Questo sito utilizza cookies tecnici (propri e di terze parti) come anche cookie di profilazione (di terze parti) sia per proprie necessità funzionali, sia per inviarti messaggi pubblicitari in linea con tue preferenze. Per saperne di più o per negare il consenso all'uso dei cookie di profilazione clicca qui. Scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie Ok, accetto

 2015  agosto 15 Sabato calendario

«Nelle carceri nelle quali la custodia e la sorveglianza delle ditenute sono affidate ad una o più guardiane […] non è permesso a verun guardiano sotto nessun pretesto, e per qualunque motivo, di introdursi nel quartiere, e tanto meno nelle camere destinate a carceri delle donne, se non in virtù di un ordine dell’Autorità dirigente, oppure quando in caso di bisogno vi sono chiamati dalle Suore o dalla guardiana […] i guardiani osserveranno in quelle circostanze la più grande decenza, e non si permetteranno con le ditenute alcuna relazione estranea al servizio» (articolo 53 del Regolamento generale per le carceri giudiziarie del Regno, preparato da Minghetti ed emanato oggi dal re

«Nelle carceri nelle quali la custodia e la sorveglianza delle ditenute sono affidate ad una o più guardiane […] non è permesso a verun guardiano sotto nessun pretesto, e per qualunque motivo, di introdursi nel quartiere, e tanto meno nelle camere destinate a carceri delle donne, se non in virtù di un ordine dell’Autorità dirigente, oppure quando in caso di bisogno vi sono chiamati dalle Suore o dalla guardiana […] i guardiani osserveranno in quelle circostanze la più grande decenza, e non si permetteranno con le ditenute alcuna relazione estranea al servizio» (articolo 53 del Regolamento generale per le carceri giudiziarie del Regno, preparato da Minghetti ed emanato oggi dal re. Leggi qui gli estratti del Regolamento).