei ditenuti, e i medesimi adempiano alle prescrizioni a questo riguardo contenute nel Regolamento.
A questo fine è somministrata, possibilmente, ogni otto giorni a ciascun ditenuto una tinozza per lavarsi i piedi, e quante volte l’Autorità dirigente, sentito il parere dell’Uffiziale sanitario, lo ordinerà. Ogni ditenuto prende un bagno, salvo riguardo agl’imputati, il disposto all’art. 2, n. 5.
Art. 312 Ai ditenuti è rasa la barba una volta la settimana e sono tagliati regolarmente ogni due mesi i capelli (…)
Art. 313 I materassi ed i capezzali sono lavati e rifatti almeno una volta all’anno e quante volte a giudizio dell’Uffiziale sanitario la pulizia e le regole d’igiene possono esigerlo.
Art. 314 Il cambio delle lenzuola ha luogo tutti i mesi, quello delle camicie regolarmente ogni otto giorni.
Il Regolamento interno determina il modo con cui il servizio del cambio della biancheria deve essere eseguito.
Art. 315 Le vestimenta e la biancheria indossate da un ditenuto non possono servire per un altro se prima non furono lavate ed occorrendo purificate.
Art. 316 Le lettiere sono esposte all’aria quanto più sovente è possibile, lavate ogni anno se di legno, e gli effetti, quelli specialmente di lana, debbono essere scossi e sciorinati all’aria aperta quanto più sovente si può e principalmente al cominciare ed al finire della state.
Art. 317 Al bucato ed ai rappezzamenti attendono le ditenute secondo il disposto nell’art. 195. Nelle carceri, dove non vi hanno ditenute, o non in numero sufficiente, ovvero mancasi in esse di locale apposito, si provvederà per appalto o ad economia secondo che verrà determinato dal Ministero a norma delle leggi generali dell’Amministrazione.
La qualità deglin ingredienti destinati al bucato è determinata sulla proposizione della Superiora dalla Direzione. Tali ingredienti sono da questa provvisti qualora il bucato abbia luogo ad economia.
La Suora superiora invigila a che il bucato ed i rappezzamenti si facciano convenientemente, e gli oggetti dichiarati fuori d’uso dall’Autorità dirigente servano per i rappezzamenti; dessa è responsabile delle perdite, delle sottrazioni e dei logoramenti notabili degli effetti letterecci e di vestiario, salvo dimostri di non averli potuti né prevedere né impedire.
(…)
Visto d’ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’Interno
MINGHETTI