il Fatto Quotidiano, 24 giugno 2015
Non c’è limite all’autopromozione dei politici. Prendiamo l’omicidio stradale. È una legge che c’era già prima, il governo Renzi ha solo aumentato le pene (e in realtà nemmeno quello ha fatto)
Non c’è limite all’autopromozione dei politici. Dalle fotografie taroccate di Renzi in compagnia dei soli Obama e Merkel al G7 (ma c’erano tutti, è un semplice “ritaglia”) alle repliche di leggi già esistenti. Come con le Ferrari d’epoca. Almeno, in quel caso, te lo dicono; la spacciassero per autentica, sarebbe una truffa. Invece qui abbiamo una legge tutta nuova, l’“omicidio stradale”, i Padri della Patria ci hanno lavorato per anni. Una sòla, è solo un tagliando, utile o inutile che sia. Ed è banale, aumentano le pene, tutto qui.
Questo è lo schema delle norme attuali:
1 – Omicidio colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada: da 2 a 7 anni.
2 – Se commesso da ubriaco o drogato: da 3 a 10.
3 – Se i morti sono più di uno: da 9 a 15.
A queste pene si aggiungono:
4 – da 1 a 3 anni se il guidatore fugge dopo l’incidente
5 – la sospensione della patente fino a 4 anni; la revoca se era ubriaco o drogato.
Questo lo schema delle norme nuove:
1 – Omicidio colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada. Invariato, tranne che per fatto commesso da chi guidi a velocità doppia di quella consentita; in questo caso la pena è da 7 a 10 anni.
2 – Se commesso da ubriaco o drogato: da 8 a 12 anni.
3 – Se i morti sono più di uno: aumento fino al triplo della pena con il limite massimo di 18 anni.
4 – In caso di fuga aumento della pena da un terzo a un mezzo (da 10 anni e 2 mesi a 18 anni)
5 – Revoca della patente fino a 15 anni se il conducente era ubriaco o drogato, fino a 20 se in passato è stato trovato alla guida in stato di ubriachezza, fino a 30 se, oltre a guidare in stato di ubriachezza, non rispettava i limiti di velocità.
Si vede bene che l’architettura del reato è rimasta esattamente la stessa e che bastava sostituire qualche numero nella legge esistente. Uniche varianti sono infatti: aumento delle pene per ubriachi e drogati; e un paio di strafalcioni giuridici.
Non si “revoca” la patente per 15, 20 o 30 anni; la si “sospende”. Revoca significa che, per riavere la patente, si deve fare un nuovo esame; sospensione significa che, passato il tempo previsto, te la restituiscono. Quindi dire “revoca per X anni” non ha senso. A parte l’improprietà di linguaggio, sapete che succede se uno se ne frega della revoca (o anche della sospensione) della patente e guida lo stesso? Se (se) lo pescano, rischia una multa da 2.257 a 9.032 euro, il sequestro della macchina per un periodo massimo di 3 mesi e la condanna all’arresto da 5 giorni a 1 anno. Rischia. Ma questo reato si prescrive in 4 anni; sicché, già in Appello arriva prescritto.
Prevedere una pena specifica in caso di omicidio di più persone è privo di senso: c’è già l’art. 81 del codice per il quale, in caso di più violazioni della medesima legge, si applica la pena prevista per la più grave di esse aumentata fino al triplo. Era tutto già scritto. In verità, con la nuova legge, la sanzione è più mite: applicando l’art. 81 si potrebbe arrivare a 30 anni; qui il massimo è 18.
Unica cosa buona, l’abbandono della proposta presentata dal celebre “responsabile” Scilipoti, noto medico giurista, che aveva suggerito un “omicidio stradale” doloso (si prevedeva un art. 575 bis: chiunque consapevolmente si mette alla guida in stato di ebrezza, etc.). Non si rendeva conto, il tapino, che il dolo andava provato e che si sarebbero aperti spazi insperati per le difese: “Il mio assistito soffre di emicrania cronica; non ha nemmeno pensato che i giramenti di testa e lo stato di malessere fossero da attribuire all’alcol. Lui non aveva bevuto; qualcuno glielo deve aver somministrato a sua insaputa…” e via così. Con il reato colposo, almeno, queste scappatoie si evitano: “Che tu sapessi o meno di aver ingurgitato alcol, quei sintomi dovevano sconsigliarti di metterti alla guida”.
Comunque, il punto è un altro. È tutto finto. Prima di tutto ci sono le attenuanti e i riti alternativi. Tutti o quasi sono assicurati; quindi il risarcimento del danno ci sarà di sicuro; e le attenuanti generiche anche (probabilmente l’incauto guidatore è incensurato). Ognuna significa una diminuzione di pena di un terzo: 8 anni diventano 4,2; 12 sono in realtà 6,4. Poi c’è il patteggiamento o il rito abbreviato: si arriva a 1,5 e 4,2. E poi c’è il nostro dissennato ordinamento penitenziario: fino a 4 anni di pena non si va in prigione: le case per anziani, tipo Cesano Boscone, sono a disposizione di tutti; per un’ora o due a settimana. Invece di fare tutto questo casino, facendo credere che si è aperta l’era della tolleranza zero per l’“omicidio stradale”, non si poteva diminuire, anche solo un po’, la tolleranza 1000 per la criminalità in generale?