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 2015  giugno 22 Lunedì calendario

Nelle controversie sugli atti di Equitalia, contro chi bisogna proporre il ricorso? Piccola guida per chi ha ricevuto una cartella indesiderata. La notifica al solo agente della riscossione evita sempre l’inammissibilità della lite

Nelle controversie sugli atti di Equitalia, contro chi bisogna proporre il ricorso? Escludere l’agente della riscossione potrebbe far scattare l’inammissibilità del ricorso, mentre il mancato coinvolgimento delle Entrate è meno “rischioso” per l contribuente. Ma la situazione va valutata caso per caso, e la materia è spesso oggetto di dubbi tra gli operatori.
Oltretutto, la questione della legittimazione passiva nelle liti contro gli atti di Equitalia torna d’attualità dopo il protocollo recentemente sottoscritto tra le Entrate ed Equitalia, con il quale la prima si è impegnata ad assumere la difesa dell’agente della riscossione nelle liti che li vede coinvolti entrambi (si veda il Sole 24 Ore del 4 giugno).
La linea delle Entrate
La tesi tradizionale delle Entrate era quella secondo cui occorreva distinguere a seconda dei motivi di ricorso:
se questi riguardavano questioni attinenti al merito della pretesa (ad esempio, l’erroneità totale o parziale delle somme iscritte a ruolo), il ricorso avrebbe dovuto essere proposto contro l’Agenzia (cioè l’ente creditore);
se invece le censure mosse riguardavano attività riconducibili alla sfera dell’operatività del «concessionario della riscossione», il ricorso avrebbe dovuto essere inviato a Equitalia (cioè il soggetto che ha notificato l’atto).
Si trattava, tuttavia, di una tesi che comportava più di una difficoltà. Il contribuente infatti non sempre era in condizioni di stabilire con certezza se l’eccezione sollevata fosse in effetti riferibile all’uno o all’altro degli attori istituzionali. Prendiamo, ad esempio, la decadenza della pretesa tributaria per avvenuta notifica della cartella di pagamento oltre i termini di legge. Potrebbe non essere noto, in questo caso, se la tardività sia riferibile all’agenzia delle Entrate, che ha formato il ruolo a ridosso della scadenza, oppure dell’agente della riscossione, che ha atteso troppo tempo per notificare la cartella.
La questione è stata sottoposta alle Sezioni unite della Cassazione che hanno affrontato il problema con la sentenza n. 16412/2007, relativa alla notifica dell’avviso di mora, in assenza della preventiva notifica della cartella di pagamento.
Le indicazioni dei giudici
La Cassazione, in particolare:
ha in primo luogo escluso che contro gli atti dell’agente della riscossione sussista una ipotesi di litisconsorzio necessario;
ha enunciato il principio di diritto secondo cui, ogniqualvolta il contribuente propone eccezioni che potrebbero inficiare l’an o il quantum della pretesa creditoria, la legittimazione passiva dell’agenzia delle Entrate è sempre ravvisabile. Tuttavia, il contribuente può proporre ricorso indifferentemente contro l’agente della riscossione ovvero contro le Entrate, poiché è onere del primo, qualora i vizi denunciati non siano a questi riferibili, chiamare in causa la seconda (in questo senso, si veda l’articolo 39, del Dlgs 112/1999). Questa statuizione è stata poi ripetutamente confermata, tra le altre, nelle sentenze n. 8613/2011, n. 17687/2013, n. 1532/2012, 8919/2014 e n. 12746/2014.
La possibilità di proporre ricorso contro uno qualsiasi dei due attori istituzionali, senza temerne l’inammissibilità, vale però solo nelle ipotesi in cui i vizi denunciati siano potenzialmente in grado di caducare in tutto o in parte il credito erariale. Ciò non sempre accade e questo richiede attenzione da parte del contribuente.
Prendiamo, ad esempio, il caso del difetto di motivazione della cartella di pagamento. Soprattutto quando la cartella è il primo atto che riceve il contribuente (controlli ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, Dpr 600/1973), la stessa deve contenere una adeguata motivazione (Cassazione, sentenza n. 8934/2014). In questo caso, non vi è dubbio che se il contribuente eccepisce la mancanza della motivazione, il ricorso può essere proposto anche solo contro l’agenzia delle Entrate, poiché un eventuale accoglimento provocherebbe l’annullamento della pretesa.
Se invece si impugna una iscrizione ipotecaria sulla scorta dell’unico motivo rappresentato dalla mancata notifica della preventiva intimazione di pagamento (si veda l’articolo a fianco), la pretesa creditoria non viene messa in discussione. Ne consegue che il ricorso proposto contro l’agenzia delle Entrate potrebbe essere dichiarato inammissibile.
La strategia da seguire
Alla luce di quanto precede, sembra corretto concludere che se il contribuente ricorre sempre e solo contro Equitalia non sbaglia mai. Se si tratta di motivi che coinvolgono l’agenzia delle Entrate, infatti, sarà Equitalia a chiedere l’intervento dell’Agenzia. Ma bisogna essere consapevoli che, in questo modo, si salta sempre la fase del reclamo/mediazione, che è ammessa solo se il ricorso è proposto contro l’agenzia delle Entrate: in tale eventualità, si potrà recuperare il dialogo con gli uffici in sede di conciliazione giudiziale.