15 agosto 2015
«Nelle carceri nelle quali la custodia e la sorveglianza delle ditenute sono affidate ad una o più guardiane […] non è permesso a verun guardiano sotto nessun pretesto, e per qualunque motivo, di introdursi nel quartiere, e tanto meno nelle camere destinate a carceri delle donne, se non in virtù di un ordine dell’Autorità dirigente, oppure quando in caso di bisogno vi sono chiamati dalle Suore o dalla guardiana […] i guardiani osserveranno in quelle circostanze la più grande decenza, e non si permetteranno con le ditenute alcuna relazione estranea al servizio» (articolo 53 del Regolamento generale per le carceri giudiziarie del Regno, preparato da Minghetti ed emanato oggi dal re
«Nelle carceri nelle quali la custodia e la sorveglianza delle ditenute sono affidate ad una o più guardiane […] non è permesso a verun guardiano sotto nessun pretesto, e per qualunque motivo, di introdursi nel quartiere, e tanto meno nelle camere destinate a carceri delle donne, se non in virtù di un ordine dell’Autorità dirigente, oppure quando in caso di bisogno vi sono chiamati dalle Suore o dalla guardiana […] i guardiani osserveranno in quelle circostanze la più grande decenza, e non si permetteranno con le ditenute alcuna relazione estranea al servizio» (articolo 53 del Regolamento generale per le carceri giudiziarie del Regno, preparato da Minghetti ed emanato oggi dal re. Leggi qui gli estratti del Regolamento).